Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Accesso Banche dati

  • Riccardo Cicco

    Andria (BT)
    03/07/2023 17:48

    Accesso Banche dati

    Nominato gestore della crisi in una procedura di liquidazione controllata dei beni, ho necessità di accedere alle banche dati quali ad esempio quelli relativi ai rapporti finanziari ecc. Ho necessitò di acquisire l'autorizzazione del magistrato ma dato che non vi è un numero di RG al quale ricollegarmi dato che la procedura non è ancora aperta, non riesco a capire come fare per ottenere l'autorizzazione.
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2023 12:33

      RE: Accesso Banche dati

      Il problema che lei pone esiste in quanto nel nuovo codice- a differenza di quanto era previsto nella legge n. 3 del 2012 dall'art. 15, co. 10- non si rinvengono norme che espressamente autorizzino l'OCC e, quindi, il gestore, a svolgere quelle indagini che, anche attraverso l'accesso alla posizione personale del debitore così come presente nelle varie banche dati, sono necessarie per la predisposizione della relazione di cui all'art. 269 CCII.
      L'art. 49 CCII, dettato in tema di apertura della liquidazione giudiziale, dà ampi poteri al curatore e questa norma potrebbe essere estesa al liquidatore della liquidazione controllata per il richiamo di cui all'art. 65 c.2, ed infatti tanto è stato disposto dalla giurisprudenza (cfr, Trib. Salerno, 2/11/2022; Trib. Bologna 29/11/2022; Trib. Forlì 2/01/2023; Trib. Mantova 12/01/2023, ecc.), ma appunto tali poteri riguardano il liquidatore in sede di apertura della procedura, mentre l'OCC, e per esso il Gestore della crisi nominato, è privo di una norma che lo autorizzi a richiedere l'immediato accesso alle banche dati e, come lei dice, manca un giudice cui rivolgersi.
      In questa situazione, ci risulta che qualche tribunale (ad esempio quello di Pistoia con una motivazione, per la verità poco convincente, ossia la non avvenuta abrogazione dell'art. 15 l. n. 3 del 2012) abbia emanato una circolare che contiene una autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del d.p.c.m. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.
      In mancanza di una siffatta indicazione, il gestore deve farsi rilasciare dal sovraindebitato l'autorizzazione ad accedere a tutti i suoi dati; di regola il debitore lo fa anche perché, in mancanza, il gestore non sarebbe in grado di svolgere il suo compito e dovrebbe rinunciare all'incarico con pregiudizio per la procedura..
      Zucchetti SG srl