Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale in presenza di dipendenti.

  • Rachele Cesano

    CASTELLARANO (RE)
    25/03/2014 18:11

    Riparto finale in presenza di dipendenti.



    Buongiorno dovrei procedere al riparto finale di una procedura. Il riparto prevede il pagamento parziale dei crediti per retribuzioni dei dipendenti, e dell'INPS per la surroga del TFR. I crediti dei dipendenti sono stati ammessi al fallimento al netto delle ritenute previdenziali, ed al lordo delle ritenute fiscali. In sede di riparto dovrò assoggettare a RITENUTA le somme che pago ai dipendenti per retribuzioni (il TFR e le ultime tre mensilitàsono già state interamente anticipate dall'INPS, che a sua volta ha già operato le ritenute fiscali).
    Domande:
    - Devo applicare la ritenuta d'acconto nella misura del 23%?
    - Devo rilasciare il cud ai dipendenti o basta una semplice certificazione delle ritenute operate?
    Grazie .
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/04/2014 19:08

      RE: Riparto finale in presenza di dipendenti.

      Per quanto riguarda l'importo delle ritenute da operare, anche al Curatore si applicano le regole ordinarie e quindi, trattandosi di emolumenti relati ad annualità precedenti e quindi soggetti a tassazione separata:
      -l'imposta viene determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel biennio anteriore all'anno in cui detti emolumenti arretrati sono percepiti
      - se in uno dei due anni precedenti non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, mentre se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito
      - l'imposta così determinata è ridotta delle detrazioni annue spettanti se e nella misura in cui non sono state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono.

      Nel caso di fallimento, ben difficilmente il Curatore disporrà delle informazioni necessarie per il calcolo dell'aliquota secondo quanto indicato nel primo dei punti qui sopra esposti, e per il calcolo delle detrazioni secondo quanto indicato nell'ultimo di essi; di conseguenza non potrà che applicare l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito, ovvero appunto il 23%.


      Trattandosi di corresponsione di redditi da lavoro dipendente, dovrà essere rilascito il CUD.