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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
calusola risolutiva espressa maturata e fatta valere dopo l'omologa
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Diego Ferrari
Cadoneghe (PD)21/07/2015 17:01calusola risolutiva espressa maturata e fatta valere dopo l'omologa
Buongiorno
chiedo il Vostro parere in merito ad una situazione che stiamo vivendo.
Una srl immobiliare ha acquistato nel 2010 da un ente un immobile, e nel contratto di compravendita è espressamente posta come clausola ex art. 1456 c.c. che l'acquirente avrebbe dovuto eseguire dei lavori di conservazione dell'immobile entro 4 anni dalla compravendita (l'immobile è sottoposto a vincoli del Ministero dei beni culturali che ha imposto la clausola per consentire la vendita).
Nel 2012 la srl deposita domanda di concordato LIQUIDATORIO che viene omologato nel 2013 (naturalmente anche l'immobile citato fa parte del compendio da liquidare)
Nel 2014, per cui in piena fase di esecuzione del concordato, spirano i 4 anni nei quali l'acquirente avrebbe dovuto eseguire i lavori.
Detti lavori non sono stati eseguiti, anche proprio per l'attivazione della procedura di concordato.
All'inizio del 2015, l'ente cedente, rivendicando detta clausola inserita nel contratto di compravendita, pretende la risoluzione del contratto con la restituzione dell'immobile.
Secondo me, liquidatore giudiziale, la clausola risolutiva non può essere fatta valere perché andrebbe a ledere il patrimonio della procedura, ma rimane il dubbio che il diritto rivendicato dal venditore sorge dopo tutte le fasi delle procedura.
Chiedo una Vostra gentile opinione in merito.
Grazie
Diego Ferrari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/07/2015 19:14RE: calusola risolutiva espressa maturata e fatta valere dopo l'omologa
Situazione non agevole da risolvere. Il concordato lei dice che è stato aperto nel 2012 e anche la possibilità di sciogliersi dai contratti è stata introdotta nel 2012, per cui non sappiamo se la società avrebbe potuto sciogliersi dal contratto in questione. Comunque, dalla sua descrizione emerge chiaro che non l'ha fatto, per cui detto contratto è continuato anche in corso di procedura. La continuazione del contratto coinvolge anche la clausola risolutiva espressa, nel senso che il contratto è continuato con tutte le sue previsioni, compresa la clausola in questioe; di conseguenza, l'Ente, constatato che alla scadenza del termine contrattualmente stabilito, i lavori non soso stati eseguiti, può, secondo noi, far valere la clausola risolutiva espressa perché essa non è qualificabile come esercizio di attività esecutiva, ma rientra nella dinamica contrattuale, che nel concordato è diversa dal fallimento. Qualche dubbio poteva sussistere nel caso il termine fosse scaduto ante concordato, ma nella fattispecie tale evento si è verificato dopo due anni dall'ammissione, non solo in pendenza di procedura ma quando bel corso della stessa l'obbligato avrebbe potuto svolgere i lavori che si era impegnato ad eseguire.
Probabilmente, l'esercizio di detta clausola , che il debitore sicuramente contesterà, potrà determinare la non fattibilità del concordato, con le conseguenze relative, a seconda della fase in cui la procedura si trova.
Zucchetti SG Srl
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Diego Ferrari
Cadoneghe (PD)22/07/2015 07:22RE: RE: calusola risolutiva espressa maturata e fatta valere dopo l'omologa
Buongiorno
ringrazio per la tempestiva risposta.
Per chiarezza vorrei però sottolineare un aspetto: il contratto originario era una compravendita immobiliare, regolarmente rogitata e pagata ben prima dell'apertura della procedura, per cui la società al momento dell'apertura della procedura non avrebbe comunque avuto il motivo di sciogliersi da un contratto in quel momento perfezionato.
Grazie
Diego Ferrari
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/07/2015 20:58RE: RE: RE: calusola risolutiva espressa maturata e fatta valere dopo l'omologa
E' vero quanto dice; se il contratto di compravendita era stato già eseguito nelle sue obbligazioni essenziali, lo stesso non era soggetto a scioglimento, ma questo non cambia la soluzione data. Ossia il fatto che il contratto non fosse pendente impediva lo scioglimento, ma il contratto rimane valido e produttivo degli effetti che ancora prevedeva, anche se non rientranti nelle obbligazioni principali, e cioè l'obbligo dell'acquirente di effettuare i lavori e la clausola risolutiva espressa in reazione all'inadempimento.
Zucchetti SG Srl
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