Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

  • Michela Grilli

    Savignano s/Rubicone (FC)
    13/04/2013 19:06

    privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

    l'avvocato della società fallita è stato ammesso allo stato passivo per i compensi relativi al ricorso per autofallimento, in privilegio speciale art. 2755 c.c..
    All'atto del riparto parziale il curatore, che utilizza fallco fallimenti, non è in grado di abbinare nessun bene a detto privilegio (anche perchè sia i beni mobili che quelli immobili sono già garantiti.
    L'unico modo per non avere segnalazioni nel software sarebbe quello di inserirlo come prededucibile, ma non mi sembra corretto.
    Come mi suggerite di operare?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/04/2013 19:47

      RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

      Ci sembra strano il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 c.c., trattandosi del compenso per prestazioni professionali dell'avvocato che ha assistito il debitore (non un terzo creditore) nella richiesta di autofallimento, il cui credito è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Nel caso il credito del legale è stato evidentemente equiparato a quello del creditore istante, credito che sappiamo bene secondo una certa giurisprudenza (Cass. 24/05/2000 n. 6787) sarebbe assistito dal privilegio per spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., sulla considerazione che la dichiarazione di fallimento è equiparabile ad un pignoramento generale (come espressamente dispone l'art. 54 comma 3°), e, stante l'applicabilità dell'art. 95 c.p.c., secondo cui le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, il credito per istanza di fallimento è concorsuale ed assistito dal privilegio citato.
      Questa tesi presta il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore ha a che fare proprio alla sua domanda, e cioè con estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare alla fattispecie gli artt. 2755 e 2770 c.c. (e su cui nella citata sentenza della S.C. nulla si dice). Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
      Per questo lei trova difficoltà ad utilizzare Fallco che è un programma rispettoso della legge, per la quale i privilegi di cui agli art. 2755 e 2770 c.c,. sono privilegi speciali e quindi l'art. 93 richiede che nella domanda di insinuazione siano indicati i beni sui quali esercitarli e al momento della verifica, o comunque al momento del riparto, bisogna verificare se i beni sono comprese nel patrimonio fallimentare. Fallco, essendo improntato a questi corretti principi, richiede che quando si attribuisce un privilegio speciale si indichino i beni sui quali grava, in modo da accoppiare il ricavato degli stessi, detratte le spese, al credito garantito; sicchè nel caso, per far fronte all'anomala situazione di un privilegio speciale che si esercita sull'intera massa attiva, mobiliare e immobiliare, dovrebbe indicare tutti i beni inventariati nella scheda del passivo, il che non è evidentemente concepibile.
      Per la verità nel caso, se abbiamo ben capito, è stato attribuito soltanto il privilegio ex art. 2755 c.c. che grava sui beni mobili e non quello ex art. 2770 c.c., che grava sugli immobili, che pure sono presenti nel fallimento, ed anche questa scelta non riusciamo decifrare. Se proprio l'esborso per la domanda di fallimento è una spesa di giustizia, il privilegio attribuito a tale voce di credito, riguardando l'intero patrimonio del fallito, dovrebbe gravare su tutti i beni, mobili e immobili.
      Come in tutti i casi anomali, bisogna far ricorso ad un escamotage, che potrebbe ben essere quello di qualificare il credito in questione come prededucibile, il che non danneggia altri eventuali creditori garantiti perché essendo il privilegio per spese di giustizia anteposto a tutti, anche alle ipoteche, comunque andrebbe soddisfatto prima delle altre cause di prelazione. Se ritiene di dover lasciare soltanto il privilegio ex art. 2755 c.c. (di natura mobiliare), quando fa il riparto di questa prededuzione può escludere dal riparto i beni immobili ipotecati (che sono tutti gli immobili presenti a quanto dice).
      Zucchetti Sg Srl
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        04/04/2016 17:11

        RE: RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

        Devo predisporre il piano di riparto e mi trovo in questa situazione.

        Una banca, antecedentemente al fallimento, ha intrapreso un'esecuzione mobiliare (con conseguente assegnazione di canoni di locazione) e successivamente ha intrapreso un'esecuzione immobiliare (in presenza di mutuo fondiario erogato dall'istituto).

        La Banca è stata ammessa al passivo ex art. 2770 per le spese sostenute ante fallimento nell'esecuzione immobiliare (esecuzione immobiliare proseguita dalla banca in sede di fallimento) ed in privilegio ex art. 2755 per le spese sostenute ante fallimento nell'esecuzione mobiliare (i canoni assegnati derivano da contratto di locazione dell'immobile concesso a garanzia del mutuo fondiario).

