Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

TFR

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    29/12/2013 18:01

    TFR

    Vorrei conoscere cortesemente la Vs. opinione al riguardo.
    Una società di capitali, in data 10/04/2013, ha presentato il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il Tribunale con decreto del 26/09/2013 ha ammesso la società alla suddetta procedura. In data 18/04/2013, successivamente al deposito del ricorso, la società ha licenziato i dipendenti. Ho letto le Vs. risposte ai quesiti posti da altri colleghi. Se ho ben compreso, nel caso che ricorre, il TFR va collocato in prededuzione per il semplice fatto che il licenziamento è avvenuto successivamente al 10/04/2013. Io ritengo, però, che un conto è il diritto di liquidazione che sorge, di fatto, con il licenziamento ed un conto, invece, è la maturazione che avviene sin dall' inizio del rapporto di lavoro. Nel mio caso, sarei del parere di suddividere l' importo del TFR, la parte maturata sino al giorno precedente al deposito del ricorso, collocarla in privilegio, mentre la restante parte collocarla in prededuzione in quanto per questa parte la maturazione è avvenuta successivamente al deposito del ricorso.
    Ringrazio per la Vs. attenzione, cordiali saluti e auguri per il nuovo anno.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/01/2014 19:01

      RE: TFR

      Come ha potuto notare dalle nostre risposte, in particolare in quella al rag. Fiorucci nel mese di dicembre scorso che proponeva un caso simile, è stata in termini molto dubitativi e probabilistici.
      Sappiamo bene che la giurisprudenza degli ultimi anni si è orientata nel senso che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto (cfr., da ult. Cass. 11 settembre 2013 n. 20837); ma tanto basta per frazionare il Tfr al momento della data del fallimento o della domanda di concordato? Qui si accentrano i nostri dubbi, dal momento che il frazionamento non è generalizzato e la giurisprudenza sta, con fatica e a piccolissimi passi, arrivando ad affermarlo in alcune occasioni (come nell'ipotesi dell'affitto di azienda, quando, cioè, il rapporto di lavoro continua con altri).
      Zucchetti SG Srl
      • Pietro Capraro

        Vicenza
        04/01/2014 13:07

        RE: RE: TFR

        Mi riallaccio alla discussione introdotta dal rag. Luca Millucci sul riconoscimento della natura prededucibile al TFR anche per la parte maturata anteriormente al deposito del ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo (e, quindi, anche alla dichiarazione di fallimento) per i dipendenti per i quali il licenziamento avvenga, come frequentemente accade, successivamente a tali momenti. Questa soluzione mi lascia perplesso anche perché comporterebbe ripercussioni sulle possibilità di riparto, anche per TFR, dei dipendenti già licenziati, arrecando - quantomeno a questi - pregiudizio. E ciò potrebbe avvenire anche a seguito di scelte degli organi della procedura come ad esempio nel caso dell'esercizio provvisorio disposto dal tribunale con la dichiarazione di fallimento, ai sensi del 1° comma dell'art. 104 (purché non arrechi pregiudizio ai creditori) o autorizzato dal GD nel corso del fallimento.
        Ringrazio per la Vostra cortese attenzione.
        dott. Pietro Capraro
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/01/2014 20:23

          RE: RE: RE: TFR

          Le sue considerazioni sono interessanti e riproducono dubbi che anche noi abbiamo, come esposto nella risposta che precede ed altre.
          E' opportuno però chiarie che nel fallimento il problema non si pone perché il rapporto di lavoro entra, con la dichiarazione di fallimento, in una fase di sospensione, per cui il licenziamento effettuato dal curatore non trasforma in prededucibile il credito per Tfr.
          Nel concordato, invece, non vige la disciplina di cui agli art. 72 e segg. e il quarto comma dell'art. 169bis esclude la possibilità della sospensione e dello scioglimento dei rapporti di lavoro subordinato, per cui essi continuano, così come continuano gli altri contratti, ove non venga chiesta la sospensione o lo scioglimento, in conformità a quanto accade anche nel fallimento quando sia aperto contestualmente l'esercizio provvisorio.
          Il problema sorge, come dicevamo nel precedente risposta, quando il rapporto di lavoro continua nonostante la procedura concorsuale, sia essa di concordato o di fallimento, o con il debitore concordatario o con la curatela nell'esercizio provvisorio o con un terzo in caso di affitto dell'azienda. In questo caso la Cassazione ha fatto quelle aperture sulla frazionabilità cui si accennava, che al momento ci sembrano non facilmente estendibili anche alle altre fattispecie, come quella concordataria, in cui il rapporto di lavoro, non risolto precedentemente, continua automaticamente anche dopo l'apertura della procedura.
          Zucchetti Sg srl