Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO - MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

  • Maurizio Leonardi

    Ancona
    19/09/2012 18:31

    CONCORDATO PREVENTIVO - MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

    Volevo porre un quesito ed eventualmente sapere se qualcuno dei partecipanti al forum ha avuto modo di affrontare un caso analogo.

    Mi chiedevo in particolare se, nella fase di strutturazione della proposta concordataria, qualora l'imprenditore intendesse continuare l'attività ma la fattibilità del piano fosse incerta anche a causa delle condizioni economiche attuali , potrebbe proporre una sorta di piano "A" e , in alternativa, un piano "B" che sostanzialmente contempli un'ipotesi di liquidazione, entrambi da sottoporre all'esame dei Tribunale prima ed alla votazione dei creditori poi.

    Mi chiedevo se tale soluzione potesse essere considerata legittima ed inoltre se qualcuno dei partecipanti ha avuto modo di affrontare un caso concreto simile .

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2012 19:33

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO - MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

      Riteniamo proprio di no.
      Al tribunale deve essere presentata una domanda che contenga una proposta e un piano, su cui deve esprimersi per l'ammissione, e sulla quale devono poi esprimersi i creditori con la votazione. Nel concordato fallimentare sono previste più proposte perché in quel caso la domanda di concordato può essere presentata anche da terzi, oltre che dal debitore (e comunque l'art. 125 stabilisce, come regola, che ai creditori venga comunicata una sola proposta, che è quella scelta dal comitato dei creditori), ma non vi è ragione di configurare la possibilità di più proposte ove, come nel concordato preventivo, sia solo il debitore legittimato a presentare la domanda e mancherebbero poi le regole per stabilire su quale proposta avvenga la votazione, come si formano le maggioranze sulle varie proposte (dovrebbe almeno una raggiungere il 51% o sarebbe sufficiente una maggioranza relativa? come si concilierebbe con più proposte il sistema ora introdotto del silenzio assenso per i non votanti all'assemblea?) ecc.
      Il debitore, nel caso da lei indicato può oggi- a seguito del DL n. 83/2012 convertito nella l. 134/2012- presentare, ai sensi dell'art.161 comma sesto, una domanda in bianco, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione nel termine che il giudice le darà (non meno di 60 giorni), durante il quale, da un lato, si producono già gli effetti protettivi della presentazione della domanda di concordato e, dall'altro, lei ha il tempo di valutare la strada migliore da scegliere. Inoltre la recente riforma del 2012 ha anche codificato la possibilità di modifiche della originaria proposta, per cui è aumentata la flessibilità della procedura.
      Zucchetti SG Srl