        Al termine dell'esecuzione immobiliare è pervenuto al fallimento una somma unica comprendente anche i canoni di affitto derivanti all'immobile oggetto di esecuzione (art. 41 TUB), su tale massa dovrà rifarsi il credito con privilegio ex art. 2770.

        La massa mobiliare è composta unicamente da altre somme ricavate dalla Curatela (rimborso quote consorzio).

        Come mi devo comportare con il privilegio ex art. 2755 alla luce del fatto che i canoni pignorati devono essere assegnati al creditore fondiario procedente?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/04/2016 19:21

          RE: RE: RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

          La fattispecie rappresentata non ci è molto chiara in quanto non capiamo l'oggetto della esecuzione mobiliare, ma, principalmente, non capiamo in quale sede sia stato venduto l'immobile. Lai dice che esecuzione immobiliare è "proseguita dalla banca in sede di fallimento", intendendo evidentemente che è proseguita in sede esecutiva in pendenza del fallimento, ma se è così non ci è chiaro come mai "al termine dell'esecuzione immobiliare è pervenuto al fallimento una somma unica", giacchè se è proseguita l'esecuzione immobiliare individuale in quella sede la somma doveva essere attribuita alla banca in via provvisoria.
          Sarebbero opportuni alcuni chiarimenti per approntare una adeguata risposta.
          Zucchetti Sg srl

          • Riccardo Mengozzi

            Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
            05/04/2016 08:43

            RE: RE: RE: RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

            Mi scuso per l'errore nell'esposizione.

            La società fallita era proprietaria di un compendio immobiliare gravato da ipoteca.
            La Banca mutuante aveva intrapreso prima del fallimento un'esecuzione mobiliare (pignoramento dei canoni) e poi un'esecuzione immobiliare fondiaria.
            La banca ha proseguito l'esecuzione in costanza di fallimento essendo suo diritto
            Al termine dell'esecuzione, incassato il prezzo di vendita ed incassati i canoni in costanza di procedura, alla Banca è stata assegnata una somma x (nettamente inferiore rispetto al credito insinuato al passivo) e la differenza, dedotte le spese della procedura esecutiva, è stata assegnata al fallimento.
            Il GE ha assegnato al fallimento un importo maggiore rispetto le spese prededucibili sorte in costanza di fallimento (campione fall, compenso curatore, compenso periti ecc) e si rende necessario predisporre il piano di riparto.

            All'istituto mutuante, in sede di insinuazione al passivo, è stato riconosciuto il privilegio ex art. 2770 cc per le spese dell'esecuzione immobiliare ed art. 2755 per cc l'esecuzione mobiliare.

            La massa immobiliare è composta dal ricavato della vendita del compendio oltre i canoni riscossi, la massa mobiliare dalla liquidazione della quota di partecipazione in una cooperativa.
            • Riccardo Mengozzi

              Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
              05/04/2016 08:48

              RE: RE: RE: RE: RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

              Essendo acquisiti all'esecuzione immobiliare anche i canoni, sui quali doveva essere fatto valere il privilegio ex art. 2755, come ci si deve comportare in sede di riparto?
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                05/04/2016 19:55

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: privilegio speciale per spese di giustizia art. 2755 c.c.

                Ora tutto è più chiaro, anche se continua a sembrarci strano che, ad esempio, non siano state corrisposte alla banca le spese delle esecuzioni nella sede delle stesse. Comunque, dovendo, come lei dice, provvedere al pagamento di dette spese in sede fallimentare, va in primo luogo chiarito che il ricavato dalla quota di partecipazione in una cooperativa non partecipa al pagamento dei crediti privilegiati ex artt. 2755 e 2770 c.c. in quanto queste norme attribuiscono privilegi speciali che si esercitano sui beni mobili (art. 2755 c.c.) e immobili (art. 2770 c.c.) oggetto dell'espropriazione e non su altri beni che entrano nell'attivo fallimentare.
                Per il pagamento delle spese in questione lei può quindi utilizzare soltanto la somma che le è pervenuta dalle esecuzioni. Se questa, come lei dice, comprende una quota di canoni e una quota del prezzo di aggiudicazione dell'immobile, lei, dopo aver soddisfatto le prededuzioni con l'intero ricavato fallimentare in proporzione, può destinare la parte dei canoni al pagamento del credito assistito dal privilegio ex art. 2755 c.c. e la parte del prezzo al pagamento del credito assistito dal privilegio ex art. 2770 c.c., e la parte incapiente va al chirografo. Ove non riesca a suddividere le provenienze mobiliari e immobiliari nell'ambito della somma ricevuta, può usare un criterio proporzionale, tanto non dovrebbe cambiare molto essendo il beneficiario sempre il medesimo creditore e l'attivo del fallimento, se abbiamo ben capito, si esaurisce con tale distribuzione.
                Zucchetti Sg srl