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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)18/05/2021 14:51Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Buongiorno.
Un creditore fondiario ha continuato (legittimamente) la propria procedura esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento della società esecutata.
Il fallimento è intervenuto nella procedura individuale. Il medesimo fallimento ha, inoltre, presentato un riparto parziale fallimentare (esecutivo)al fine di far valere, nel riparto dell'esecuzione fondiaria, i crediti prededucibili fallimentari anteriori al creditore fondiario.
Il riparto dell'esecuzione fondiaria è stato approvato il 20 aprile 2021 con mandato al professionista delegato di darvi esecuzione.
Il creditore fondiario (che in passato ha provvisoriamente percepito delle somme in eccesso dalla vendita dell'immobile pignorato) deve restituire al professionista delegato e al fallimento le somme di denaro a questi spettanti in base al riparto approvato (il 20/04/2021).
Premesso che non ho avuto il tempo di approfondire (e mi scuso in anticipo), pongo le seguenti domande:
1) il piano di riparto dell'esecuzione fondiaria è definitivo o è soggetto a qualche possibile reclamo da parte dei creditori della medesima esecuzione?
2) Tale riparto costituisce titolo esecutivo?
3) Nell'ipotesi di inerzia del creditore fondiario a restituire le somme in eccesso, chi può attivare la procedura di recupero coattivo del credito? Solo il professionista delegato o anche il sottoscritto in qualità di curatore del fallimento?
4) L'immobile della procedura esecutiva fondiaria era l'unico bene del fallimento da liquidare. In assenza di altre attività da liquidare o crediti da incassare, posso avviare le operazioni di chiusura del fallimento (secondo le "nuove" norme contenute nell'art. 118 L.F.) pur in assenza dell'incasso della somma dal creditore fondiario?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2021 19:53RE: Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Non ci risulta chiara la fattispecie. in particolare non capiamo cosa intende quando dice che "Il fallimento è intervenuto nella procedura individuale. Il medesimo fallimento ha, inoltre, presentato un riparto parziale fallimentare (esecutivo)al fine di far valere, nel riparto dell'esecuzione fondiaria, i crediti prededucibili fallimentari anteriori al creditore fondiario". Non capiamo il senso del riparto fallimentare al fine di far valere la prededuzione nell'esecuzione; sono state poi fatte valere tali prededuzioni? ne è stato tenuto conto nell'esecuzione individuale? il creditore fondiario si è insinuato al passivo del fallimento? Perché questi deve restituire delle somme, da che risulta?
Sia così gentile da spiegarci meglio l'accaduto.
Zucchetti Sg srl-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)19/05/2021 10:38RE: RE: Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Provo a essere più chiaro:
1) in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23482/2018, il GD al fallimento mi ha ordinato di redigere un progetto di riparto parziale fallimentare (poi dichiarato esecutivo) , in quanto, secondo lui, unico atto idoneo per far valere nell'esecuzione fondiaria crediti prededucibili (il mio compenso, quello di Fallco, ecc) antergati rispetto al creditore ipotecario. Preciso altresì, se può essere utile, che l'unico attivo del fallimento, era rappresentato dall'immobile venduto nell'esecuzione fondiaria, non essendo presenti beni mobili di alcun genere, nè crediti, nè altri immobili;
2) Il creditore fondiario si è insinuato nel fallimento;
3) in sede di esecuzione fondiaria, il creditore ipotecario ha incassato il prezzo della vendita a titolo provvisorio;
4) in data 20 aprile 2021 il Giudice dell'esecuzione ha approvato il rendiconto finale redatto dal professionista delegato in base al quale spettano:
a) euro ............al professionista delegato per il suo compenso;
b) euro ...........al fallimento per i crediti per spese in prededuzione anteriori al creditore del creditore ipotecario, come risultanti dal riparto parziale fallimentare da me redatto;
c) euro .........per il residuo al creditore ipotecario.
5) la somma di cui al punto 3) incassata dal creditore fondiario è maggiore di quella a lui spettante in base al punto 4) lettera c). Deve quindi versare al professionista delegato la somma corrispondente al suo compenso e a me la somma per i crediti preducibili fallimentari anteriori al credito fondiario.
