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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
concordato preventivo - relazione semestrale, autorizzazione spese e riparti
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Marco Fiameni
Crema (CR)15/09/2014 21:31concordato preventivo - relazione semestrale, autorizzazione spese e riparti
Buongiorno,
sono il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo che prevede la cessione di beni.
Vi disturbo per i seguenti quesiti:
1)la relazione semestrale che il liquidatore deve redigere ex art. 182 L.F. a chi deve essere inviata? Al Commissario Giudiziale, al Comitato dei Creditori e, per il tramite del Commissario anche a tutti i Creditori? Deve essere indirizzata anche al Giudice Delegato o comunque depositata in Cancelleria? Mi confermate che per la struttura e il contenuto ci si deve basare sulle relazioni periodiche ex art.33 L.F.?
2)Relativamente alle spese non previste a piano e concernenti l'attività di liquidazione (es. archiviazione documenti contabili, utenze etc.): è sufficiente l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale o serve anche quella del Giudice Delegato? Il Giudice Delegato deve firmare il mandato di pagamento? (Preciso che la sentenza di omologa nulla dice relativamente alle spese).
3)Relativamente ai piani di riparto previsti a piano: oltre all'approvazione del Comitato di Creditori e del Commissario Giudiziale è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato? Quest'ultimo deve firmare il mandato di pagamento?
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e resto in attesa di una Vostra cortese risposta.
Cordiali saluti
Marco Fiameni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2014 19:03RE: concordato preventivo - relazione semestrale, autorizzazione spese e riparti
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / LIQUIDAZIONEPremesso che il Forum ha lo scopo di mettere a confronto i problemi dei partecipanti alm fine di aprire un dialogo che aiuti a trovare una soluzione, per cui la proposizione di una domanda non è mai un disturbo ma un contributo alla discussione, rileviamo quanto segue in ordina a ciascuna doamnda:
1- L'argomento è stato già dibattuto in questo Forum, ma persistono perplessità perché il sesto comma dell'art. 182, introdotto con l'art. 17 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012. n. 221, presenta aspetti di equivocità. Esso infatti stabilisce che "si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina…….", per cui basta prendere in esame il quinto comma dell'art. 33 e leggere i primi tre periodi per stabilire quali sono i compiti del liquidatore.
Ed in gran parte è così, per cui il liquidatore:
a- ogni sei mesi dalla nomina deve redigere un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione (primo periodo, comma quinto art. 33)
b- deve trasmettere copia del rapporto al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo (secondo periodo).
Il terzo periodo riguarda non il curatore (e quindi il liquidatore), ma il comitato dei creditori, prevedendo che questo nel suo complesso o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte al rapporto ricevuto dal liquidatore.
A questo punto finirebbero i compiti del liquidatore, per cui dando una lettura rigorosa delle norme il liquidatore non avrebbe il compito della trasmissione del rapporto all'Ufficio del registro delle imprese; tuttavia, a noi sembra che il richiamato terzo periodo, benchè lessicalmente autonomo e diviso da un punto dal precedente, non possa essere considerato logicamente autonomo, ma una derivazione del secondo dal momento che in questo si parla della trasmissione di copia del rapporto al comitato dei creditori e nel terzo delle eventuali osservazioni che il comitato o ciascuno dei suoi componenti possono formulare. Sembra cioè logico ritenere che il legislatore abbia considerato il secondo e terzo periodo un tutt'uno, per cui io vero terzo periodo richiamato dall'art. 182 diventa il quarto sotto il profilo lessicale, per cui il liquidatore deve anche trasmetter il rapporto al Registro delle imprese.
E' anche da dire però che nella parte finale dell'ult. comma dell'art. 182 si dice che il liquidatore "comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma", il che farebbe pensare che il compito del liquidatore sia quello di trasmettere i rapporti al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che a sua volta li trasmette al registro delle imprese e li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
In sostanza, per venire più concretamente alla sua domanda è pacifico che il liquidatore debba comunicare i rapporti semestrali al comitato dei creditori e al commissario ed è altrettanto pacifico che debba essere il commissario a comunicare gli stessi ai creditori; rimane incerto chi debba provvedere alla trasmissione degli stessi al registro delle imprese. A favore del liquidatore gioca il fatto che egli redige i rapporti e li trasmette al comitato, che può fare osservazioni, che vanno trasmesse all'ufficio delle imprese unitamente al rapporto;, a favore del commissario sta la lettera della legge e la conformità con la previsione dell'art. 33 che attribuisce appunto il compito della trasmissione all'ufficio del registro delle imprese allo stesso soggetto che provvede alla comunicazione ai creditori.
Scelga lei quale via seguire.
2-3- Per le spese, riparti e quant'altro non esperessamnet indicato nel decreto di omologa, riteniamo che il liquidatore debba seguire le stesse regole del fallimento, assimilando la sua figura a quella del curatore, posto che con l'art. 182 e i richiami in esso contenuti, il legislatore ha fallimentarizzato la liquidazione concordataria.
Zucchetti SG Srl
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Marco Fiameni
Crema (CR)17/09/2014 15:37RE: concordato preventivo - relazione semestrale, autorizzazione spese e riparti
Vi ringrazio.
Relativamente ai punti 2 e 3: se, come mi dite, la figura del liquidatore è assimilabile a quella del curatore, i mandati di pagamento delle spese e dei riparti previsti a piano, una volta ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Creditori, devono essere autorizzati dal Giudice Delegato, giusto?
Cordiali saluti
Marco Fiameni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2014 17:43RE: RE: concordato preventivo - relazione semestrale, autorizzazione spese e riparti
Premesso che quella da noi proposta è una interpretazione tesa a sopperire una carenza legislativa, la risposta è si, ove non sia diversamente previsto dal decreto di omologa.
Zucchetti SG Srl
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