Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SOMME
-
Maria Giulia Brazzini
Spoleto (PG)02/10/2019 11:13ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SOMME
Buongiorno,
vorrei avere un Vs parere in merito a quanto di seguito specificato.
Sono Curatore di un fallimento di Snc dichiarato il 20 novembre 2018 con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2018.
Alla data di fallimento era pendente un'esecuzione immobiliare sui beni immobili del socio promossa dal creditore fondiario. I beni in questione sono stati aggiudicati in data antecedente la dichiarazione di fallimento, 10 luglio 2018, ed in data 28 novembre 2018 è stato versato al fondiario il 75% del prezzo. Nel frattempo la Curatela è intervenuta nell'esecuzione ed allo stato attuale ci troviamo in sede di riparto. Nelle mie osservazioni al progetto di riparto ho fatto presente che il fondiario non si è ancora insinuato al fallimento e che pertanto ai sensi dell'art. 52 l.f. il credito del fondiario deve essere ad ogni modo accertato in sede fallimentare facendo inoltre riferimento alla Cassazione del 13.7.2018, n.23482, che ha sostanzialmente affermato il principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione non
può non conformare l'attribuzione (provvisoria) a favore del creditore fondiario ai provvedimenti medio tempore assunti in ambito concorsuale. L'attribuzione provvisoria effettuata in sede esecutiva deve essere infatti "modulata in concreto sulla base di quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche provvisoria) così da limitare- anche in funzione del principio di economia processuale ed in conformità dell'art. 111 Cost. – le eventuali successive azioni restitutorie, le quali in questo modo saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva".
Alla luce delle osservazioni il G.E. dispone il riparto motivando che l'assegnazione delle somme era stata effettuata in data antecedente al fallimento ed in data antecedente all'intervento della Curatela nell'esecuzione e che quindi l'assegnazione provvisoria non può considerarsi illegittima né si può dichiarare l'illegittimità oggi per allora in via retroattiva (premetto che nessuno aveva richiesto di dichiarare illegittimo il provvedimento di assegnazione provvisoria delle somme ma soltanto la restituzione visto la mancata insinuazione al passivo del fallimento). Il GE continua le motivazioni dicendo che la sentenza sopracitata non è stata violata posto che al momento di assegnazione delle somme in via provvisoria al creditore fondiario non vi poteva essere alcuna insinuazione al passivo non essendo ancora fallito il debitore esecutato.
Premesso quanto sopra il GE accoglie il progetto di ripartizione che vede l'assegnazione residua, detratte le spese prededucibili, alla massa fallimentare ma non ordina la restituzione delle somme incamerate provvisoriamente, come richiesto dalla Curatela.
Secondo Voi l'applicazione dell'art.52 l.f. e della sopracitata sentenza producono effetti diversi a seconda che l'assegnazione delle somme provvisorie avvenga in data antecedente o successiva alla dichiarazione di fallimento?
Cosa succede a questo punto se il fondiario non si insinuerà al fallimento?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2019 20:42RE: ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SOMME
Il richiamo della sentenza della S. Corte n. 23482 del 2018 è ormai abituale (e doverosa) da parte dei curatori che intervengono nella esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. A nostro avviso detta decisione è condivisibile fin quando afferma che Il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle decisioni già emesse in sede fallimentare sul credito fondiario anche se lo stato passivo non è ancora esecutivo, ma ci sembra che faccia un salto logico quando conclude che "per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo).", Per cui "Solo in tal caso il giudice dell'esecuzione potrà attribuire al suddetto creditore il ricavato della vendita e dovrà farlo nei limiti del provvedimento di ammissione, disponendo la restituzione del residuo al fallito (e per esso al curatore del suo fallimento, ma senza alcuna ulteriore decurtazione)".
In tal modo la Corte trasforma l'onere di insinuazione imposto al creditore fondiario al fine di demandare in quell'ambito di stabilire quale sia il credito che il creditore fondiario può vantare nel fallimento (tenendo conto delle prededuzioni opponibili e delle prelazioni preferenziali sull'ipoteca) e fare il conteggio tra quanto dovuto in via definitiva nel fallimento e quanto allo stesso creditore assegnato provvisoriamente in sede esecutiva, in una condizione imprescindibile per ottenere quell'assegnazione provvisoria che l'art. 41 TUB consente.
Ma questo discorso ci porterebbe lontani e, alla fin fine è poco rilevante nella fattispecie da lei rappresentata. Qui, infatti, non potrebbe il creditore fondiario essere condannato dal giudice dell'esecuzione a restituire quanto assegnatogli prima del fallimento perché, proprio applicando il nuovo principio esposto dalla Cassazione, quel creditore, prima del fallimento non poteva insinuarsi al passivo.
Ovviamente questa assegnazione rimane di carattere provvisorio per cui il creditore fondiario avrà ancora l'onere di insinuarsi al passivo per fare quei conteggi di cui si diceva in precedenza e stabilire se deve avere ancora qualcosa o deve restituire qualcosa. Con la conseguenza che, laddove il creditore fondiario non presenti l'istanza di ammissione al passivo, in violazione della L. Fall., art. 52, l'intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede giacchè la mancata ammissione al passivo vuol dire che quel creditore non deve avere nulla nel fallimento.
Zucchetti Sg srl .
-