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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
ESDEBITAZIONE
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Antonio De Francesco
Vimodrone (MI)03/03/2023 16:53ESDEBITAZIONE
BUONGIORNO, chiedo se sono state gestite recentemente procedure di esdebitazione totale per incapienza del debitore a far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte. Avrei bisogno di confrotnarmi con una formula utilizzata nella relazione particolareggiata per una proposta di liquidazione circoscritta solo alle eventuali sopravvenienze future del debitore.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/03/2023 16:23RE: ESDEBITAZIONE
Non ci è chiaro l'oggetto della sua domanda in quanto nella prima parte si parla di esdebitazione totale per incapienza, che fa pensare all'ipotesi dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, nel mentre nella parte finale si fa riferimento ad una proposta di liquidazione, seppur circoscritta alle sopravvenienze future, che fa pensare all'accesso ad una procedura di liquidazione controllata.
Sia così gentile da precisare meglio la sua domanda in modo da poter predisporre una risposta pertinente.
Zucchetti SG srl -
Antonio De Francesco
Vimodrone (MI)06/03/2023 19:10RE: ESDEBITAZIONE
Buonasera, il riferimento è l'esdebitazione della complessità dei debiti in essere. Nel merito avrei la necessità di potermi confrontare con qualche esempio di come poter formalizzare tra le conclusioni la richiesta di esdebitazione totale. trovandosi il debitore nelle condizioni di cui ex art. 14 – quaterdecies della legge n.3/2012
Parimenti osservo che essendo l'ipotesi oggi in valutazione la richiesta di esdebitazione per debitore ovviamente incapiente in qualità di gestore OCC, chiedo altresì se in caso di rigetto ( o in alternativa; sto ancora disponendo le opportune valutazioni rispetto alla situazione debitoria), sarebbe comunque possibile poter avanzare una ipotesi di piano del consumatore con richiesta di cancellazione dei debiti chirografari (soprattutto enti che hanno rilasciato finanziamenti)?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2023 19:24RE: RE: ESDEBITAZIONE
La esdebitazione del debitore incapiente è attualmente regolata dall'art. 283 ccii, che riprende l'art. 14-quaterdecies della l. n. 3 del 2012.
Un facsimile della domanda potrebbe essere il seguente:
Il sottoscritto, ---- , nella qualità di gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di … , scelto dal sig. …. in quanto ha sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 ccii;
PREMESSO
Che il sig. … ha chiesto al detto OCC di occuparsi della gestione della sua situazione di sovraindebitamento di debitore incapiente e di provvedere alla conseguente nomina di un gestore della crisi, nonché alle altre incombenze previste dalla legge, dichiarando:
a) di versare in una stato di sovraindebitamento così come definito dalla lett. c) art. 2 ccii
b) di trovarsi in situazione di incapienza ai sensi dell'art. 283 ccii non essendo in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
c) di avere intenzione di avvalersi della procedura prevista per i debitori incapienti dall'art. 283 ccii, di non avere in corso altre procedure relative alla propria situazione di crisi e di insolvenza, di aver incaricato l'OCC sopra indicato quale un unico Organismo di composizione della crisi;
d) di essere consapevole che a norma dell'art. 283 il debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta;
e) di essere consapevole che la concessione dell'esdebitazione è disposta dal giudice valutata la meritevolezza del debitore e verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;
f) di voler collaborare con l'Organismo fornendo allo stesso ogni documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed è consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall'Organismo di composizione e/o dal Gestore comporterà impossibilità di presentare la domanda;
g- di essere consapevole delle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 344 ccii;
Tanto premesso e dichiarato,
CHIEDE
che il Giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del sig. …… , verificata l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento,
CONCEDA
con decreto l'esdebitazione di ……. ,indicando le modalità e il termine di cui a comma 7 dell'art. 283.
Data e sottoscrizione
Allega alla presente istanza
I documenti di cui alle lett. da a) a d) del terzo comma dell'art. 283, nonché relazione particolareggiata dell'OCC incaricato che comprende.. indicare quanto previsto dalle lett da a) a d) del quarto comma dell'art. 283
Se la domanda viene respinta il debitore può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e segg. ccii, purchè sia un consumatore secondo la definizione di cui alla lett. e) dell'art. 2 ccii, e e siano rispepettate le condizioni soggettive di cui all'art. 69.
Zucchetti SG srl
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Antonio De Francesco
Vimodrone (MI)08/03/2023 11:45RE: ESDEBITAZIONE
Ringrazio per la chiarezza.
Approfitto per una ulteriore informazione non avendo trovato un formulario disponibile. Dovrei circolarizzare creditori come l'Agente di Risconssione, l'INPS e l'AE per ottenere una conferma delle esposizioni. Non trovo un form tipo (faccio il revisore e penso di poterlo adattare) ma ho un dubbio. In qualità di gestore del procedimento posso inviarlo direttamente io e chiedere, richiamando gli opportuni riferimenti della procedura di cui sono gestore, l'entità della loro posizione nei confronti del debitore? Nel caso vi fosse un form tipo ne sarei altresì grato.
Grazie mille e buon lavoro-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/04/2023 13:07RE: RE: ESDEBITAZIONE
Abbiamo verificato presso alcuni Tribunali e non ci risulta esista un fac-simile in qualche modo "ufficiale".
Proponiamo quindi qui di seguito una bozza di comunicazione, sostanzialmente analoga a quella ex art. 93 l.fall., che riteniamo possa svolgere la funzione richiesta.
Oggetto: Procedura di liquidazione n. …….
Avviso ai creditori
Comunico che, con provvedimento reso in data …, il Tribunale di …. in composizione monocratica, ha aperto la procedura di liquidazione di …… con nomina dello scrivente a liquidatore.
Nella spiegata qualità comunico, altresì, che è in vostra facoltà partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo pec: …………) e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
La domanda, che dovrà pervenire entro il …., dovrà essere proposta con ricorso il quale deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
Al ricorso occorrerà allegare i documenti giustificativi del diritto fatto valere.
Entro la data del …. sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile indicazione.
Il liquidatore-
Vincenzo Cucco
Parma (RA)29/09/2023 12:51RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE
consiglio, per personale esperienza negativa, di andare a fondo sulla genesi dei debiti di cui si chiede l'obliterazione, e di analizzarla anche sotto il profilo della buona fede e meritevolezza. cORDIALITà
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