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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Graduazione all'interno della prededuzione
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Maura Cupellini
Ferrara22/11/2017 11:06Graduazione all'interno della prededuzione
Buongiorno,
sono in fase di chiusura del fallimento con un attivo non cospicuo che soddisfa il pagamento del:
- Compenso del curatore
- Consulente del lavoro della procedura
Con la parte residuale dovrei provvedere al pagamento di due sentenze con esito negativo per la procedura e condanna alle spese di controparte e le spese condominiali in prededuzione del periodo fallimentare.
Al riguardo, premesso che non c'è la disponibilità per soddisfare entrambe per l'intero chiedo se debbano essere soddisfatte in misura percentuale o se trattandosi di spese in prededuzione vi sia un grado di preferenza di una rispetto all'altra. Il quesito è relativo solo a queste ultime due spese (condominiali e rimborso spese a controparte)in quanto ho già assodato come da vostra risposta precedente del 20/09/2017 a A.Sabatini, che il compenso del curatore e del consulente del lavoro hanno la priorità tra le spese di prededuzione.
Ringrazio fin d'ora della Vostra cortese risposta.
Maura Cupellini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2017 19:50RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Il credito per le spese condominiali non gode di alcun privilegio ed egualmente quello per rimborso spese alla controparte del giudizio di cognizione, sicchè entrambi questi crediti vanno collocati, nell'ambito delle prededuzioni, in chirograf o e pagati, quindi, in proporzione.
Zucchetti Sg Srl
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Rossella Ceccarelli
CIVITA CASTELLANA (VT)29/11/2017 13:08RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Buongiorno,
chiedo un chiarimento stessa materia ma relativa ad un fallimento vecchio rito (del 1999)
IL fallimento ha intrapreso l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ma la Corte di Appello ha respinto la domanda del fallimento, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il fallimento non dispone di tutto l'importo per far fronte alle predette spese di lite, ammontanti ad oltre 300.000,00. Non tutti i comparenti (n. 11) , risultati vincitori, hanno richiesto il pagamento delle predette spese e la sentenza non è ancora passata in giudicato, mentre uno di loro ha addirittura notificato un atto di precetto.
Dobbiamo considerare le spese di lite come crediti prededucibili e pagarli in proporzione? i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo?
Ringraziando anticipatamente, invio i migliori saluti
Dr.ssa Rossella Ceccarelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2017 18:59RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Il debito per il pagamento delle spese di lite, cui il fallimento è stato condannato è sicuramente un credito prededucibili e i creditori ne devono chiedere quanto meno il pagamento salvo, poi, in caso di contestazione (ben difficile date le circostanze) a dovrer chiedere l'accertamento. Come tutti i crediti prededucibili, anche quello per le spese va pagato fuori riparto qualora vi siano le liquidità necessarie per far fronte a tutte le prededuzioni; qualora, invece, come nel suo caso, non ricorre questa possibilità è necessario effettuare una graduazione tra tutte le prededuzioni, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111bis; facendo tale graduazione, le spese del giudizio di cognizione non godono di alcun privilegio, per cui l'attivo disponibile va destinato prima ai creditori prededucibili che godono di privilegi seguendo l'ordine di legge e l'eventuale residuo va attribuito ai prededucibili chirografari, in proporzione tra loro.
Zucchetti SG srl
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Paolo Boschetti
ROMA01/12/2017 18:42RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Buonasera,
Io sono d'accordo che la prededucibilità delle spese di lite è pacifica sulla base dell'attuale art. 111 bis della legge fallimentare che ha completamente riformato la disciplina previgente.
Ritengo invece che la prededucibilità di dette spese processuali sulla base dell'art. 111 legge fallimentare ante riforma, norma assai laconica e di perimetro molto ristretto, resti questione molto controversa.
Cordialmente
Dr. Paolo Boschetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2017 19:58RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Non vi è dubbio che la situazione ante riforma fosse più incerta, pur tuttavia va ricordato che l'attuale sistema legislativo ha fatto proprie le soluzioni che in materia aveva prospettato la giurisprudenza in modo abbastanza conforme.
Zucchetti SG srl
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Maura Cupellini
Ferrara05/12/2017 14:35RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Buongiorno sono in fase di compilazione finale del PDR dedotto il compenso del curatore e del consulente del lavoro , mi è sorto il dubbio se nel calcolo della percentuale di pagamento dovessi tener conto solo dei compensi liquidati in sentenza o anche del rimborso spese forfettarie del 15%?
Grazie in anticipo.
Maura Cupellini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2017 19:19RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
La prededucibilità si estende all'intero credito, per il compenso e per le spese. All'interno della prededuzione, quando bisogna operare una graduazione per l'insufficienza dell'attivo a soddisfare l'intera categoria, possono essere scisse le varie componenti.
Tale scissione opera però in modo diverso a seconda della causa del rapporto che viene in considerazione e che attribuisce il privilegio. Ad esempio il credito del curatore è assistito dal privilegio per spese di giustizia, per cui, sempre nell'ambito delle prededuzioni, esso è unitariamente considerato; il credito del consulente del lavoro, se collegato ad un rapporto professionale, risente della distinzione fatta dall'art. 2751bis n. 2 c.c., che concede il privilegio alla sola retribuzione e non anche alle spese, e così via.
Zucchetti SG srl
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Maria Cristina Sacchi
Cagliari04/05/2018 16:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
In caso di attivo non sufficiente per pagare tutte le prededuzioni e dovendo pertanto procedere alla graduazione ex art 111 bis, in presenza di una condanna del fallimento al pagamento delle spese legali in quanto soccombente in un giudizio dal medesimo instaurato le stesse sono da considerarsi in privilegio art 2751 bis n 2 od in chirografo?
Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2018 19:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
In chirografo. Il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. riguarda i crediti del professionista incaricato dal fallito o dalla curatela, nel mentre nel caso si tratta delle spese di causa di competenza della controparte che, riguardando un giudizio di cognizione, non godono di alcun privilegio.
Zucchetti Sg srl
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Angela Daniela Bonomo
Gioiosa Marea (ME)02/03/2022 07:51RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Buongiorno intervengo nella discussione ponendo il ulteriore quesito.
Qualora la curatela rinunci alla liquidazione di un immobile (a seguito di diverse aste andate deserte) acquisito al fallimento, le spese condominiali maturate in corso di procedura e gravanti sul predetto cespite rimarranno insoddisfatte,
oppure andranno a gravare sulle altre masse (mobiliari e/o immobiliari)?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2022 19:09RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione
Fino al momento della dismissione dell'immobile le spese condominiali sono a carico della procedura quale debito prededucibile. Trattasi di una spesa specifica all'immobile, da soddisfare quindi con il ricavato del bene di riferimento e non di una spesa generale da distribuire proporzionalmente su tutti i beni (cfr. art. 111ter, co. 3, l. fall.). Pertanto, se manca all'attivo il bene, o meglio il ricavato del bene cui la spesa si riferisce, il relativo credito non può essere soddisfatto in prededuzione ed entra nel calderone dei chirografari.
Zucchetti Sg srl
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