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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)06/02/2014 08:27CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Ho Effettuato un riparto parziale (il Fallimento è ancora aperto) che ha riguardato molti professionisti. Tutti questi, dopo il pagamento, hanno emesso parcella alla procedura. Essendo, come è noto, l'IVA ammessa in chirografo, alcuni hanno optato per aggiungere l'IVA al compenso pagato in privilegio; altri, seguendo una nota risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, hanno scorporato l'IVA da quanto liquidato in privilegio.
In entrambi i casi, mi ritrovo a registrare delle fatture di acquisto che mi generano un'IVA a credito di € 34mila circa.
A questo punto mi sorge il dubbio su come imputare questa IVA nella contabilità del Fallimento. In realtà è IVA che non è stata realmente pagata, ma che la procedura si può detrarre, generando un credito tributario.
Di primo acchitto mi verrebbe da considerarla una realizzazione di attivo, una sorta di realizzo di credito ante procedura. E' corretto ? Ulteriore perplessità mi sorge diomandandomi se detto attivo possa entrare in quello su cui calcolerò il mio compenso.
Che ne pensate ?
Grazie-
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)25/02/2014 10:54RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Ho fatto una domanda troppo stupida ?? -
Giovanni Bertani
Parma26/02/2014 09:08RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
La domanda è pertinente. Il credito Iva che si forma, secondo me, non è credito ante procedura ma è un credito generato dalla procedura perché il momento impositivo si verifica al momento del pagamento (art 6 633/72). Se tale credito viene utilizzato per pagare tributi, allora costituisce un realizzo di crediti e deve essere conteggiata per il compenso.
Non sono assolutamente d'accordo con l'emissione della parcella scorporando l'Iva. L'Agenzia delle Entrate può pensare quello che le pare, ma resta il fatto che in questo modo il Curatore avrebbe pagato somme in chirografo in un riparto che prevede un pagamento di solo privilegi, con il risultato che alcuni creditori privilegiati (quelli che hanno aggiunto l'Iva) sarebbero soddisfatti per intero, mentre gli altri solo parzialmente ( cioè il totale privilegio meno l'iva scorata).-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/02/2014 12:31RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Dato che si tratta di un credito che sorge in corso di procedura, non v'è dubbio che si tratti di attivo della stessa, come se fosse stato rinvenuto un ulteriore bene facente parte della massa attiva.
Perché tale attivo possa considerarsi "realizzato" è però necessario che il credito si traduca in disponibilità liquide, e ciò avverrà
a) quando verrà utilizzato per effettuare un minore versamento di IVA a debito endoconcorsuale,
b) e/o quando verrà rimborsato dall'Ufficio
c) e/o quando verrà ceduto, al termine della procedura.
Solo quando si verificherà una (o più di una) delle alternative qui sopra indicate, l'IVA a credito in questione diverrà attivo realizzato della procedura, per l'intero nelle ipotesi "a" e "b", per l'importo effettivamente riscosso nell'ipotesi "c".
Tale attivo realizzato rientrerà nel calcolo del compenso, analogamente, p.es., agli interessi attivi sul c/c del fallimento, o ai canoni di locazione di beni facenti parte dell'attivo, riscossi in corso di procedura.
In altri interventi, ai quali rinviamo, anche noi abbiamo espresso le nostre perplessità sia sull'impostazione data dalla Cassazione che sulla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, ma allo stato le posizioni ufficiali di riferimento sono quelle.-
Giancarlo Corsi
Ancona26/02/2014 14:04RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Condivido pienamente le considerazioni svolte dal Dott. Stefano Andreani, ricordando unicamente che tale credito, visto il superamento del limite di € 15.000,00, sarà spendibile in compensazione solo previo visto di ocnformità, valendo le normali regole previste per i contribuenti in bonis.
Aggiungo infine che, vista l'applicazione dello scoporo da parte di alcuni professionisti ripartiti, ritengo che si dovrebbe essere generato un effetto indiretto in tema di ritenute fiscali in quantop dovrebbe risultare un disallineamento fra ritenuta operata (e versata) dal Curatore e quella emergente dalla fattura (più bassa) che, in pratica, dovrebbe determinare anche un'eccedenza di ritenute fiscali operate che emergeranno dal Modello 770 dell'Anno 2014 (presumo), qualora lo si rediga in coerenza con i documenti I.V.A. successivamente ricevuti, che, in concreto, costituirà un altro ulteriore attivo "spendibile" in compensazione.
Cordialità.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/02/2014 04:15RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
E' assolutamente corretta la precisazione in ordine alla procedura per l'utilizzo del credito superiore a 15.000 euro.
Non riteniamo invece opportuno cercare di rendere coerente il Modello 770 con i documenti IVA ricevuti.
Abbiamo già manifestato le nostre forti perplessità sulla procedura suggerita dalla Risoluzione 127/2008 in altri interventi su questo Forum, ai quali rinviamo.
In conclusione a tali interventi abbiamo affermato che il comportamento più ragionevole da parte del Curatore ci pare il non respingere tale fattura, che è comunque emessa nel rispetto di un documento di fonte ufficiale, ma rimanere comunque coerente con il proprio operato: è stato pagato il solo imponibile, che è stato quindi interamente assoggettato a ritenuta d'acconto, di conseguenza quello è l'importo da indicare nel Mod. 770 e da certificare al percipiente.
