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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Indennizzo diretto al danneggiato in Concordato Preventivo
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Fabio Cerini
AREZZO20/10/2014 18:14Indennizzo diretto al danneggiato in Concordato Preventivo
La società ammessa al Concordato Preventivo è stata condannata a risarcire un danno, per il quale era assicurata, del quale è stata dichiarata responsabile. nei confronti del danneggiato, mediante una Sentenza del Tribunale Civile.
La Sentenza, giunta successivamente all'omologa del Concordato, cita espressamente la Compagnia Assicurativa (costituita nel procedimento) e la condanna a "mantenere indenne la società di quanto dovuto ai danneggiati".
In questo caso, l'art.1917 c.c. 2° comma, che prevede la facoltà per l'assicuratore di pagare direttamente il terzo danneggiato è efficace?
La compagnia può pagare direttamente il terzo e la procedura può consentire tale azione senza ledere la par condicio crediturum?
Qualora tale azione venga proposta in abbinamento ad un accordo che vedrebbe la riduzione del debito complessivo per la procedura, detta transazione potrebbe essere proposta ed il pagamento autorizzato?
Si precisa che il danneggiato vanterebbe un credito di natura privilegiata art 2767 cc.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2014 16:59RE: Indennizzo diretto al danneggiato in Concordato Preventivo
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / ALTROSecondo la giurisprudenza di merito che abbiamo rinvenuto (Trib. Vicenza 30.6.2007; App. Bologna 15.11.1997), nell'assicurazione della responsabilità civile, nel momento in cui si verifica l'evento dannoso a carico del terzo e sorge nella sua sfera giuridica il diritto al risarcimento, nello stesso momento si attiva il meccanismo della garanzia da parte dell'assicuratore. Pertanto, una volta dichiarato il fallimento dell'assicurato, il credito dell'indennizzo transita automaticamente nell'attivo fallimentare, con la conseguente inapplicabilità del comma 2 dell'art. 1917 c.c. che abilita l'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, a pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta. Il danneggiato, per contro, è ammesso al passivo fallimentare col privilegio di cui all'art. 2767 c.c. sull'indennizzo predetto".
Questa condividibile soluzione applicata al fallimento, è estensibile anche al concordato? Probabilmente no perché in questa procedura non vi è la cristallizzazione che genera il pignoramento generale fallimentare; tuttavia, in primo luogo, non vediamo perché la compagnia assicuratrice dovrebbe pagare il danneggiato direttamente visto che questi non ha nel caso un'azione diretta (come, ad esempio nella responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli) e il secondo comma dell'art. 1917 c.c. le dà soltanto una facoltà ma non un obbligo di rimborsare direttamente il terzo (salvo che non lo richieda l'assicurato), anche perché, se paga direttamente, deve rimborsare al danneggiato l'intero danno liquidato nella sentenza, nel mentre detta compagnia deve solo tenere indenne l'assicurato in concordato di quanto pagherà al terzo in termini concordatari. Inoltre, ammesso che la compagnia paghi il terzo, probabilmente perché raggiunge con lui un accordo conveniente) non crediamo che si possa parlare di violazione della par condicio, perché il pagamento è eseguito dall'assicurazione, con la quale l'assicurato aveva stipulato una polizza proprio allo scopo di essere tenuto indenne dalle responsabilità di determinati eventi, per cui niente cambia per la procedura che paghi il danneggiato e poi venga rimborsato dall'assicurazione oppure che nulla versi al danneggiato e nulla riceve dall'assicurazione che ha provveduto direttamente.
Zucchetti SG srl
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Giorgio Cipriani
ROVERETO (TN)15/01/2015 23:46RE: RE: Indennizzo diretto al danneggiato in Concordato Preventivo
In un caso analogo a quello sopra argomentato, la compagnia assicuratrice intende adempiere spontaneamente, con riserva di impugnazione della sentenza del Tribunale Civile, al pagamento diretto al danneggiato per il "danno differenziale non patrimoniale" subito sul lavoro, oltre le spese legali, previo comunque consenso degli organi della procedura concordataria.
E' ben vero che l'effetto finanziario per il concordato preventivo è sempre nullo sia nel caso in cui la compagnia assicuratrice paghi direttamente il terzo danneggiato, ovvero nel caso in cui provveda invece a rimborsare la procedura dopo che questa ha risarcito il danneggiato, tenuto conto del suo credito privilegiato ex art. 2767 C.C. con grado 11° ex art. 2778 C.C. che andrebbe soddisfatto integralmente secondo la proposta concordataria.
Tuttavia riterrei prudenziale che la procedura incassi la somma dall'assicurazione, per poi procedere a pagare il danneggiato secondo quando previsto dal piano e dalla proposta concordataria.
Rischioso per il liquidatore giudiziale sarebbe infatti il caso in cui non si riuscisse ad effettuare i successivi pagamenti col riparto rispettando l'ordine dei privilegi, e quindi avendo ad esempio già pagato interamente il privilegio ex art. 2767 C.C. - grado 11°, e non potendo invece più soddisfare integralmente gli altri creditori con grado di privilegio superiore.
Chiedo pertanto se è opportuno, nonché possibile, ottenere il pagamento immediato dalla compagnia assicuratrice, per poi rimborsare il dipendente secondo le previsioni del piano e della proposta concordataria.
Cordialità
Giorgio Cipriani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/01/2015 16:45RE: RE: RE: Indennizzo diretto al danneggiato in Concordato Preventivo
La sua linea prudenziale è pienamente condivisibile alla luce di quanto detto nella risposta che precede. Comunque, se ha la ragionevole prospettiva di poter pagare i privilegiati, almeno fino all'undicesimo grado, potrebbe anche dare il consenso al pagamento diretto.
Zucchetti SG Srl
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