Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto finale con compensazione credito iva ante fallimento

  • Maria Pia Morellini

    CARPI (MO)
    05/05/2018 11:36

    riparto finale con compensazione credito iva ante fallimento

    Buongiorno,
    Ho ottenuto un rimborso Iva ante fallimento dall'Agenzia delle Entrate concesso in compensazione dei ruoli di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) ammessi allo stato passivo.
    L'importo dei ruoli è superiore al credito concesso in compensazione, quindi non è possibile compensare tutto. Il G.D. ha dato l'autorizzazione alla compensazione.
    In che modo devo compensare i ruoli? Devo seguire l'ordine indicato nella richiesta della Agenzia delle Entrate (presentata al G.D.), oppure si deve rispettare l'ordine dei privilegi all'interno dei ruoli? Non ho trovato particolari riferimenti ad un caso simile neanche sul forum.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/05/2018 16:20

      RE: riparto finale con compensazione credito iva ante fallimento

      La fattispecie esposta nel quesito non è oggetto di specifiche disposizioni, ci risulta essere stata affrontata nè prassi nè giurisprudenza, riteniamo quinci che non ci si possa che basare sui principi generali del codice civile, nei quali ci pare che si trovi una risposta ragionevole e corretta.

      L'art. 1249 c.c. si occupa proprio del caso che ci interessa, stabilendo che "Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193"

      E il secondo comma dell'art. 1193 stabilisce che "... il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
      Di conseguenza, essendo tutti i debiti verso l'Erario scaduti, il pagamento dovrà essere imputato ai debiti meno garantiti, e quindi per primi quelli chirografari, e a seguire quelli con grado di privilegio inferiore (che molto probabilmente saranno proprio quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate).