Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

SRL con creditore garantito da ipoteca su beni di terzi

  • Mattia Callegari

    Venezia
    08/06/2022 10:45

    SRL con creditore garantito da ipoteca su beni di terzi

    Buongiorno,
    nel concordato preventivo di una srl, il credito della banca garantito da ipoteca iscritta sui beni personali di terzi soggetti (soci e non soci) viene considerato ipotecario o chirografario?
    A mio avviso chirografario, ma mi sorge il dubbio in quanto nel concordato i privilegi speciali (ad es. l'IVA di rivalsa) dovrebbero in prima battuta essere pagati al 100% anche in assenza del bene sul quale far valere il privilegio speciale.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/06/2022 19:21

      RE: SRL con creditore garantito da ipoteca su beni di terzi

      Il credito della banca verso la srl garantito da ipoteca data da terzi è da considerare come chirografario nei confronti della società, anche se l'ipoteca è stata concessa da soci. Il dubbio infatti potrebbe sorgere nel caso di ipoteca data da un socio illimitatamente responsabile di una società di persone per alcune interpretazioni giurisprudenziali, ma essendo nel caso il soggetto ammesso al concordato una srl, l'alterità tra socio e società è indiscussa.
      Quanto al pagamento dei privilegi speciali da pagare al 100% in assenza del bene su cui far valere il privilegio, vanno fatte due precisazioni.
      In primo luogo la questione è limitata al caso che il privilegio gravi su beni del debitore che non sono al momento presenti e non quando la prelazione abbia ad oggetto beni di terzi, come nel caso in precedenza rappresentato dell'ipoteca data dal terzo su un suo bene a garanzia di una obbligazione della società concordataria.
      Inoltre, anche per le prelazioni gravanti su beni del debitore il pagamento integrale può essere evitato ricorrendo, come richiesto dalla la Cassazione, alla stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall.,. Cfr. infatti , da ult. Cass. 24/02/2021, n.4931, per la quale, in base alla disciplina generale del concordato preventivo, applicabile la disciplina generale del concordato preventivo, in base alla quale "anche i crediti per Iva o ritenute previdenziali operate e non versate - come qualsiasi altro credito munito di privilegio, pegno o ipoteca - possono essere soddisfatti in misura non integrale, secondo il meccanismo contemplato dall'articolo 160, comma 2, della legge Fallimentare, e quindi in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, se l'incapienza dei beni sui quali grava la prelazione sia attestata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge Fallimentare". Ovviamente in caso di mancanza dei beni gravati nel patrimonio del debitore, la stima consisterà nell'accertamento della inesistenza dei beni gravati e, quini della totale incapienza sugli stessi del credito preferenziale.
      Zucchetti SG srl