Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ritenuta d'acconto ex professionista

  • Arturo Taliani

    Folignano (AP)
    15/11/2017 17:33

    Ritenuta d'acconto ex professionista

    Un creditore viene ammesso per crediti inerenti l'attività di libero professionista.
    Il curatore al momento del riparto dovrebbe effettuare ritenuta del 20% sulle relative somme. Il creditore comunica al curatore che ha cessato la partita IVA. L'importo va erogato al lordo oppure va comunque erogato al netto della ritenuta, con invio di certificazione relativa a redditi diversi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/11/2017 10:46

      RE: Ritenuta d'acconto ex professionista

      La questione del pagamento a soggetto che ha cessato la partita IVA è affrontata dalla R.M. 20/8/2009 n. 232, nella quale l'Agenzia afferma che l'attività del professionista cessa ai fini IVA solo quando sono state fatturate tutte le operazioni attive, quindi egli al momento della riscossione deve riaprire la partita IVA per emettere tale fattura.

      Qualora il professionista non provveda all'emissione della fattura il Curatore, al fine di evitare sanzioni a suo carico stabilite dall'art. 6, comma 8, del D.L. 18/12/1997 n. 471, dovrà emettere la c.d. "autofattura-denuncia" e seguire la procedura illustrata in tale comma.

      La ritenuta verrà operata, versata e certificata nei modi ordinari relativi al pagamento a un professionista.
      • Sergio Perna

        palermo
        12/03/2018 13:41

        RE: RE: Ritenuta d'acconto ex professionista

        Che accade, invece, se il credito del Professionista in pensione viene pignorato per l'intero per un credito anch'esso di natura professionale - a mezzo pignoramento presso terzi (e il terzo in tal caso è ovviamente la Curatela) - e il Curatore è obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto del 20% anche in favore dell'effettivo percettore (anch'egli Professionista)? Va infatti considerato che al momento della certificazione della ritenuta operata, il sostituto d'imposta (e cioè il Curatore) di sicuro non può certificare di aver corrisposto a due soggetti diversi lo stesso compenso (e, cioè, la stesso somma, quella appunto pignorata), avendola di fatto corrisposta ad uno soltanto e, cioè, il Professionista creditore del creditore della Curatela. Peraltro se il Curatore effettuasse la ritenuta d'acconto anche all'originario creditore della Curatela, in seguito debitore pignorato, questi avrebbe in seguito e con assoluta certezza un credito d'imposta (non potendo dichiarare fiscalmente compensi che di fatto non gli sono mai stati corrisposti), con la conseguenza che verrebbe in tal modo vanificato l'effetto del pignoramento che dovrebbe essere satisfattivo per il creditore pignoratizio, perché il debitore infine chiederebbe a rimborso il credito fiscale, così di fatto ricevendo indirettamente quanto già oggetto di pignoramento. Resto in attesa di cortese risposta. Molte grazie
        • Sergio Perna

          palermo
          12/03/2018 13:58

          RE: RE: RE: Ritenuta d'acconto ex professionista

          Segnalo, ad integrazione del quesito, che l'obbligo a carico del terzo pignorato di effettuare la ritenuta del 20% per le somme erogate in favore del creditore pignoratizio titolare di credito professionale (o comunque soggetto a ritenuta da parte di chi - come le Imprese - a ciò obbligati), nasce dalla norma di cui al comma 15, dell'art. 21, della L. 27.12.1997 n° 449, che prevede che "le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del D.P.R. 29.9.1973 n° 600 e successive modificazioni, nonché l'art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della L. 30.12.1991 n° 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973 n° 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 320%, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate" (che poi è il Provv. 3 marzo 2010, prot. n. 34755 /2010).
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            21/03/2018 09:43

            RE: RE: RE: RE: Ritenuta d'acconto ex professionista

            Non abbiamo reperito alcun documento in prassi o giurisprudenza che si occupi di questa fattispecie, decisamente peculiare; non possiamo quindi che cercare di costruire una risposta sulla base delle norme generali, e anticipiamo subito che la conclusione cui siamo giunti è decisamente singolare.

            In sede di riparto, non v'è dubbio che l'importo spettante al creditore ammesso al passivo, e quindi l'importo aggredibile dal suo creditore pignoratizio, sia quello al netto della ritenuta d'acconto, che quindi dovrà essere operata in capo al creditore della procedura, versata, e certificata allo stesso.

            Nel momento in cui tale importo netto verrà invece corrisposto al creditore pignoratizio, non vediamo altra strada che operare una ulteriore ritenuta su tale importo (al netto della prima ritenuta), che verrà invece certificata in capo al creditore pignoratizio.

            Comprendiamo che:

            - da un lato, il creditore della procedura si troverà con un credito fiscale che "sfugge" al pignoramento, ma ciò accade ogni volta che viene pignorato un credito soggetto a ritenuta (in primis, il "classico" quinto dello stipendio)

            - dall'altro, che vengono operate due ritenute "a cascata", ma non si tratta di due ritenute sul medesimo importo bensì di due diverse ritenute, su due importi diversi, per due causali diverse e in capo a due soggetti diversi, quindi non ci pare che si ponga un problema di duplicazione di imposta.