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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
concordato con riserva
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Paola Barisone
Ovada (AL)27/03/2015 13:02concordato con riserva
Una società ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco con riserva di deposito della proposta concordataria e la scrivente era stata nominata commissario Giudiziale.
Il debitore nei termini depositava il piano, la proposta e la documentazione di corredo.
Il Commissario Giudiziale presa visione dell'istanza di ammissione rilevava un serie di criticità depositando proprie relazioni.
Il Tribunale concedeva termine per l'integrazione del piano a seguito dei rilievi mossi.
All'udienza collegiale il debitore dichiarava di voler rinunciare alla domanda di concordato ed il Tribunale, preso atto, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato.
Ora per quanto concerne la liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 30/2012, e del fatto che l'attività è stata particolarmente complessa avendo comunque vigilato sull'attività del debitore depositando periodiche relazioni, avrei inteso di richiedere il passivo sulla base della proposta concordataria come depositata e l'attivo sulla base di quanto realizzato nel corso della procedura e non di quanto indicato da piano concordatario come fabbisogno concordatario da realizzare.
Ritenute sia corretta tale impostazione?
Vi ringrazio per l'attenzione.
cordialità
Paola Barisone
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2015 18:40RE: concordato con riserva
Classificazione: CONCORDATO CON RISERVA / PRECOMMISSARIOSe abbiamo ben capito lei è stata nominata precommissario nella fase del concordato con riserva e, in tale veste, si è espressa anche sulla domanda di concordato pieno facendo una serie di rilievi, a seguito dei quali, il debitore ha rinunciato alla domanda. Di conseguenza il compenso che chiede è per la sua attività di precommissario.
Orbene, nulla dicendo la legge in proposito, i tribunali si regolano empiricamente in relazione alla durata dell'incarico, alla difficoltà dello stesso, al lavoro profuso ecc.; lei, peraltro, ha fatto un lavoro addirittura esorbitante rispetto ai normali compiti del precommissario (che non prevedono pareri e relazioni sul piano e sulla proposta poi presentata dal debitore), e di questo il tribunale ne terrà sicuramente conto.
Quello che cerchiamo di dire è che non esiste una norma né un criterio direttivo, per cui ogni tribunale si regola come meglio crede in relazione al caso concreto. Ad esempio il Tribunale Roma 09 ottobre 2014, ha ritenuto che "Il compenso spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nell'ambito del concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. deve essere liquidato tenendo conto del passivo dichiarato dall'imprenditore, commisurato ad un quinto di quanto spetterebbe applicando i criteri di cui al decreto ministeriale n. 30 del 2012, avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata". Criterio in linea di massima corretto, visto che il precommissario non deve neanche redigere l'inventario, ma potrebbe essere riduttivo nel suo caso. Qui, essendo stao anche liquidato parte dell'attivo, la sua proposta potrebbe essere corretta, ferme restando le incertezze acecnnate.
Zucchetti SG srl
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