Se il percipiente, avvalendosi della facoltà affermata dalla citata Risoluzione, ha emesso fattura per un importo (imponibile) inferiore, potrà difendere il proprio operato nel caso che, incrociando i dati della sua dichiarazione dei redditi con quelli indicati nel Mod. 770 del fallimento, gli vengano sollevate contestazioni.-
Giancarlo Corsi
Ancona01/03/2014 02:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Certo.
Va anche considerato che sarebbe comunque sempre preferibile dare coerenza ai valori contrapposti o lo fa il Curatore o il percepiente.
In termini pratici comunque per rendere chiaro il contenuto del pagamento effettuato e non avere problemi concorsuali (in caso di eventuale verifica da parte del Comitato dei Creditori) in quanto il documento I.V.A. esporrebbe come se fosse pagata anche una quota d'I.V.A., è sempre bene che, in tali casistiche, il Curatore provveda a comunicare analiticamente (e con indicazione della ritneuta fiscale che operarà) gli importi che provvede a pagare, richiedendo espressa conferma da parte del Creditore.
Ovviamente condivido l'assurdità della posizione dell'Agenzia delle Entrate.
Distinti saluti-
Gianluca Spadoni
Pesaro (PU)03/03/2014 09:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Mi permetto di intervenire in questa interessante discussione per offrire un mio punto di vista da vedere come spunto di riflessione.
I professionisti che emettono la fattura a seguito del riparto parziale, a fine procedura, sono legittimati ad emettere una nota di accredito, ai sensi dell'art. 26 D.p.r. 633/72, per la parte del credito degradato in chirografo che non verrà soddisfatto.
In qust'ottica, considerare il credito che si forma come un elemento attivo per la procedura (attraverso la compensazione o la richiesta di rimborso) non mi sembra un comportamento non corretto da parte del curatore.
Si verificherebbe infatti anche un'indebito arricchimento da parte della procedura utilizzando un credito che si è formato per effetto di un'IVA non pagata.
Cordialmente -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/03/2014 00:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Per quanto riguarda l'intervento del collega Corsi, ci pare che, sia sulla sostanza che sul fatto che la Circolare dell'Agenzia porti a un contrasto difficilmente risolvibile, siamo tutti d'accordo.
Passando ai dettagli procedurali, la soluzione suggerita ci pare rischiosa, atteso che, qualora il creditore dichiari preventivamente di volersi avvalere della procedura suggerita dalla Circolare, il Curatore potrebbe trovarsi in difficoltà:
- se prende atto della fattura che riceverà, deve effettuare il pagamento per il solo imponibile di essa, ovvero di un importo inferiore a quanto previsto dal piano di riparto
- se la paga per intero, allora di fatto commette un'altra irregolarità, pagando IVA ammessa in chirografo.
No, la situazione creata dalla Circolare ci pare proprio non ammetta una soluzione "elegante" -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/03/2014 00:47RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Per quanto riguarda l'intervento del collega Spadoni non siamo convinti che il professionista possa emettere nota di credito perchè l'art. 26 del D.P.R. 633/72 lo consente in caso di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose" e in questo caso non siamo sicuramente in sede di "mancato pagamento", dato che l'imponibile (ovvero l'intera fattura, se si segue il dettato della nota Circolare) è stato pagato.
Non ci risulta che il professionista possa emettere una nota di credito per sola IVA.
Passando alla seconda parte dell'intervento, il credito IVA si forma in capo a chi riceve una fattura indipendentemente dall'avvenuto pagamento, quindi l'IVA esposta sulle fatture ricevute dai professionisti è indubbiamente IVA a credito endoconcorsuale, che diventa attivo della procedura nelle ipotesi sopra indicate. Ciò, in base alle regole generali dell'IVA, indipendentemente dal fatto che tale IVA sia stata pagata.
Il fatto che ciò generi un indebito arricchimento in capo alla procedura è stato espressamente escluso dalla Sentenza 12/6/2008 n. 15690 della Corte di Cassazione. Come abbiamo già detto più volte, la motivazione di tale sentenza non ci convince, ma la sentenza, sul punto, è chiara. -
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)04/03/2014 17:13RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTABILIZZAZIONE IVA RIPARTO
Anch'io non ho mai condiviso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di lasciar scorporare l'IVA da quanto pagato; ma essendo una facoltà, molti la applicano e, come evidenziato dal Dott. Andreani, questo ci complica la vita e non sono pensabili soluzioni eleganti. Concordo anche sull'impossibilità di rendere coerenti le ritenute d'acconto col minor imponibile derivante dallo scorporo. Saranno i professionisti che recupereranno in sede di dichiarazione dei redditi, l'eccedenza di ritenute, e che potranno facilmente dimostrare all'amministrazione l'incoerenza in questione.
Il credito IVA sarà ceduto pro-soluto e quindi, considerati i Vostri interessanti pareri, considererò attivo realizzato il netto ricavo di detto credito.
Ringrazio tutti i colleghi per l'attenzione al mio quesito
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