Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Definitività piano di riparto finale

  • Simone Ventura

    Roma
    02/11/2023 16:59

    Definitività piano di riparto finale

    Con riferimento alla definitività del piano di riparto finale, già reso esecutivo, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente fattispecie.
    Premetto di essere Curatore di un fallimento dichiarato in vigenza del R.D. 267/1942 (peraltro vecchio rito).
    Un creditore aveva presentato domanda tardiva ex art. 101 l.f., ratione temporis applicabile, a seguito della quale il Giudice Delegato emetteva decreto di ammissione del credito in via chirografaria, così pure disponendo: "Manda alla Cancelleria per l'annotazione in calce allo stato passivo, a cura della parte istante".
    Nel corso della procedura viene trasmessa al Curatore la cessione del credito in questione; per cui, nel procedere con la relativa annotazione in calce allo stato passivo (tenuto presso la Cancelleria), rilevo che il creditore originario non aveva mai proceduto a far annotare la richiamata ammissione del proprio credito, come disposto dal citato decreto del Giudice Delegato.
    Sul punto va sottolineata l'importanza di detta annotazione anche a tutela dei soggetti interessati a promuovere eventuali impugnazioni di cui all'art. 100 l.f..
    Successivamente predispongo il rendiconto di gestione, nel quale viene pure riportata la puntuale informativa circa la predetta circostanza (creditore ammesso ma che non ha provveduto all'annotazione).
    In ossequio al successivo provvedimento del Giudice Delegato, con il quale viene ordinato il deposito in Cancelleria del citato rendiconto di gestione, lo stesso viene trasmesso a tutti i creditori. A questo proposito faccio rilevare che, non essendo previsto un termine per la richiamata annotazione in calce allo stato passivo, per prudenza, ho ritenuto trasmetterlo anche al creditore originario (ammesso ma non annotato).
    Sul documento in questione non vengono proposte osservazioni e pertanto, all'udienza fissata, lo stesso viene approvato dal Giudice Delegato.
    Provvedo quindi a predisporre il piano di riparto finale, nel quale non viene riportato il creditore in commento, in quanto sino a quel momento (e tutt'ora) non ha assolto a quanto disposto con il provvedimento di ammissione.
    Il Giudice Delegato ordina quindi il deposito in Cancelleria del predetto piano di riparto finale, disponendo che il Curatore lo trasmetta a tutti i creditori, con la precisazione che eventuali osservazioni, a norma dell'art. 110 l.f. (ratione temporis applicabile), dovevano essere presentate nel termine di giorni dieci.
    Anche questo adempimento viene puntualmente assolto, avendo provveduto a trasmette il piano di riparto finale a tutti i creditori, compreso quello in commento (ammesso ma non annotato).
    Nel termine fissato non pervengono osservazioni e pertanto il Giudice Delegato dichiara esecutivo il predetto piano di riparto finale.
    Alla luce di quanto innanzi, chiedo se:
    a) tenuto conto che l'onere di procedere alla annotazione era a carico del creditore ammesso e che lo stesso non vi ha mai adempiuto (men che meno il creditore cessionario), sia stato corretto non inserirlo nel piano di riparto finale;
    b) il piano di riparto finale cosi predisposto e reso esecutivo dal Giudice Delegato (che non include il predetto creditore), non oggetto di osservazione alcuna, sia diventato definitivo o lo stesso è ancora soggetto ad eventuale reclamo/impugnazione.
    In conclusione chiedo un'opinione circa eventuali azioni che il creditore non ricompreso può avviare (anche nella fase successiva al decreto di chiusura) per contestare il mancato inserimento del proprio credito tra quelli soddisfatti.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2023 19:13

      RE: Definitività piano di riparto finale

      Effettivamente l'onere di procedere alla annotazione era a carico del creditore ammesso, dato che il giudice ha disposto "Manda alla Cancelleria per l'annotazione in calce allo stato passivo, a cura della parte istante"; ossia con tale provvedimento è stato espressamente indicato che il soggetto che doveva adoperarsi per l'annotazione era la parte istante, cioè il creditore che aveva presentato la domanda tardiva.
      Tale provvedimento è stato mai comunicato all'interessato?
      Questo rileva non tanto per modificare il riparto quanto per eventuali responsabilità. Invero il riparto ormai dichiarato esecutivo ha acquistato stabilità e non può essere modificato, ma se il provvedimento di ammissione, che conteneva l'onere a carico della parte istante di richiedere l'annotazione, non è stato notificato si spiegherebbero anche i silenzi successivi, accentuati dal fatto che, se lei ha fatto le comunicazioni riguardanti il conto gestione e il riparto al creditore originariamente ammesso, questi, avendo ceduto il credito, probabilmente se ne è disinteressato.
      Se è stata fatta la comunicazione iniziale, non vediamo quale lamentela possa il creitore fare visto che è venuto lui meno ad un adempimento come imposto dal provvedimento del giudice, in forza del quale né il curatore né direttamente la cancelleria potevano aggiungere allo stato passivo il credito ammesso tardivamente.
      Zucchetti SG srl
    • Simone Ventura

      Roma
      03/11/2023 11:18

      RE: Definitività piano di riparto finale

      Ringrazio per il celere e puntuale riscontro al quesito, che peraltro mi dà l'occasione per ritornare sull'argomento e precisare un aspetto, verosimilmente, ancora poco chiaro.
      Di fatto il rito applicabile (applicato) alla procedura in questione (anno 2006), ai sensi dell'art. 101 l.f. prevedeva che il creditore potesse chiedere con ricorso al Giudice Delegato l'ammissione al passivo; il Giudice fissava con decreto l'udienza in cui il richiedente ed il Curatore dovevano comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al Curatore del ricorso e del decreto.
      Secondo la normativa allora vigente, detta verifica avveniva tramite l'avvio di un giudizio con regolare iscrizione al Ruolo Generale, cui era preposta la Cancelleria Civile, diversa da quella Fallimentare.
      Se all'udienza il Curatore non contestava l'ammissione del nuovo credito e il Giudice lo riteneva fondato, il credito veniva ammesso con decreto (come accaduto nel caso in questione).
      Pertanto non vi era altro onere a carico di qualsivoglia soggetto per la notifica del decreto, in quanto le parti erano presenti in udienza, come risulta dal verbale redatto nell'occasione, in calce al quale vi è il contestuale decreto del Giudice Delegato con il quale ha ammesso il credito, ponendo a carico della parte istante l'annotazione in calce allo stato passivo.
      Con il decreto in commento, oltre ad onerare la parte istante di provvedere a richiedere l'annotazione in calce allo stato passivo, il Giudice Delegato ha pure dichiarato l'estinzione del giudizio.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        06/11/2023 10:13

        RE: RE: Definitività piano di riparto finale


        Ha ragione. L''insinuazione tradiva si è svolta secondo il rito antecedente alla riforma degli anni 2006/2007 quando l'iter processuale dell'esame delle tardive era quello che lei ha correttamente descritto e, pertanto, non era necessaria alcuna comunicazione del provvedimento all'interessato, essendo lo stesso presente in udienza al momento dell'emissione dello stesso.
        Zucchetti SG srl