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Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO
ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
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Alessandro Di Vara
PALERMO13/11/2013 17:45ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Caso: l'ordinanza di nomina pone a carico del creditore procedente l'onere di versare la somma di €500 oltre iva e cp, a titolo di acconto compenso custode, ed altra somma Y quale fondo spese.
Qual è la corretta procedura di incasso e fatturazione delle suddette somme?
E' corretta la seguente?
-il custode versa le somme pagate dal creditore sul libretto intestato alla procedura;
-il custode emette fattura alla procedura (e non al creditore procedente)per la parte di compenso, oltre iva e cp, e preleva le corrispondenti somme dal libretto, versando la ritenuta;
-sul libretto della procedura restano depositate le sole somme di fondo spese.
grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/01/2014 14:01RE: ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Benchè non siamo certi dell'uniformità di procedura far i vari Tribunali, ci risulta che la fattura debba essere emessa a carico del creditore procedente, che quindi opererà e verserà (se soggetto tenuto a tale adempimento) la relativa ritenuta d'acconto.
Sarà poi cura dello stesso creditore procedente inserire tale importo nel conteggio delle spese sostenute in sede di precisazione dei propri crediti.
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)25/10/2018 16:10RE: ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Nel mio caso (sono sia custode che delegato) ho fatturato l'acconto al creditore procedente, il quale ha inserito il fondo spese affidatomi tra le varie spese nella precisazione del credito.
Adesso devo fatturare il compenso finale.
Trattandosi di 141 TUB il pagamento del saldo prezzo è stato effettuato direttamente alla banca procedente; io nel c/c della procedura ho invece ancora la caparra.
Pertanto per il pagamento del mio compenso preleverò i fondi dal c/c della procedura.
Mi domando:
- la mia parcella per il compenso finale deve essere intestata alla procedura esecutiva o alla banca procedente?
- ovviamente dovrò scalare l'acconto ricevuto (al netto delle spese vive sostenute) ma allora, se la fattura deve essere emessa alla procedura esecutiva avrò un'incongruenza nella fatturazione del compenso complessivo (un parte alla banca procedente e un'altra alla procedura esecutiva);
- l'esecutato è un privato cittadino, non titolare di P.IVA. Se la fatturazione deve essere effettuata alla procedura esecutiva dovrò indicare il codice fiscale dell'esecutato? e quindi non effettuerò la ritenuta d'acconto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/10/2018 19:47RE: RE: ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Per rispondere alle domande formulate occorre dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
- alle spese degli atti processuali che compie;
- alle spese degli atti processuali che chiede;
- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
Fatta questa premessa, a proposito degli anticipi ricevuti dal professionista delegato (o dal custode), riteniamo che il loro trattamento fiscale vada differenziato in ragione del "titolo" del versamento, siccome ricavabile dall'ordinanza di vendita, poiché il regime tributario è diverso a seconda che il giudice abbia previsto il versamento di un "fondo spese" piuttosto che di un "acconto" sul compenso.
Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Ergo, essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
Al contrario, l'acconto costituisce reddito, e come tale può essere incassato dal delegato, che dovrà tuttavia emettere fattura in favore del creditore che lo ha versato.
Il medesimo ragionamento andrà condotto a proposito del saldo: se prelevato dai fondi della procedura la fattura sarò intestata al debitore esecutato. Sul punto, quanto alla eventuale ritenuta di acconto il debitore esecutato andrà considerato alla stregua di un qualunque cliente.-
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)06/11/2018 17:57RE: RE: RE: ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Vi ringrazio della risposta chiarissima, alla luce della quale avrei però un altro quesito. In un'altra esecuzione esecutante ed esecutato hanno raggiunto un accordo transattivo con pagamento rateizzato in un anno, pochi giorni prima dell'asta. Il G.E. ha quindi sospeso la vendita fino a giugno 2019.
Io ho svolto sia la funzione di delegato che di custode (fissando l'asta, facendo le pubblicità e pagando il contributo al PVP e portando numerose visite).
La Banca esecutante, come sempre usa quella banca, non mi ha versato nemmeno il fondo spese iniziale fissato dal G.E.
Mi domando se, a fronte della funzioni svolte, mi spetti un compenso e, nel caso, a carico di chi sia. Lo deve anticipare la banca rivalendosi poi sull'esecutato? (col quale peraltro ha concluso una transazione con pagamento a rate che, sono certo, non tiene minimamente conto del mio compenso) o all'esecutato?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
08/11/2018 14:23RE: RE: RE: RE: ACCONTO COMPENSI CUSTODE GIUDIZIARIO/FONDO SPESE
Il compenso per le attività svolte spetta anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.
Lo si ricava espressamente dall'art. 632, comma primo, c.p.c., a mente del quale con il provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura il giudice provvede altresì a liquidare il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. con decreto adottato ai sensi dell'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
Stesso discorso deve essere compiuto per il custode, il cui compenso è determinato da giudice con decreto adottato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002.
In questo senso si esprimono, del resto, sia l'art. 2, ultimo comma, D.M. 15/10/2015, n. 227 disciplinante la determinazione del compenso dovuto al professionista delegato, (a norma del quale "Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima"), sia l'art. 2, comma 3, dom 15/5/2009, n. 80 a proposito dei custodi (prevedendosi che "In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta".
In entrambi i casi, il decreto di liquidazione deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo, in forza della espressa previsione di cui all'art. 53 disp. att. c.p.c..
Entrambi i decreti, infine, costituiscono titolo esecutivo.
Quanto al soggetto sul quale esso grava, riteniamo che, salvo diverso accordo delle parti, la liquidazione non possa che essere posta a carico del creditore procedente, in forza della previsione di cui all'art. 8 d.P.R. 115/2002.
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