Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Liquidatore e consulente contabile/fiscale
-
Mattia Callegari
Venezia17/10/2016 18:41Liquidatore e consulente contabile/fiscale
Essendo pacifico che il liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio non è tenuto ad effettuare gli adempimenti contabili e fiscali della società in concordato (predisposizione bilancio e dichiarazioni fiscali etc...) che dovrebbero ricadere sugli amministratori (che normalmente poi sono supportati da consulenti esterni) la mia domanda è questa: offrendo un prezzo di favore (oltre a quello da liquidatore) potrebbe proporre alla società di svolgere anche tali adempimenti? Questo andrebbe a vantaggio dei creditori in termini di risparmio di costi e di tempistiche di svolgimento delle operazioni.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/10/2016 19:19RE: Liquidatore e consulente contabile/fiscale
Assolutamente no. Il liquidatore ha compiti ben definiti e, pur se non esattamente, è un organo della procedura, che non può svolgere prestazioni in favore della società in concordato. peraltro l'ult. comma dell'art. 39, applicabile anche al liquidatore in forza del richiamo contenuto nell'art. 182, dispone che "Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale".
Zucchetti SG srl
-
Mattia Callegari
Venezia20/10/2016 09:40RE: RE: Liquidatore e consulente contabile/fiscale
Immaginavo. Il caso che ho davanti è questo: prima del deposito della domanda di concordato liquidatorio la società si avvaleva di un commercialista in qualità di consulente fiscale/contabile. Purtroppo dopo il deposito questa persona è venuta a mancare quindi non sono più state presentate le dichiarazioni (che ad oggi possono ancora essere presentate tardivamente). Un collaboratore dell'ex commercialista mi ha fatto presente che potrebbe continuare l'attività alla stessa tariffa prevista prima del concordato che a mio avviso è spropositata perché probabilmente contemplava consulenze che ora non servono più: ad esempio la predisposizione del bilancio che ad oggi non è più necessaria in quanto la società si è trasformata in società di persone e altre consulenze non necessarie in quanto la società non opera più (trattasi appunto di concordato liquidatorio). Le spese altissime dell'ex commercialista erano state previste nel piano presentato. La mia domanda è: visto che l'ex commercialista è venuto a mancare allora vuol dire che bisogna nominarne uno nuovo e sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza. Considerato che per il liquidatore giudiziale non è richiamato l'art. 32 l.f. in tema di coadiutori del curatore allora non sono io che dovrei procedere alla nomina del nuovo commercialista, ma dovrebbe farlo l'amministratore della società giusto? O la nuova nomina deve provenire dal liquidatore? E poi: se dovesse essere l'amministratore a nominare il consulente, io come liquidatore ho il potere di evitare che venga nominata persona che oggettivamente chiede una tariffa del tutto iniqua rispetto alle prestazioni da svolgere? In che modo?
Grazie della cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2016 18:32RE: RE: RE: Liquidatore e consulente contabile/fiscale
Come lei ha correttamente detto nella precedente domanda "il liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio non è tenuto ad effettuare gli adempimenti contabili e fiscali della società in concordato (predisposizione bilancio e dichiarazioni fiscali etc...) che dovrebbero ricadere sugli amministratori (che normalmente poi sono supportati da consulenti esterni)". Partendo da questo dato, si tratta di vedere se le spese relative al consulente debbano ricadere sulla massa o siano fuori del concordato a carico della società, che è questione mai definitivamente risolta con chiarezza. Noi opteremmo per la seconda alternativa perché la gestione della società in un concordato liquidatorio non può ricadere sui creditori, che hanno il solo interesse a che siano liquidati al meglio i beni messi a loro disposizione. Tuttavia, se si ritiene il contrario, deve anche ammettersi che il liquidatore possa interferire sul contratto stipulato, altrimenti si farebbero gravare sui creditori oneri non dovuti.
Zucchetti SG srl
-
-
-