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Piano attestato ex art. 56 CCII

  • Mattia Callegari

    Venezia
    28/09/2023 16:55

    Piano attestato ex art. 56 CCII

    Buongiorno,
    si chiede se, secondo la vostra opinione, una società in liquidazione può proporre un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII prevedendo il pagamento dei debiti transati mediante il ricavato della cessione dell'unico ramo d'azienda in funzionamento attualmente affittato.
    Successivamente all'operazione e al pagamento dei debiti la società verrebbe chiusa (la prosecuzione dell'attività continuerebbe pertanto in capo all'acquirente l'azienda).
    Si tratterebbe quindi di una continuità indiretta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2023 17:50

      RE: Piano attestato ex art. 56 CCII

      La premessa del discorso è che il piano attestato offre al debitore la possibilità di superare lo stato di crisi grazie a un accordo fra creditori, senza passare al vaglio dell'autorità giudiziaria (salva l'ipotesi di successiva apertura di procedura di liquidazione giudiziale), per cui è chiaro che il debitore gode della massima libertà nel raggiungere gli accordi con i creditori.
      Il nuovo legislatore, tuttavia, ha posto dei requisiti , la cui ricorrenza rileva principalmente nel momento in cui si dovesse arrivare alla liquidazione giudiziale e proporsi la esenzione da revocatoria. Tra questi requisiti, l'art. 56 prevede che il piano debba apparire "idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria", da cui può agevolmente dedursi che il piano presuppone la continuità aziendale, come, del resto confermato nella relazione accompagnatoria del codice della crisi.
      Problema controverso, che qui interessa, è se l'art. 56 sia utilizzabile anche nel caso di continuità indiretta, dal momento che sul punto nulla dice la norma. Si è detto, infatti, che la continuità indiretta sarebbe incompatibile con il piano di risanamento, fermo restando in ogni caso la possibilità che "il riequilibrio della situazione finanziaria sia propedeutico ad una successiva migliore allocazione sul mercato dell'azienda risanata a seguito del puntuale adempimento del piano" (Nardecchia), ma anche che "la norma si limita a prevedere che il piano di risanamento deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'"impresa", intesa da un punto di vista oggettivo non soggettivo. Il che autorizza a ritenere che il piano di risanamento possa prevedere la gestione dell'azienda in esercizio da parte di soggetto diverso dal debitore (Carlone e Iannaccone).
      A noi sembra preferibile questa seconda interpretazione, ma il dubbio interpretativo permane.
      Zucchetti SG srl