Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Credito anteriore al concordato non inserito nell'elenco nominativo dei creditori

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    20/11/2019 18:48

    Credito anteriore al concordato non inserito nell'elenco nominativo dei creditori

    Ad un concordato preventivo di tipo liquidatorio in essere, è arrivata una cartella di pagamento relativa ad una sanzione amministrativa comminata alla società concordataria per fatto anteriore l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato. Da una verifica effettuata risulta che la sanzione è legittima, nel senso che la stessa è effettivamente dovuta, e quindi non c'è ragione di opporsi alla cartella di pagamento
    Tale debito però non era stato inserito nell'elenco nominativo dei creditori di cui all'art. 161 c. 2 lett. b da allegare da parte del debitore alla domanda di concordato.
    Come ci si deve comportare al riguardo?
    E' sufficiente tenere conto del debito in sede di pagamento o è altresì necessario adottare altre formalità quali ad esempio la rettifica dell'elenco nominativo dei creditori o cos'altro?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2019 18:45

      RE: Credito anteriore al concordato non inserito nell'elenco nominativo dei creditori

      E' sufficiente inserire tra i creditori anche il nuovo creditore che non si conosceva in precedenza e valutare se e come questo incide sulla fattibilità del piano concordatario. Se è già intervenuta la votazione con approvazione del concordato, il commissario, ove rilevi che il nuovo credito muti le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto (art. 179 co. 2 l. fall.).
      Zucchetti SG srl
      • Franco Della Nina

        PORCARI (LU)
        22/11/2019 08:25

        RE: RE: Credito anteriore al concordato non inserito nell'elenco nominativo dei creditori

        Ma se il nuovo debito sopravviene, come nel caso in esame, quando il concordato è già stato omologato?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/11/2019 19:54

          RE: RE: RE: Credito anteriore al concordato non inserito nell'elenco nominativo dei creditori

          Il discorso sarebbe uguale, ma variano i poteri del commissario o del liquidatore. Ossia, la scoperta di un nuovo debito che può rendere il concordato non fattibile va rapportata alla risoluzione per inadempimento di non modesta entità di cui all'art. 186 l.fall. Tuttavia, poiché legittimati alla richiesta di risoluzione sono solo i creditori, gli organi concordatari non possono fare altro che rendere edotti i creditori della mutata situazione ed attendere cosa questi faranno.
          Zucchetti SG srl