Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

creditori esclusi dal voto nel concordato preventivo

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    29/01/2013 22:52

    creditori esclusi dal voto nel concordato preventivo

    Sottopongo alla vostra attenzione il caso di un concordato preventivo proposto da una società che preve il pagamento dei creditori privilegiati in misura del 100% e la suddivisione dei creditori chirografari in due classi di cui una soddisfatta al 100% e al'altra al 20%. La scelta di prevedere il pagamento integrale di una classe di creditori chirografari risiede probabilmente nel fatto che essi, in caso di mancato loro soddisfacimento integrale, possono far valere garanzie personali prestate dai soci della società.
    Ci si chiede se i creditori chirografari per i quali la proposta prevede la soddisfazione integrale siano ammessi al voto a norma dell'art. 177 l.f.
    Stante al tenore letterale della norma sembrerebbe doversi rispondere affermativamente anche se, tale conclusione, desta allo scrivente perplessità.
    Nel caso prospettato, a mio avviso, tale tipologia di creditore si trova nella sostanza in una situazione analoga a quella in cui si trovano i creditori privilegiati, ossia di sostanziale disinteresse per la proposta dato in ogni caso essi saranno soddisfatti integralmente. Si rischia in sostanza che essi pur potendolo fare, non votino per indifferenza, potendo in questo modo determinare il fallimento di una proposta magari molto vantaggiosa per gli altri creditori, tenuto conto delle conseguenze in caso di fallimento. Il rischio di una simile "distorsione" sarebbe ancora più rilevante nel caso in cui la classe dei creditori chirografari pagata al 100% avesse un peso preponderante sul totale dei debiti della società.
    Come a Vostro avviso ci si dovrebbe comportare?
    Grazie per l'attenzione
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2013 19:19

      RE: creditori esclusi dal voto nel concordato preventivo

      Problema abbastanza inusuale che anche noi pensiamo debba essere risolto dando prevalenza alla sostanza sull'aspetto formale. Invero l'interpretazione meramente letterale dell'art. 177 non è affatto convincente perché esaminando la ratio della norma si capisce che la ragione per la quale i creditori muniti di prelazione non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, è rinvenibile nell'esigenza di garantire la genuinità del voto come espressione di una serena e oggettiva valutazione della proposta concordataria ammettendo alla votazione chi risente della falcidia concordataria o della dilazione dell'adempimento ed escludendo chi dal concordato non subisce alcun pregiudizio. Concetto che peraltro trova puntuale riscontro nella nuova formulazione dell'art. 177 lì dove stabilisce che il divieto di voto per "i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata" vale per quei creditori di queste categorie "dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento", facendo intendere che se la proposta non prevede l'integrale pagamento il divieto non opera.
      Eguale concetto, a contrario, può essere applicato ai chirografari; questi votano perché normalmente non vengono soddisfatti integralmente, per cui lì dove vengano soddisfatti per intero e senza dilazione non sono ammessi al voto, ricevendo alcun pregiudizio dalla procedura.
      Zucchetti SG Srl