Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Tasse automobilistiche in concordato preventivo con cessione di beni

  • Angelo Colucci

    FERMO
    18/06/2014 12:18

    Tasse automobilistiche in concordato preventivo con cessione di beni

    Si chiede se, con riferimento ad avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni amm.ne in materia di tasse automobilistiche regionali relative a periodi post procedura, il liquidatore di un concordato preventivo con cessione di beni omologato debba considerare tali crediti:
    a) in prededuzione e come tale inserire i crediti nel riparto parziale;
    b) oppure, in alternativa, in chirografo nella considerazione che si sarebbe verificato lo "spossessamento di tutti i beni" per la società ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, e quindi la stessa non avrebbe mantenuto la disponibilità delle auto, quale presupposto del pagamento della tassa regionale.

    Si precisa, inoltre, che il CG aveva a suo tempo provveduto alla trascrizione presso il competente PRA del decreto di ammissione alla procedura concorsuale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2014 20:10

      RE: Tasse automobilistiche in concordato preventivo con cessione di beni

      Premesso che la legislazione nazionale, ripresa poi da quelle regionali, sostanzialmente collega l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà alla perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri, la trascrizione presso il PRA del decreto di ammissione al concordato, non privando il debitore del possesso dell'auto, non ha- a differenza della trascrizione della sentenza di fallimento- l'effetto di esonerare il debitore concordatario dal pagamento del bollo. Di conseguenza l'importo dell'imposta sorta successivamente all'apertura della procedura è dovuto e, crediamo che sia dovuto in prededuzione in quanto si tratta di credito sorto quanto meno in occasione del concordato.
      Questo vale fino alla omologa, perché successivamente i beni passano nella disponibilità del liquidatore per la liquidazione, se si tratta di concordato con cessione dei beni; per cui riteniamo- non risultandoci una qualche circolare specifica in materia (che, se esiste, invitiamo gli utenti del Forum a comunicarla)- che dalla trascrizione del decreto di omologa il tributo non sia più dovuto.
      Zucchetti Sg srl
      • Lorenza Danzo

        Treviso
        05/02/2015 16:22

        RE: RE: Tasse automobilistiche in concordato preventivo con cessione di beni

        A seguire rispetto alla precendente discussione, chiedo cortesemente la Vs. opinione con riferimento alla debenza, in prededuzione, dell'intera tassa annuale, benché riferita, per quota-parte, a periodi antecedenti il concordato.
        Per esemplificare il caso potrebbe essere: tassa automobilistica con competenza 01.09.2013 - 31.08.2014 e ricorso ex art. 161 depositato in data 15.03.2014, procedura dichiarata aperta e anche successivamente omologata.
        I beni sono stati successivamente venduti nell'ambito della liquidazione concordataria.
        Si chiede quindi di sapere se la tassa vada pagata in prededuzione e per l'intero ammontare o per il solo rateo post deposito della domanda.
        Grazie anticipate.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/02/2015 20:47

          RE: RE: RE: Tasse automobilistiche in concordato preventivo con cessione di beni

          Riteniamo che il credito sia concorsuale perché la tassa automobilistica con competenza 01.09.2013 - 31.08.2014 doveva essere pagata entro l'1.10.2013, quando il debitore proprietario dell'auto era ancora in bonis; tant'è il pagamento oltre questo termine è considerato tardivo e sono dovute sanzioni e interessi.
          Zucchetti SG Srl