Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Reclamo creditore ex art. 110 L.F.

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    26/04/2016 12:34

    Reclamo creditore ex art. 110 L.F.

    Un creditore ha proposto reclamo ex art. 110 co. 3° L.F.
    Oggetto del reclamo è la mancata previsione di pagamento con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. ex privilegio artt. 2758 - 2778 n. 18 c.c., come novellato.
    Il reclamo è corretto.
    La comunicazione ai creditori cointeressati dovrebbe essere fatta dal creditore reclamante che peraltro non ha gli indirizzi PEC di tali creditori.
    In caso di omissione dal creditore reclamante tale comunicazione ai creditori verrà disposta dal Giudice delegato o può essere fatta dal curatore fallimentare?
    Cordialmente.
    Alessandro Culot
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/04/2016 20:13

      RE: Reclamo creditore ex art. 110 L.F.

      L'art. 110, co. 3, l.f. prevede che i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. L'art. 36 prevede, a sua volta (per quello che qui interessa) che, proposto il reclamo, "il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio".
      Nonostante questa deformalizzazione spinta, è chiaro che un contraddittorio debba instaurarsi anche nel procedura ex art. 36 e che contraddittori necessari siano, oltre al ricorrente e al curatore, tutti gli altri creditori la cui quota di riparto sia suscettibile di variazione in caso di esito positivo, come lei correttamente ricorda. Tuttavia, poiché il reclamo si propone con ricorso e questo è indirizzato al giudice, è questi che, nel fissare l'udienza di comparizione delle parti, stabilisce anche la data della notifica del ricorso al curatore e agli altri controinteressati (anche se non nominativamente), con onere a carico del reclamante, salvo diversa disposizione del giudice. Per effettuare la notifica via PEC a costoro, il reclamante può rivolgersi al curatore o cercarli direttamente nello stato passivo o individuarli tramite INI-PEC, istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013, che contiene l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti INI-PEC (https://www.inipec.gov.it/) oppure tramite ReGIndE) (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia, contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti appartenenti ad un ente pubblico, dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge e degli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria, o anche tramite il Registro delle Imprese (registroimprese.it).
      Essendo la notifica ai controinteressati finalizzata alla costituzione di un contraddittorio necessario, la mancanza della stessa rende improseguibile la procedura di reclamo ex artt. 110 e 36.
      Zucchetti Sg srl