Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Comunicazione art. 171 L.F. e revoca art. 173

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    23/10/2014 09:45

    Comunicazione art. 171 L.F. e revoca art. 173

    In qualità di Commissario Giudiziale ritengo che la comunicazione da inviare ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F. nell'indicare la natura e l'ammontare del credito da essi vantato debba tener conto di come lo stesso sia stato inserito nell'elenco presente nella proposta ex art. 161 L.F., elenco opportunamente rettificato dal mio controllo di carattere "amministrativo" svolto controllando i libri contabili e svolgendo la mia attività accertativa. Quindi, se per esempio, in riferimento ad determinto creditore inserito per un determinato importo in proposta rilevo che in realtà tale debito è quantitativamente diverso, la comunicazione art. 171 L.F deve indicare, ai fini della votazione, l'importo da me rettificato.
    Diversa opinione ho in merito alla determinazione della natura (privilegiata o chirografaria) del credito per la quale non posso non attenermi all'indicazione formulata in proposta e l'eventuali contestazioni saranno decise dal G.D. in udienza o rinviate ad un giudizio ordinario.
    Innanzitutto è corretta questa mia interpretazione dell'art. 171 L.F.?
    A questo punto si innesca l'art. 173 L.F.. In questo caso la mia opinione è che qualora il Commissario Giudiziale accerti, durante i sui controlli, la presenza di passività non indicate in proposta, quest'ultime debbano essere ammesse al voto (e quindi si debba inviare anche a questi creditori la comunicazione art. 171 L.F.)ma l'iniziativa di cui all'art. 173 debba scaturire solo se queste passività non presenti in proposta, per importo ed entità, possano condizionare sostanzialmente le operazioni di voto o la fattibilità del piano (atti in frode), mentre se non ricorrano detti presupposti (passività di lieve entità)il Commissario non debba intraprendere alcuna iniziativa ex art. 173 L. F..
    Dall'altro lato qualora venga accertato un debito inserito in proposta ma che in realtà sia insussistente il Commissario debba procedere art. 173 L.F. qualora la presenza in proposta di questo debito condizioni in maniera decisiva le sorti di voto di quella specifica classe (altrimenti una lettura diversa conmporterebbe che anche un piccolo scostamente in diminuzione di un creditore inserito in proposta rappresenterebbe esposizione di passività inesistente).
    E' corretta questa intepretazione?

    Grazie per la preziosa collaborazione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2014 20:06

      RE: Comunicazione art. 171 L.F. e revoca art. 173

      L'art. 171 non prevede che il commissario comunichi ai creditori l'entità e la collocazione del loro credito, e tanto meno del credito come appurato dal commissario. Questi deve trasmettere la proposta del debitore, che ovviamente non prende in considerazione analiticamente la posizione di ciascun creditore; nella prassi è invalso l'uso, apprezzabile, di fornire ogni utile informazione (applicando per estensione la prima parte del n. 3 del primo comma drell'art. 92, richiamato dall'art. 171 solo per l'avvertimento), tra cui anche le indicazioni relative al credito. Se si vuole seguire questa via, pensiamo che debba essere data una informazione completa, circa la entità e la collocazione indicata dal debitore e le correzioni apportate dal commissario, perché su entrambi questi aspetti possono sorgere contestazioni risolvibili all'adunanza dal giudice delegato ai fini del voto.
      Per quanto riguarda l'art. 173 l'importanza delle passività non indicate nell'elenco o dell'inserimento di passività inesistenti è sì importante, am ciò che più di tutto rileva ai fini della promozione di tale procedura è il dolo del debitore, nel senso che se lei rileva o ha comunque motivo di ritenere che ha dissimulato parte dell'attivo o inserito passività inesistenti al fine di frodare i creditori, deve riferirne immediatamente al tribunale, anche se lo scostamento non incida sulle operazioni di voto; in tale ottica uno scostamento fi non scarsa entità può essere significativo della volontarietà dello stesso a fini fraudolenti, essendo, in tal caso, difficile, presumere che un mero errore involontario.
      Zucche3tti SG Srl