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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto parziale massa mobiliare
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Romeo Fanelli
Lucera (FG)09/04/2014 10:09riparto parziale massa mobiliare
Dovrei realizzare un riparto parziale, attualmente l'attivo realizzato è costituito solo da realizzi concernenti la massa mobiliare. Essendo però, presenti anche spese generali afferenti ad entrambe le masse come posso realizzare ugualmente il riparto della sola massa mobiliare?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/04/2014 20:25RE: riparto parziale massa mobiliare
Classificazione: RIPARTO / STABILITA' RIPARTIAl momento tiene conto soltanto dei ricavi mobiliari su cui fa ricadere le spese, salvo poi a redistribuirle al momento che ha ricavi immobiliari. E' normale un tale allineamento che, per esempio è previsto dall'art. 54 sotto altro profilo, in quanto si parla di riparti parziali che possono, al momento dare in meno di quanto dovuto, ma non in più, che non potrebbe essere recuperato.
Zucchetti SG srl
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Mario Tucci
Venezia10/02/2022 19:25RE: riparto parziale massa mobiliare
Buongiorno
vorrei un chiarimento
Ho realizzato tutta la massa attiva mobiliare per 10; non riesco a realizzare gli immobili del fallimento per 5.
In che termini hanno diritto i creditori privilegiati ipotecari ammessi per 15 a partecipare ex art 54, 2 c., l.f. ai riparti parziali (prima del realizzo dei cespiti immobiliari) fatti in favore dei creditori privilegiati che totalizzano 8?
Grazie
Mario Tucci-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/02/2022 18:51RE: RE: riparto parziale massa mobiliare
Il creditore ipotecario ha una garanzia reale e una prelazione speciale sul bene oggetto del gravame, per cui ha diritto a soddisfarsi sul ricavato dalla liquidazione di quel bene, detratte le spese specifiche ad esso inerenti e una quota proporzionale delle spese generali.
Quando il riparto viene effettuato dopo la liquidazione, il conteggio è abbastanza agevole, nel mentre, quando viene eseguito, come nel suo caso, un riparto prima che il bene oggetto della garanzia sia liquidato, vuol dire che viene ripartito il ricavato dai beni sui quali il creditore ipotecario non ha una prelazione specifica, ossia il ricavato, come nel suo caso, da beni mobili (ma potrebbe essere anche il ricavato da immobili diversi da quello oggetto di ipoteca), per cui il creditore ipotecario non potrebbe partecipare a questo riparto.
Il legislatore, onde evitare che il creditore ipotecario debba attendere per la sua soddisfazione la liquidazione del bene su cui ha iscritto ipoteca, tiene conto del fatto che quel creditore- ipotecario su un determinato bene, è comunque un creditore chirografario sul residuo patrimonio, e quindi, con il secondo comma dell'art. 54 l. fall., ha previsto che possa partecipare anche alla ripartizione del ricavato sui restanti beni liquidati, con la posizione giuridica di chirografario, che è la collocazione che gli compete, anche se al riparto non partecipano i chirografari, salvo poi ad effettuare i conteggi finali del dare e avere una volta liquidato il bene gravato.
In tal modo non si lede alcun diritto né l'ordine delle prelazioni di cui al primo comma dell'art. 111, giacchè al creditore ipotecario potrà essere assegnata la somma che compete agli altri chirografari, dopo aver quindi soddisfatto i creditori privilegiati (nel suo caso, se non vi sono altri privilegiati , i 2 residuati) e poi si farà il conteggio alla fine. In questa sede, bisogna sempre partire dal concetto che il creditore ipotecario ha diritto a soddisfarsi con prelazione nei limiti di capienza sul bene gravato e per il resto passa in chirografo, di modo che, posto che nel caso l'ipotecario vanta un credito di 15, qualora dalla vendita del bene immobile ipotecato saranno realizzati i 5 previsti, egli potrà ottenere 5 in via preferenziale e per i residui 10 passa in chirografo e deve essere trattato come gli altri chirografari; di conseguenza visto che lui ha ricevuto 2 su 10 quale chirografo, se gli altri chirografari vengono soddisfatt8i in misura minore, l'ipotecario deve restituire la corrispondente quaota ricevuta come chirografario e che non gli sarebbe spettata se si fosse fatto un unico riparto finale.
Zucchetti Sg srl-
Mario Tucci
Venezia12/02/2022 14:26RE: RE: RE: riparto parziale massa mobiliare
Grazie, come sempre chiarissimi
A presto
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