Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Spese legali - natura mobiliare

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    26/09/2017 14:10

    Spese legali - natura mobiliare

    Buongiorno,

    le spese legali sostenute per:
    - intervento nel procedimento penale contro l'amministratore;
    - proceduta esecutiva mobiliare per il tentato pignoramento di quote sociali intestate all'amministratore (a fronte di una provvisonale liquidata a favore del fallimento a seguito della condanna dell'amministratore nel procedimento a suo caico);
    - procedimento di sequestro giudiziario sulle suddette quote societarie di proprietà dell'ammnistratore

    tutte queste spese sono da ritenersi spese generali (e quindi gravanti anche sulla massa ipotecaria) o mobiliari?

    Accingendomi ora ad un riparto ed essendo le somme disponibili derivanti solamente dalla vendita degli immobili, se non ritenessi spese generali le suddette spese, mi troverei a distribuire tutte le somme disponibili a favore del creditore ipotecario e a ritrovarmi con "somme derivanti da conti speciali in negativo"....

    come mi comporto? implica qualche problema? le spese legali le ho già pagate tutte per cui in realtà hanno gravato indirettamente sulla massa attiva ipotecaria...


    grazie mille

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2017 19:59

      RE: Spese legali - natura mobiliare

      Lei tocca uno dei punti più controversi del trattamento delle prededuzioni e, in particolare, del dibattuto problema del rapporto tra spese prededucibili e ipoteche.
      E' corrente l'affermazione che in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificatamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale in misura proporzionale (in tal senso da ult. Trib. Milano 01/04/2017). Tuttavia l'applicazione pratica di questi concetti quando, come nel suo caso, l'attivo è costituito esclusivamente dal ricavo della vendita dei beni immobili gravati da ipoteca, non è agevole.
      Tutto ruota intorno alla definizione delle spese generali. Posto infatti che , come detto i beni gravati da ipoteca devono sopportare tutte le spese specifiche e una quota di quelle generali, se le "spese generali" si identificano con quelle che non possano essere definite specifiche ai sensi dell'art. 111ter, terzo comma, l.f. , la conseguenza è che tutte le uscite che non siano direttamente rivolte alla conservazione/amministrazione/liquidazione di un determinato bene oggetto di garanzia specifica sono da configurare come "generali" ai fini della distribuzione.
      Se, invece, si introduce quale criterio distintivo anche la utilità, per cui generali possono essere considerate solo le spese che abbiano in qualche modo prodotto utilità per tutti i creditori – compresi quelli ipotecari – allora è possibile ripartire le spese generali tra quelle che sono state di utilità per tutti i creditori (ad esempio il compenso del curatore) e quelle che sono state di utilità per singole masse, ossia quelle che hanno interessato
      la liquidazione e/o amministrazione della sola massa mobiliare o o della sola massa immobiliare.
      Se si segue la prima tesi, che di fatto lei ha seguito, le spese da lei indicate possono gravare anche sugli immobili, ossia possono essere soddisfatte in prededuzione anche con il ricavato dei beni immobili; se si segue il secondo indirizzo, bisogna analizzare le spese da lei indicate e ci sembra che solo quelle sub 1) abbiano il carattere della generalità assoluta, nel mentre le altre due possono essere raffigurate come spese generali di carattere mobiliari, al pagamento delle quali restano estranei i beni immobili. E questa potrebbe essere la soluzione che meglio coniuga il significato del terzo comma dell'art. 111ter e del secondo comma dell'art. 111bis.
      Zuccheti Sg srl