Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Spese legali e procedura di concordato

  • Giovanni Trapanese

    Ancona
    29/09/2016 17:10

    Spese legali e procedura di concordato

    Per un mio cliente mi trovo in questa situazione.

    Il suo credito verso società in procedura concordataria ed avente natura anteriore risulta accertato da d.i. e successiva sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione: in entrambi i casi il cliente si è visto liquidare le spese legali: si noti che tanto il d.i. quanto la sentenza del giudizio di opposizione sono stati resi dopo l'omologa della procedura di concordato con cessione.

    Ora, anche da mie esperienze e da precedenti interventi sul forum (sempre preziosi) mi pareva pacifico che le spese liquidate successivamente, ancorché afferenti crediti ante, avessero natura prededucibile.

    Ho però trovato una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (216/2013) che in sostanza esclude la natura prededucibile, giacché il credito per spese legali avrebbe "causa" in quello azionato.

    Al di là del fatto che non condivido tale lettura, che porta a storture notevoli (in sostanza un credito sorto con la sentenza post omologa finirebbe per essere retrocesso ad anteriore !) essitono sentenze, anche di merito, utilizzabili per sostenere la pre-deducibilità del credito per spese legali ?

    Grazie come sempre.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2016 17:39

      RE: Spese legali e procedura di concordato

      Non ci risulta giurisprudenza ulteriore sul punto specifico. La nostra opinione, come lei giustamente ricorda, è nel senso contrario a quella espressa nella sentenza del Trib. Reggio Emilia da lei citata. Abbiamo, infatti scritto, in altre occasioni che noi "pur con qualche dubbio, optiamo per la prededuzione perché il credito per spese, benchè si colleghi a prestazioni fatte anche anteriormente alla procedura, trova la sua fonte nella sentenza che condanna il debitore concordatario al pagamento di dette spese, posto che prima e senza la sentenza non si sapeva se l'imprenditore in concordato era soccombente e se doveva sopportare tutte le spese, potendo, il tribunale anche compensarle. Peraltro, il tribunale nella liquidazione degli onorari ha tenuto sicuramente conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore alla procedura, applicando la tariffa vigente nel momento della liquidazione. Inoltre si è trattato di una spesa funzionale alla procedura in quanto è l'accertamento del credito del vincitore era necessario perché lo stesso trovasse soddisfazione nel concordato e l'unica via che egli aveva era quella di instaurare un giudizio di cognizione ordinario".
      In altra occasione ad un utente che ricordava il precedente in senso diverso del ciato tribunale, scrivevamo che le conclusioni da noi esposte non venivano scalfite dal considerazioni del tribunale di Reggio Emilia. "Nel nuovo sistema, infatti, è pacifico che crediti anche anteriori al concordato possano essere considerati prededucibili quando siano sorti in occasione o in funzione della procedura; peraltro per quanto riguarda le spese legali queste si ricollegano alle prestazioni effettuate dal legale nel corso del tempo ma è con la sentenza che decide sul credito che vengono poste a carico del debitore in concordato in ragione della soccombenza e con quel provvedimento gli onorari vanno determinati tenendo conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine".
      Zucchetti Sg Srl