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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
creditori ipotecari nel concordato preventivo
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Giovanni Soardi
Vicenza09/01/2017 12:32creditori ipotecari nel concordato preventivo
Ho la necessità di un chiarimento in merito alla questione della soddisfazione dei creditori ipotecari nel concordato preventivo.
Con il decreto correttivo del 2007 è stata prevista la possibilità di soddisfare anche questa categoria di creditori parzialmente nei limiti del valore dei beni gravati, ma, allo scopo, è necessario, che alla proposta sia allegata una relazione giurata di un professionista, a norma del secondo comma dell'art. 160.
Il debitore che non abbia fatto ricorso a questa possibilità ed abbia proposto di pagare gli ipotecari per intero, deve mantenere questa offerta, con la conseguenza che se non è allo scopo sufficiente il ricavato degli immobili ipotecati, il resto sarà preso dal residuo attivo anche mobiliare, in danno dei creditori di grado successivo, e, in ultima analisi, dei creditori chirografari, prevedendo la proposta il pagamento per intero anche di tutti i privilegiati.
Di conseguenza il Commissario Giudiziale deve considerare privilegiati nella propria relazione ex art. 172, e poi il Commissario liquidatore nella fase liquidatoria, gli ipotecari non soddisfatti per incapienza sui beni immobili, stante comunque l'obbligo di soddisfare integralmente gli stessi.
La questione che pongo è: in che ordine devono essere soddisfatti tali creditori (ipotecari incapienti)? (ad es. hanno grado superiore ai lavoratori dipendenti o ai professionisti?).
Nel caso di non integrale pagamento dei privilegiati come concorrono con gli altri gradi di privilegio?
Grazie, cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2017 20:06RE: creditori ipotecari nel concordato preventivo
Il debitore concordatario che non abbia fatto ricorso alla relazione di cui al secondo comma dell'art. 160 è tenuto a soddisfare integralmente il creditore ipotecario, in quanto nel concordato non opera, come invece nel fallimento, la regola della automatica soddisfazione dei creditori prelatizi nei limiti di capienza dei beni gravati, essendo la procedura concordataria regolata dagli accordi tra le parti. Per ottenere il risultato di parametrare la soddisfazione del creditore ipotecario alla capienza del bene, infatti, è stato necessario prevedere, con apposita norma, il meccanismo regolato dal secondo comma dell'art. 160, sicchè ove il debitore non vi abbia fatto ricorso è tenuto al pagamento integrale dell'ipotecario, anche se dalla liquidazione del bene gravato si ricavi una somma insufficiente al pagamento integrale.
A questo punto finiscono le certezze, perché sorge il problema di come soddisfare detto creditore ipotecario per la parte incapiente sull'immobile ipotecato. Intanto per questa parte di credito noi non parleremmo di credito privilegiato, ma pur sempre di credito ipotecario, perché tale rimane, da soddisfare col ricavato di tutti gli altri beni messi a disposizione, distribuendo- presumibilmente- il carico in proporzione tra ricavi mobiliari e immobiliari.
Se la situazione è tale che tale distribuzione incide anche sulla soddisfazione dei crediti privilegiati, emerge chiaramente una situazione di non fattibilità del concordato che il commissario deve rilevare e rappresentare nella relazione ex art. 172; anzi potrebbe denunciare la situazione al tribunale per l'avvio della procedura di revoca del concordato ai sensi del terzo comma dell'art. 173 per il venir meno di una condizione prescritta per l'ammissibilità del concordato e, comunque la questione potrebbe essere ripresa in sede di omologa. Siamo entrati, come vede, in un terreno scivoloso circa i limiti della rilevabilità da parte dell'organo giudiziario della fattibilità economica, come delineata dalla famosa sentenza n. 1521 del 2013, sulla cui attualità, peraltro ci si dovrebbe interrogare dopo la c.d. controriforma del 2015. Ad ogni modo anche questa decisione ammette la revoca o la non omologabilità quando la non fattibilità economica risulti prima facie, sia, cioè, chiara e palese
Ad ogni modo, a parte queste considerazioni- che per la verità ci sembrano dirimenti- il rapporto tra privilegi ed ipoteche è regolato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., che dà la prevalenza ai privilegi, salvo diversa disposizione di legge. Ovviamente la norma fa riferimento ai privilegi speciali, con i quali può rapportarsi l'ipoteca, prelazione anch'essa a carattere speciale, tuttavia, nel caso in esame, ammesso che il concordato regga, estenderemmo lo stesso criterio anche ai privilegi generali, in mancanza di una norma regolatrice del conflitto. ma anche su questo punto stiamo elaborando noi una costruzione, non risultandoci precedenti utilizzabili.
Zucchetti SG srl
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