Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

esercizio del diritto di voto nel concordato preventivo da parte del creditore accollatario

  • Dario Corradin

    Dueville (VI)
    02/04/2015 19:49

    esercizio del diritto di voto nel concordato preventivo da parte del creditore accollatario

    buonasera, la domanda che voglio porre è riferita al riconoscimento o meno del diritto di voto al terzo creditore -istituto di credito-nei confronti del soggetto in concord.preventivo che ha provveduto a cedere un immobile con idonea iscrizione ipotecaria e con debito accollato dal terzo acquirente.
    La cessione risulta non essere stata notificata all'istituto di credito e quindi non esiste la liberatoria verso il debitore accollato.
    Devesi precisare peraltro che l'istituto di credito ha un credito inferiore al valore attribuito al bene stesso e quindi troverà pessochè certa, in virtù di apposita perizia di stima, soddisfazione integrale da parte dell'accollante al momento della cessione.
    In particolare, stante la situazione di cui sopra di pressoché certezza del soddisfacimento del credito dell'ente bancario, lo stesso risulta da parte del C.G. da ammettere ai fini dell'esercizio del diritto di voto nel c.p. dell'accollato -senza indicazione tra le passività del debito- per l'intero importo oppure risulta più opportuna una allocazione di idoneo fondo rischi tra le passività ai fini di un prudenziale apprezzamento della proposta concordataria?
    grazie

    dcorradin vicenza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2015 19:53

      RE: esercizio del diritto di voto nel concordato preventivo da parte del creditore accollatario

      A creditore di B, a garanzia del suo credito ha iscritto ipoteca su un bene del suo debitore; B vende questo bene a C, il quale si accolla anche il debito di B verso A, dopo di che B accede alla procedura di concordato preventivo. Lei ci dice che a detto accollo non aderisce A (che è una banca), anzi a questi non viene neanche notificata la avvenuta cessione con accollo, che nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c., può determinare la liberazione del debitore originario, per cui non vi è stata liberazione di B.
      Se le cose stanno così, A non è un terzo creditore, ma è diretto creditore verso B, giacchè, se non vi è liberazione del debitore originario (B), questi rimane obbligato in solido con il terzo (art. 1273, co. 3 c.c.); in sostanza la banca A può, ora, pretendere il pagamento del suo credito sia da B, non liberato dalla sua obbligazione, che da C, che si è accollato il debito di B; con la differenza che nei confronti di C può far valere il suo credito in via ipotecaria dal momento che C è l'attuale proprietario del bene su cui è iscritta ipoteca, nel mentre nei confronti di B il credito è ormai chirografario, non esistendo nel patrimonio di B il bene dato in garanzia del debito verso A.
      Essendo A un creditore chirografario verso B, ha diritto ad esprimere il voto nel concordato cui B è stato ammesso, avendo comunque interesse a mantenere in via astratta la solidarietà, anche se in concreto, come lei dice, il valore del bene gravato offre ampie garanzie di capienza.
      Zucchetti SG Srl