Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo (misto): compensazione credito ante domanda con debito post domanda

  • Teodoro Barbati

    MARIGLIANO (NA)
    06/06/2014 14:30

    Concordato preventivo (misto): compensazione credito ante domanda con debito post domanda

    Con riferimento a un caso concreto, Vi chiedo di esprimere, gentilmente, un Vostro parere al riguardo.
    • Concordato misto (cessione beni e fitto aziendale);
    • il debitore tra le poste attive inserisce il credito IVA ante procedura (ante data domanda di concordato) asserendo di volerlo compensare con il debito IVA a maturarsi (post domanda di concordato) a seguito dell'emissione delle fatture relative alla vendita della merce e ai canoni di fitto aziendale ad incassarsi.
    A mio parere, la soluzione prospettata dal debitore non parrebbe praticabile alla luce di quanto di seguito riportato.
    L'art. 169 L.F. richiama espressamente l'articolo 56 L.F. in tema di compensazione tra debiti e crediti e lo fa con riferimento "alla data di presentazione della domanda di concordato"; l'art. 56 L.F. non pone limiti diversi dalla semplice anteriorità al fallimento (e, dunque, alla data di presentazione della domanda di concordato) del fatto genetico della situazione giuridica. Come precisato dalla circolare 23/IR-2011 IRDCEC, si tratta di vagliare, allora, l'esistenza dei presupposti richiesti per il verificarsi della cd. compensazione fallimentare avendo cura di verificare che l'anteriorità del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte deve esistere al momento della presentazione della domanda di concordato.
    Pertanto, parrebbe preclusa la possibilità prospettata dalla ricorrente giacché la soluzione avanzata (compensazione orizzontale di credito IVA sorto prima della domanda di concordato con debiti a maturarsi durante la procedura) difetterebbe del principio di reciprocità: il credito IVA sorto anteriormente al concordato preventivo, vale a dire alla domanda, non parrebbe potersi compensare con il debito IVA sorto successivamente.
    A tale conclusione si perverrebbe anche leggendo la risoluzione AE 279/2002 (richiamata poi dalla circolare AE n. 13/E del 11/3/2011) laddove si precisa come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare; invero, la risoluzione richiamata prevede come unica eccezione alla summenzionata regola l'ipotesi di "trascinamento" (nel senso che un credito sorto anteriormente all'apertura di essa viene indicato, riportato o comunque vantato in documenti prodotti successivamente) del credito IVA ma precisa fermamente che la compensazione (con crediti dello Stato verso il fallito) potrà avvenire "in misura comunque non superiore alla quota di credito vantato dalla procedura che effettivamente tragga origine dall'esercizio dell'impresa commerciale ante dichiarazione di fallimento".
    Pare di capire, dunque, che si possa compensare il credito IVA "trascinato" - rispettando il limite del credito che si è originato prima della procedura stessa - ma pur sempre con un debito erariale ante procedura.
    Ritengo, dunque, che la regola summenzionata troverebbe applicazione anche al caso di concordato preventivo per effetto del richiamo dell'art. 169 L.F. all'art. 56 L.F., ancorché, nell'ambito della procedura in esame, operi solo uno spossessamento attenuato.
    Vi ringrazio sin d'ora.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2014 13:11

      RE: Concordato preventivo (misto): compensazione credito ante domanda con debito post domanda

      Il ragionamento esposto nel quesito in ordine alla collocazione ante e post apertura della procedura concordataria di crediti e debiti fiscali (come di tutti gli altri debiti e crediti) e dell'impossibilità di operare una compensazione di debiti ante con crediti post, e viceversa, è certamente corretto.


      Ciò premesso, riteniamo però debba essere effettuata una considerazione di tipo diverso.

      Il credito IVA ante procedura costituisce una posta attiva come tutte le altre, che ha modalità di realizzo particolari, una delle quali in compensazione, orizzontale o verticale.

      Sarà pertanto compito del Commissario Giudiziale valutare se, ovvero in che misura, tale credito abbia sufficienti requisiti di certezza da poter essere considerato "attivo liquidabile", se cioè non sia, in base alle informazioni a disposizione del Commissario e della sua prudente valutazione di tutti gli elementi in gioco, da compensare con debiti tributari, già accertati o presumibilmente accertabili in futuro e relativi al periodo ante apertura della procedura concordataria.

      Una volta che esso sia considerato esistente, ovvero nella misura in cui lo sia, la previsione di utilizzo in compensazione è elemento positivo, perchè consente un realizzo di tale attivo molto più celere che mediante la procedura di rimborso.