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2021 19:41RE: RE: RE: Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Ma come ha fatto il creditore fondiario ad incassare ad incassare in sede esecutiva il prezzo della vendita senza che fossero state detratte dallo stesso le spese della esecuzione (quali, ad esempio, il compenso del delegato ele altre spese specifiche dell'esecuzione) e le spese prededucibili da lei azionate mediante l'intervento? A nostro avviso, nella distribuzione nell'esecuzione individuale queste spese avrebbero dovute già essere detratte, sia perché le spese di quella procedura esecutiva godono del privilegio ex art. 2770 c.c., prioritario sull'ipoteca, sia perché l'intervento del curatore, consentito dall'art. 41 TUB ha proprio lo scopo di far valere in quella sede le prededuzioni ed eventuali altri crediti prioritari sull'ipoteca, altrimenti lo scopo dell'intervento viene vanificato.
Ad ogni modo, visto che è accaduto quello che lei dice , è inutile cercare di capirne la ragione anche perché è scaduto il termine (20 giorni) per una eventuale opposizione ex art. 617 cpc avverso il riparto in sede individuale.
La questione si sposta quindi in sede fallimentare ove, da un lato, vi è il credito fondiario ammesso e, dall'altro, bisogna appurare quanta parte di quel credito sarebbe stata pagata nel fallimento, considerate le spese prededucibili della procedura fallimentare (oltre quelle specifiche inerenti al bene, che avrebbero dovuto essere già calcolate in sede esecutiva, il bene ipotecato contribuisce anche al pagamento di una quota proporzionale delle spese generali, ai sensi dell'art. 111ter l. fall.). A questo punto si vede quanto il creditore ha percepito in sede esecutiva e si fa il calcolo di quanto eventualmente il creditore deve restituire. Ossia se il creditore è ammesso per 100, si valutano le spese già detratte in sede esecutiva e quelle ulteriori da detrarre trattandosi di spese fallimentari imputabili al bene, che ammettiamo ammontino a 30, ne discende che il creditore dovrebbe ricevere 70; se ha ricevuto 80 deve restituire 10 e deve restituire il tutto al fallimento, nel quale eventuali terzi (quali ad esempio il delegato) dovranno insinuarsi per far valere il loro credito.
Zucchetti Sg srl-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)20/05/2021 09:33RE: RE: RE: RE: Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Premesso che non ero io il professionista delegato alla vendita in sede di esecuzione fondiaria (tra l'altro personalmente NON mi occupo di questo genere di incarichi), io (se fossi stato il professionista delegato e come gli avevo suggerito) avrei incassato la somma su un conto (o su un libretto) intestato alla procedura, rimandando il riparto all'approvazione del relativo piano.
Detto questo, chiedo a Zucchetti di rispondere alle 4 domande poste nel quesito originario (in parte è già stato fatto) ed in particolare (ma non solo) alla numero 4).
Grazie
Cordialità
Paolo Angelo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2021 19:49RE: RE: RE: RE: RE: Piano di riparto in sede esecutiva fondiaria
Le nostre richieste di precisazione avevano il solo scopo di cercare di capire cosa era effettivamente accaduto in modo da poter dare una risposta con cognizione di causa, anche se, come lei stesso ammette, in parte abbiamo già risposto alle sue domande.
Ad ogni modo, quanto alla domanda sub 1, come già abbiamo detto, il riparto in sede esecutiva poteva essere impugnato ex art. 617 cpc, ma sono scaduti i termini, da quanto deduciamo.
Quanto alla domanda sub 2 se per titolo esecutivo intende che al riparto bisogna dare esecuzione, è chiaro che, approvato il progetto di distribuzione e disposto l'ordine di pagamento, questi vanno eseguiti.
Sul punto 3 abbiamo già risposto precisando che è il curatore fallimentare legittimato a chiedere la restituzione del surplus attribuito al creditore fondiario, pe ri motivi già spiegati.
Sulla domanda n. 4, in mancanza di altro attivo, il fallimento può essere chiuso anche se non è definita la questione con il creditore fondiario; l'importante è che sia iniziata una causa nei suoi confronti in quanto il nuovo secondo comma dell'art. 118 l. fall. stabilisce che "la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi,…."; è tale pendenza, infatti, che giustifica la chiusura anticipata in attesa della definizione degli stessi.
Zucchetti SG srl
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