Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riparto a favore agente commercio . Enasarco

  • Livia Cappelletti

    Pesaro (PU)
    30/04/2021 17:17

    riparto a favore agente commercio . Enasarco

    Buonasera,
    chiedo scusa.
    il quesito è il seguente : riparto parziale a favore di agenti di commercio .
    Credo non ci siano particolari problemi per quanto riguarda le indennità di fine mandato perché per determinare la cifra da corrispondere dovrò semplicemente detrarre il 20% a titolo di ritenuta di acconto , essendo le stesse somme escluse da iva.
    Il problema si pone per le provvigioni ancora non fatturate dall'agente : infatti l'importo da pagare in sede di riparto, a mio parere dovrà essere decurtato della ritenuta di acconto ( 23% sul 100% o sul 50% ) poi da versare, e decurtato anche della quota enasarco, applicando l'aliquota in vigore al momento della fatturazione , tenuto conto che essendo provvigioni maturate, la società in bonis dovrebbe avere già effettuato i pagamenti ad Enasarco oppure la stessa Enasarco essersi insinuata al concordato.
    E' corretto quindi detrarre, in sede di riparto, sia la ritenuta di acconto naturalmente che la quota Enasarco a carico agente ?
    Grazie

    Cordiali saluti
    • Livia Cappelletti

      Pesaro (PU)
      04/05/2021 00:36

      RE: riparto a favore agente commercio . Enasarco

      Chiedo scusa e correggo l'errore di scrittura, avendo indicato il 23% di aliquota per ritenuta di acconto sul 100% anzichè sul 20%.
      Cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/05/2021 10:32

      RE: riparto a favore agente commercio . Enasarco

      Per quanto riguarda l'indennità di fine mandato, è corretta l'applicazione della ritenuta del 20% sull'importo corrisposto..

      Per quanto riguarda le provvigioni non ancora fatturate, siccome l'Enasarco ha il medesimo meccanismo di riscossione dell'INPS (maturazione e obbligo dichiarativo per competenza, quota a carico dell'azienda più quota a carico del dipendente o agente), come per i dipendenti l'ammissione al passivo dovrebbe essere avvenuta per l'importo dovuto al netto della quota Enasarco a carico dell'agente, tale è pertanto l'importo che deve essere liquidato ora.

      Se l'ammissione è invece avvenuta al lordo, senza alcuna notazione circa la ritenuta Enasarco, per il principio dell'intangibilità dello stato passivo, unito ai principi qui sopra esposti, non vediamo come possa ora essere liquidato un importo inferiore.

      Per quanto riguarda la ritenuta, essa seguirà le regole ordinarie, quindi con l'aliquota del 23% sul 50% dell'importo, ovvero sul 20% di esso se entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza era stata trasmessa all'impresa ora fallita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, la comunicazione che attestasse i requisiti per poter fruire si tale agevolazione.