Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

il ruolo del liquidatore statutario (legale rappresentante) nell'abbandono dell'immobile per manifesta non convenienza a...

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    20/05/2025 18:02

    il ruolo del liquidatore statutario (legale rappresentante) nell'abbandono dell'immobile per manifesta non convenienza a proseguire nella liquidazione

    Quale è il ruolo che riveste il liquidatore statutario (legale rappresentante) della società in concordato preventivo nel caso di abbandono del bene per manifesta non convenienza da parte del liquidatore giudiziale?
    Preciso che trattasi di concordato preventivo liquidatorio, che si trova da alcuni anni nella fase post omologa.
    Ci sono riferimenti giurisprudenziali?
    Grazie, cordiali saluti
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2025 19:36

      RE: il ruolo del liquidatore statutario (legale rappresentante) nell'abbandono dell'immobile per manifesta non convenienza a proseguire nella liquidazione

      "Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere" (Così Cass. 17/12/2019 , n. 33422).
      Chiarito il ruolo del liquidatore, va detto che nè l'art. 182 l. fall., né l'art. 114 c.c.i.i. richiamano espressamente la norma di cui all'art. 104ter, comma 8, l. fall. o di cui all'art. 213, comma 2, c.c.i.i., che consentono al curatore di dismettere i beni acquisiti alla procedura per chiara inconvenienza. Tuttavia, considerato che il liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni è l'organo, come detto, preposto alla gestione della liquidazione e che entrambe le norme citate dispongono che le regole sulla vendita si applicano a tutte le forme di concordato, non vediamo ostacoli a che il liquidatore dismetta un bene qualora ritenga, seguendo le disposizioni di cui all'art. 104ter comma 8 l. fall. o di cui all'art. 213, comma 2 c.c.i.i., che la sua conservazione e liquidazione non sia più conveniente.
      Non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali specifici, ma se si segue questa tesi, le conseguenze sono le stesse che si realizzano nel fallimento o nella liquidazione giudiziale, nel senso che il bene dismesso ritorna nella disponibilità del debitore e, se questi è costituito da una società messa in liquidazione, diventa oggetto della liquidazione extra concorsuale come di possibile aggressione da parte dei creditori per la soddisfazione dei loro crediti in quanto non fa più parte dell'attivo della cui liquidazione deve occuparsi il liquidatore del concordato.
      Zucchetti SG srl