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Ristrutturazione debiti del consumatore con fideiussione

  • Astrid Selene Crosio

    Imola (BO)
    02/10/2023 12:14

    Ristrutturazione debiti del consumatore con fideiussione

    Ristrutturazione debiti del consumatore.
    il debitore ha debiti derivanti da cartelle di equitalia, motivo per cui vorrebbe accedere alla procedura. é altresì fidiussore al 50 % con la moglie di un mutuo prima casa concesso alla figlia, per immobile di cui è usufruttuario al 50% con la moglie. Tale mutuo risulta sempre regolarmente pagato alle scadenze.
    Tale garanzia andrà indicata tra i debiti ?
    Considerate le spese di prededuzione ed il valore dell'immobile (quota parte dell'usufruttuario fideiussore) , il piano però non riuscirebbe a garantire il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, come previsto dall'art 67 comma 4 CCI.
    Tale previsione in questo contesto è obbligatoria e quindi impossibilità l'accesso alla ristrutturazione dei debiti, lasciando spazio solo alla liquidazione?
    Nel caso è possibile prevedere un accantonamento (extra rispetto alle rate del piano) in caso di inadempienza del mutuatario e procedere comunque con una ristrutturazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2023 18:06

      RE: Ristrutturazione debiti del consumatore con fideiussione

      Se, come pensiamo, il mutuo è ipotecario e il debitore in questione in qualità di usufruttuario vive nell'immobile ipotecato si potrebbe tentare la via di cui al comma quinto dell'art. 67 CCII, in modo da vedere se il giudice ritiene estensibile la norma anche al caso di specie che non è perfettamente sovrapponibile a quella legale. Se si riesce a seguire questa strada l'immobile, il diritto di usufrutto e il relativo debito sono trattati a parte seguendo il normale svolgimento ed esclusi dalla procedura che riguarda gli altri beni e debiti del consumatore; in caso negativo il diritto di usufrutto del debitore, per quello che vale, va compreso tra i beni dell'attivo che consumatore potrebbe mettere a disposizione dei creditori (ovviamente l'immobile di proprietà della figlia non è compreso nel patrimonio dell'indebitato) e rimane anche il debito fideiussorio, che certamente ha natura solidale, per cui il creditore potrebbe chiedere il pagamento dell'intero residuo. Se il piano, in questo caso non è fattibile, come lei anticipa, non rimane che il ricorso alla liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl