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notifica cartella esattoriale durante la liquidazione controllata

  • Elena Pompeo

    Salerno
    20/06/2023 19:55

    notifica cartella esattoriale durante la liquidazione controllata

    In data 07 novembre 2023 è stata aperta una procedura di liquidazione controllata.
    La sentenza è stata regolarmente notificatia sia alla Agenzia Entrate Riscossioni sia alla Agenzia delle Entrate.
    Ha proposto domanda di ammissione al passivo il solo crediore Agenzia Entrate Riscossioni e non anche il creditore Agenzia delle Entrate che presumibilmente, per errore (essendo a conoscenza della sentenza di liquidazione controllata) ha inviato alla Agenzia Riscsossione il ruolo per la riscossione a mezzo cartella esattoriale successivamente ed in data odierna al sovraindebitato è stata notificata la cartella esattoriali (per tributi ante sentenza di apertura della liquidazione controllata).
    A parere della scrivente si dovrà procedere allo sgravio della cartella esattoriale tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate (Ente Impositore) era a conoscenza della procedura e la stessa ha inviato il ruolo all'Agente della Riscossione. Del resto ritengo che con la cartella si comincia una procedura esecutiva nei confronti del sovraindebitato incompatibile con la procedura. E' corretto?
    Grazie
    Il liquidatore 
    Avv Elena Pompeo
    Rep 3393148461
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/06/2023 11:40

      RE: notifica cartella esattoriale durante la liquidazione controllata

      Pare di comprendere che la notifica del ruolo al sovraindebitato sia successiva al termine concesso ai creditori ex art. 270, II comma, lettera "d", CCII per la presentazione delle istanza di ammissione al passivo.

      E comunque per tale ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione non ha presentato istanza di ammissione al passivo bensì semplicemente notificato la cartella.

      Se così è, a norma dell'art. 273, VII comma, CCII tale credito non può essere ammesso al passivo e non verrà quindi soddisfatto dalla procedura.


      Ciò però non significa che il debito non sia più esigibile e quindi la cartella debba essere sgravata, stante il disposto dei primi due commi dell'art. 278 CCII:
      "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata
      Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".


      Pertanto, al termine della procedura:
      - se non vi è esdebitazione, il debito in questione rimane in capo al sovraindebitato, come tutti gli altri debiti rimasti insoddisfatti
      - se vi è esdebitazione, rimane dovuta la percentuale di tale debito corrispondente alla percentuale pagata dalla liquidazione ai creditori di pari grado.