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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Art. 54 L.F. - Interessi passivi in sede di riparto
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Franco Forresu
CAGLIARI18/04/2012 18:09Art. 54 L.F. - Interessi passivi in sede di riparto
Buongiorno,
ai sensi dell'u.c. dell'art. 54 L.F. "Per i creditori assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
Nel caso in cui si predisponga un II° progetto di riparto parziale nel quale vengono soddisfatti interamente i creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis n.1, già parzialmente soddisfatti nel I° riparto parziale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito di quale progetto di riparto?
Il termine ultimo di riferimento sarà:
- dal deposito del I° progetto di riparto?
ovvero
- dal deposito del II° progetto di riparto?
Cordiali Saluti
Studio Forresu-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2012 18:51RE: Art. 54 L.F. - Interessi passivi in sede di riparto
Sicuramente dal primo progetto di riparto se in quello, come pare di capire, i creditori privilegiati generali (interessati anche dal secondo progetto) erano già stati coinvolti e avevano ricevuto una pagamento parziale dei loro crediti.
La dizione della nuova norma non consente, a nostro parere, una interpretazione diversa.
Zucchetti SG Srl
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Cinzia Frassanito
LECCE01/03/2013 17:25RE: RE: Art. 54 L.F. - Interessi passivi in sede di riparto
Condivido pienamente la Vostra interpretazione. Tuttavia, secondo alcune sentenze della Cassazione civile (n. 4838/1978; n. 1670/1982; n. 1786/1982) sui crediti assistiti da privilegio, sia esso generale o speciale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, se questa si verifichi in un unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.
Gli interessi prodotti dai crediti privilegiati dopo la dichiarazione di fallimento non sono a loro volta assistiti da privilegio, ma vanno collocati in sede chirografaria.
Cinzia Frassanito-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/03/2013 19:38RE: RE: RE: Art. 54 L.F. - Interessi passivi in sede di riparto
E' esatto il richiamo alla giurisprudenza, ma questa è stata emessa in epoca anteriore alla riforma della legge fallimentare che ha introdotto (in particolare ciò è avvenuto con il d.lgs. n. 169 del 2007) l'ultimo comma dell'art. 54, che, proprio per superare quel principio affermato dalla Corte e di difficilissima applicazione, ha posto il diverso criterio da noi richiamato nella precedente risposta per il calcolo degli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio generale.
Per quanto riguarda gli interessi generati dai crediti privilegiati, l'art. 2749, ult. comma, c.c. stabilisce che "gli interessi successivamente (ossia dopo la dichiarazione di fallimento) maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita"; ovviamente il termine fino alla vendita vale per i privilegi speciali, nel mentre, per la nuova norma del terzo comma dell'art. 54 l.fall., "per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
Zucchetti SG Srl
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