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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
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Lorenzo Lorini
Firenze31/10/2023 09:12Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
Buongiorno,
sono a richiederVi gentilmente un chiarimento in merito al divieto di compensazione dei crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, cioè in presenza di debiti erariali scaduti superiori a euro 1.500.
Come Curatore, devo procedere agli adempimenti finali di una procedura fallimentare.
La procedura fallimentare maturerà un credito Iva endo-procedurale, dovuto alle fatture dei professionisti che mi hanno coadiuvato nella gestione della procedura medesima.
Intenderei utilizzare tale credito Iva per il pagamento delle ritenute sui compensi professionali e sui compensi che dovrò erogare agli ex lavoratori subordinati che si sono insinuati al passivo.
La società fallita è stata destinataria della notifica di alcune cartelle esattoriali relative a debiti erariali maturati precedentemente all'apertura della procedura, superiori a euro 1.500, e per i quali l'Agente della Riscossione ha provveduto all'insinuazione al passivo. Benché relative a debiti ante-procedura, le cartelle, anche per effetto delle normative emergenziali, sono state notificate dopo l'apertura della procedura.
Nonostante la presenza di tali debiti, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/2011 sembra consentire la compensazione tra crediti e debiti successivi all'apertura della procedura, rimarcando che trattasi di posizioni relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla
dichiarazione di fallimento.
Specifico inoltre che l'attivo fallimentare non è capiente per il pagamento dei debiti erariali insinuati al passivo.
Vi chiederei quindi gentilmente un Vs. parere sulla possibilità, nel caso in questione, di utilizzo o meno del credito Iva endo-procedurale in compensazione con debiti erariali (ritenute) maturate in corso di procedura.
Vi ringrazio per la gentile collaborazione, cordiali saluti.
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Lorenzo Lorini
Firenze31/10/2023 16:39RE: Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
Buonasera,
a parziale correzione di quanto indicato nel quesito, le ritenute d'acconto da compensare riguardano esclusivamente quelle maturate sui compensi dei professionisti che mi hanno coadiuvato nella procedura, quindi di natura prededucibile e di origine successiva all'apertura della procedura.
Chiedo scusa per l'errata indicazione nel quesito.
Grazie e cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/11/2023 13:07RE: RE: Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
La risposta è certamente positiva.
La Circolare correttamente citata nel quesito stabilisce infatti che "la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa".
Qualche dubbio era stato sollevato per il caso di concordato preventivo, dato che la Circolare dopo aver parlato di "procedure concorsuali" prosegue menzionando esclusivamente il fallimento e il fallito, ma anche tale dubbio è stato successivamente fugato.
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