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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
contratto di sublocazione - pagamento canoni
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Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)23/09/2021 18:52contratto di sublocazione - pagamento canoni
Ringrazio anticipatamente per le risposte sempre precise e complete.
Il caso è il seguente: la società A fallita ha in locazione da X un capannone industriale, sublocato a B, previo consenso di X.
Il curatore ha manifestato la volontà di sciogliere entrambi i contratti tanto che sono in corso le trattative per il rilascio concordato dei locali.
Nondimeno il locatore X richiede ora al sub conduttore B l'esazione del canone di sublocazione del quale costui è ancora debitore verso il sublocatore A in forza dell'art. 1595 c.c..
Mi domando se questo sia fattibile in pendenza di procedura perché se B pagasse i canoni scaduti direttamente ad X senza transitare per A, X verosimilmente realizzerebbe una somma maggiore rispetto alla somma che a parità di incasso da B, la procedura A pagherebbe ad X.
L'attivo del fallimento è formato unicamente dal credito di A verso B per canoni impagati mentre il passivo è formato da debiti verso i dipendenti, verso l'Erario e verso il locatore X.
Il mio timore è che tale modalità leda anche la par condicio creditorum
Ritengo opportune precisare che nel capannone non ci sono cespiti di proprietà di A ma solo macchinari e attrezzatura di B che questi eventualmente potrebbe lasciare per accelerare lo sgombero dei locali.
Ringrazio per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2021 20:10RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
In virtù del primo comma dell'art. 1595 c.c. il locatore può esigere, senza intermediari, dal subconduttore il corrispettivo della sublocazione del quale quest'ultimo sia ancora debitore al tempo dell'intimazione giudiziale e costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Questo diritto resiste alla dichiarazione di fallimento del conduttore/sublocatore?
Abbiamo trovato un unico precedente abbastanza risalente, Si tratta di Cass. 24 gennaio 1995, n. 836, per la quale "La sentenza dichiarativa di fallimento non solo non produce un'inesigibilità in senso tecnico in quanto incide soltanto sulla fase satisfattiva ed esecutiva del credito (il che ne presuppone l'esigibilità) assoggettandola alla disciplina della concorsualità, ma addirittura, sia pure ai soli effetti fallimentari, determina una situazione giuridica di esigibilità anche con riferimento ai crediti non scaduti e, per certi versi, a quelli condizionali (art. 55 della legge fallimentare). Pertanto, la dichiarazione di fallimento del conduttore, non determinando l'inesigibilità del credito del locatore nei suoi confronti per il canone, non determina la carenza del requisito per l'esercizio dell'azione ex art. 1595 c.c. da parte del locatore stesso nei confronti di subconduttore per l'esazione del canone di sublocazione del quale costui è ancora debitore verso il sublocatore".
Soluzione a nostro avviso condividibile in quanto l'art. 1595 c.c. attribuisce al locatore una azione diretta, a tutela del proprio interesse, nei confronti di un debitore verso il proprio debitore e questo rapporto rimane estraneo al fallimento del conduttore in quanto la disciplina fallimentare coinvolge nel sistema concorsuale solo le azioni ed i diritti verso il fallito, e non incide sulle azioni tra il creditore ed i terzi, rispetto al fallito.
Zucchetti SG srl-
Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)24/09/2021 09:59RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Ringrazio per la celere risposta.
In termini numerici A sublocatore vanta nei confronti di B subconduttore un credito di euro 220.000 mentre ha un debito verso X di euro 280.000. Applicando la sentenza citata e l'art. 1595 c.c. X (promotore del fallimento di A) si soddisferà per euro 220.000 direttamente da B, unica attività del fallimento A, e presenterà eventuale domanda di ammissione al passivo per la differenza. Il fallimento A non avendo altre attività oltre al credito verso B riscosso da X non potrà pagare alcun creditore munito di privilegio e neppure le spese della procedura prededucibili. Corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/09/2021 18:31RE: RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Spett.le Zucchetti SG,
Le comunichiamo che Carla Rinaldi ha inserito una nuova risposta nella discussione "contratto di sublocazione - pagamento canoni":
RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Ringrazio per la celere risposta.
In termini numerici A sublocatore vanta nei confronti di B subconduttore un credito di euro 220.000 mentre ha un debito verso X di euro 280.000. Applicando la sentenza citata e l'art. 1595 c.c. X (promotore del fallimento di A) si soddisferà per euro 220.000 direttamente da B, unica attività del fallimento A, e presenterà eventuale domanda di ammissione al passivo per la differenza. Il fallimento A non avendo altre attività oltre al credito verso B riscosso da X non potrà pagare alcun creditore munito di privilegio e neppure le spese della procedura prededucibili. Corretto?-
Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)28/09/2021 17:27RE: RE: RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Buonasera
credo che ci sia stata una svista nel destinatario-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2021 18:29RE: RE: RE: RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Si, ha ragione. Infatti la risposta che avevamo preparato per la sua domanda era la seguente:
Corretto se si accetta la premessa da cui muove la Cassazione citata, e da noi condivisa, della sopravvivenza al fallimento della facoltà di cui all'art. 1595 c.c..
Tuttavia, considerata la opinabilità della questione, è bene che ne parli con il giudice delegato per valutare se accettare questa linea interpretativa o cercare di contrastarla intimando a B di non pagare a X e intervenendo nel giudizio che eventualmente X promuoverà nei confronti di B.
Zucchetti Sg srl-
Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)28/09/2021 19:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: contratto di sublocazione - pagamento canoni
Ringrazio per il celere riscontro e per il consiglio che sicuramente seguirò non condividendo il giudizio autorevole della Cassazione citata.
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