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Liquidazione controllata e spossessamento

  • Luigi Sica

    Torino
    12/05/2025 13:47

    Liquidazione controllata e spossessamento

    Se il ricorrente si rifiuta di versare alla procedura il TFR a liquidato per licenziamento, il liquidatore può intimare al datore di lavoro di non erogare al laboratore bensi alla procedura in virtu' di un principio di spossessamento ? Se avesse già erogato, il liquidatore può esperire una azione di recupero della somma presso il ricorrente ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/05/2025 19:49

      RE: Liquidazione controllata e spossessamento

      Quando il rapporto di lavoro è già cessato o cessa in corso di procedura di liquidazione controllata, questa può acquisire il TFR, nei limiti che la giurisprudenza ha indicato nell'interpretazione dell'art. 46 l. fall. (ripreso dall'art. 146 c.c.i.i.), dato che l'art. 268 comma 4, lett. b), riprende le disposizioni della norma fallimentare. Ossia, in caso di fallimento come di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata dell'avente diritto, il TFR è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758)-
      Deve, pertanto, in primo luogo, chiedere al giudice di fissare ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il limite della quota del TFR che può essere acquisito all'attivo della procedura e questo costituisce il titolo pe poter poi comunicare al datore di lavoro di corrispondere la quota indicata di TFR direttamente alla procedura o, se già corrisposto, poterlo legalmente ottenre dal debitore.
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Sica

      Torino
      13/05/2025 07:40

      Liquidazione controllata e spossessamento

      Se il ricorrente, che nelle more ha già percepito la somma, si rifiuta di restituire la parte di TFR ricevuta, come pure l'eccendeza dello stipnedio rispetto alle spese di mantenimento a suo tempo stabilite dal Giuidce, può incorrere nel reato di appropriazione indebita ?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        13/05/2025 19:47

        RE: Liquidazione controllata e spossessamento

        Crediamo proprio di si. L'appropriazione indebita, disciplinata dall'art. 646 c.p. si configura infatti quando qualcuno si appropria di un bene o di una somma di denaro, ricevuto legalmente, ma che avrebbe dovuto riconsegnare al legittimo proprietario ovvero destinare ad un uso specifico. Pertanto il debitore che detiene le somme che dovrebbe consegnare al curatore e le usa a proprio vantaggio come se ne fosse il titolare, commette a nostro avviso il reato di appropriazione indebita.
        Zucchetti SG srl