Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

diritto di voto creditori postergati

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    20/02/2014 09:54

    diritto di voto creditori postergati

    Classificazione:
    Buongiorno,
    in una domanda di concordato, i creditori chirografari risultano suddivisi in due classi: classe I creditori chirografari ordinari per i quali è previsto il pagamento nella misura del 100%; classe II creditori chirografari postergati per i quali è previsto il pagamento del 3%.Correttamente la società ricorrente ha attribuito una percentuale ai postergati dopo l'estinzione degli altri creditori ed inoltre i postergati sono stati indicati in una classe autonoma. A vostro parere ritenete che i soci postergati siano legittimati a votare la proposta concordataria?
    In attesa di riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2014 10:38

      RE: diritto di voto creditori postergati

      La partecipazione al voto dei creditori postergati è abbastanza discussa per le diverse forme che questa può assumere, specie nella postergazione volontaria. Se, infatti, la soddisfazione dei postergati è prevista solo come eventuale (se rimangono liquidità dopo la soddisfazione degli altri creditori), costoro non possono condizionare le sorti del concordato essendo per loro indifferente l'esito della procedura concordataria; nel mentre se viene in qualche modo assicurata anche ai postergati una qualche soddisfazione, l'interesse di questi sussiste e, con esso, il diritto al voto.
      Nel caso della postergazione legale- che è quella che riguarda i crediti dei soci al rimborso dei finanziamenti di cui trattano gli artt. 2467 e 2497 c.c.- bisogna in primo luogo fare i conti con il terzo comma dell'art. 182quater, che mantiene per tali crediti la posizione postergata nella misura del 20%, essendo stato l'80% passato al rango di prededucibili; poiché, secondo la opinione più diffusa, i creditori in questione hanno diritto al pagamento della quota postergata del 20% o di altra inferiore solo nella ipotesi in cui il concordato abbia consentito l'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari, si versa in quella ipotesi di pagamento eventuale che non dà diritto al voto.
      Zucchetti Sg Srl