Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
-
Salvatore Capatori
Brescia13/10/2014 11:09Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Buongiorno,
in qualità di liquidatore giudiziale, ex art. 44 l.f. vorrei richiedere alla Banca la restituzione di una somma accreditata sul c/c intestato alla società DOPO l'apertura della procedura di concordato.
A vostro parere risulta essere applicabile l'art. 44 l.f. anche in tema di concordato preventivo?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2014 21:16RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
L'art. 44 non è richiamato dall'art. 169 per la fase concordataria, il che si spiega con il fatto che l'ammissione al concordato non determina lo spossessamento del debitore, come nel fallimento, ma quello che viene chiamato uno spossessamento attenuato; dopo l'omologa, nel caso di concordato liquidatorio, viene dato al liquidatore un mandato a liquidare i beni ed, infatti, l'art. 182 richiama la normativa fallimentare in materia di liquidazione, ossia gli artt. da 105 a 108-ter.
Zucchetti Sg srl
-
Salvatore Capatori
Brescia20/10/2014 12:19RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Vi pongo allora la domanda in senso più ampio: in qualità di liquidatore giudiziale sono in quale modo legittimato al recupero di tali somme? E, in caso affermativo, in base a quale presupposto?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2014 16:52RE: RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Come ha ribadito anche di recente la S. Corte, (Cass. 5.9.2014, n. 18755) la legittimazione processuale del liquidatore è riconoscibile "nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, diversamente dovendo riconoscersi che essa competa al debitore, che così come non si spoglia della gestione dell'impresa e della gestione dei propri affari, parimenti ne è pure il diretto interlocutore processuale". Questo principio consente di regolare anche la vicenda da lei prospettata, nel senso che se, come è altamente probabile, i crediti sono stati inclusi tra i beni ceduti ai creditori, il liquidatore è legittimato ad agire per il recupero degli stessi in quanto, in tal modo, egli compie un atto strumentale alla liquidazione, che per i crediti si realizza, appunto, mediante la loro riscossione.
Il fondamento di tale potere si trova quindi nella stessa funzione liquidatoria attribuita al liquidatore.
Zucchetti SG srl
-
Daniele Pietro Costantini
Venezia09/09/2015 20:12RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Buonasera,
mi inserisco nella discussione per chiedere il Vostro parere in merito all'applicabilità o meno dell'art. 44 l.f. in caso di concordato in bianco seguito da dichiarazione di fallimento.
In virtù dell'art. 69 bis l.f. il semestre sospetto per la revocatoria fallimentare si calcola a ritroso dall'annotazione nel registro delle imprese della domanda di concordato. Le operazioni registrate dopo l'annotazione che trattamento devono avere? I pagamenti, come da Voi evidenziato in data 14.4.2014, in quanto da considerarsi effettuati in pendenza di procedura sono inopponibili ai creditori. Le rimesse (ogni operazione con segno "avere") invece? Ritengo vada applicato l'art. 44 l.f. (anche se non richiamato dall'art. 69 bis), per cui le rimesse sono inefficaci al pari dei pagamenti. Diversamente rimarrebbe "impunito" il rientro realizzatosi a favore della banca e a danno della massa dei creditori.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2015 19:41RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
La premessa è che le rimesse in favore di una banca sono dei pagamenti, e quindi le prime sono soggette allo stesso trattamento dei secondi se effettuati dopo la presentazione della domanda di concordato, anche in bianco, nel mentre se effettuate prima della presentazione della domanda, fermo restando quanto al periodo sospetto, l'applicazione dell'art. 69bis, le rimesse sono assoggettate alla regolamentazione di cui al terzo comma dell'art. 67, lett. b), come integrato dal comma terzo dell'art. 70.
Ciò detto, più in particolare, se come pare di capire nel suo caso le rimesse sono state effettuate dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco, le stesse sono inefficaci, non ai sensi dell'art. 44 non richiamato in sede concordataria, ma in forza dell'art. 168, comma primo, per il quale "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"; dizione da cui si deduce (unitamente ad altre considerazioni) che il creditore, se non può agire in via esecutiva per il pagamento, non può neanche riceverlo. Circa l'applicazione dell'art. 168 al concordato in bianco non sussistono dubbi, dal momento che la funzione di questo istituto è proprio quella di determinare il blocco delle azioni esecutive e cautelari in attesa della presentazione della domanda di concordato pieno.
Se, invece, le rimesse in favore della banca sono state effettuate prima della pubblicazione della domanda di concordato in bianco le stesse sono soggette a revocatoria, nei limiti in cui questo istituto è stato ridimensionato per le rimesse in conto corrente dalle già citate norme. Ai fini della determinazione del periodo sospetto (il semestre) si applica il secondo comma dell'art. 69bis, per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". anche questa norma è pacificamente applicabile al concordato in bianco, altrimenti il ricorso llo stesso sarebbe il mezzo per impedire le revocatorie.
Zucchetti SG srl
-
Maurizio Trequadrini
Codroipo (UD)07/01/2016 13:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Gradirei ricevere il Vs parere in ordine ad una situaziona analoga a quella precedente: dopo pochi giorni dalla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo in bianco la debitrice, poi fallita, riceve l'accredito di numerose rimesse bancarie. Trattasi di accrediti collegati ad anticipazioni Sbf in precedenza presentate dalla fallita al proprio istituto bancario.
Mi pare di capire che non sia possibile agire ex art. 67 l.f., per la revoca di tali rimesse, in quanto avvenute in costanza di altra procedura concorsuale, ed in quanto avvenute in un arco temporale che non può essere oggetto di revocatoria (il periodo revocabile, ex art. 69 bis l.f. copre il semestre che precede il ricorso per concordato, ma non il periodo che va dal ricorso alla sentenza di fallimento).
Non sarebbe neppure possibile invocare l'inefficiacia di tali pagamenti sulla scorta delle norme che regolano il concordato preventivo. Mi sembra che, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza di un patto di compensazione (cosa ancora da verificare, ma che do' per scontata) o "patto di annotazione o ed elisione nel conto di partite di segno opposto", renda di fatto inattaccabile l'accredito in conto ricevuto nella fase di concordato (ad es. Trib. ReggioEmilia 18-12-2014).
Si condivide tale ricostruzione?
Si ritiene percorribile la tesi secondo la quale gli atti e pagamenti eseguiti nel corso della procedura di C.P., poi non andata a buon fine, è come se fossero stati compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, e non invece prima, con la conseguenza che sarebbero inefficiaci ex art. 45 L.F.(Rebecca)?
Ringrazio per l'attenzione e per gli utilissimi contributi di approfondimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2016 19:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo - Art. 44 l.f.
Il Trib. di Reggio Emilia da lei citato si è rifatto ad un precedente della Cassazione, rimasto unico ma mai contraddetto da sentenze successive di segno opposto, del 2011, secondo il quale "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito) (Cass, 01/09/2011, n. 17999).
La Corte tratta dell'amministrazione controllata, ma il principio è pari pari riportabile al concordato, anche in bianco. Inoltre il presupposto da cui parte la Corte è che il debitore non abbia ceduto i crediti alla banca, ma abbia dato solo un mandato all'incasso, pechè, se vi è stata cessione, il discorso della compensazione è superato e al più si può parlare della sorte della cessione del credito.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
-
-