Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Canoni affitto azienda - compendio immobiliare

  • Carlo Poggiaspalla

    FERMIGNANO (PU)
    06/06/2016 11:10

    Canoni affitto azienda - compendio immobiliare

    Una società si accinge a presentare una domanda di concordato preventivo dando in affitto a terzi l'intera azienda nella quale è compreso un rilevante compendio immobiliare. Nel contratto di affitto di azienda è specificata la parte di canone relativa al compendio immobiliare e quella realtiva ai beni mobili. Sul complesso immobiliare grava ipoteca a favore di un istituto di credito il quale potrebbe rivendicare il privilegio ipotecario anche sui canoni sul presupposto dell'applicazione dell'art. 2865 c.c. anche al caso del concordato preventivo (Trib. Pordenone 13.10.2015). Nel caso in cui la società raggiunga con la banca una moratoria totale o paziale sul debito in linea capitale (in attesa della cessione dell'immobile nell'ambito della successiva cessione d'azienda) e con rinuncia da parte della banca al privilegio ipotecario sui frutti (ex art. 2865 c.c.), i canoni di affitto dell'immobile diventano liberamente distribuibili ai creditori chiorgrafari oppure su di essi gravano altri privilegi mobiliari da soddisfarsi nell'ordine di cui all'art. 2778 c.c. ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2016 19:58

      RE: Canoni affitto azienda - compendio immobiliare

      La sua impostazione è corretta. "La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia" (così Cass., 09/05/2013, n. 11025); principio estensibile anche al concordato, come lei ha ricordato da Trib. Pordenone 13.10.2015, per il quale "Viola l'ordine delle cause legittime di prelazione di cui all'articolo 160, comma 2, legge fall. la proposta di concordato preventivo che non preveda la destinazione con preferenza al creditore ipotecario di quanto ricavato dalla locazione del bene oggetto del diritto di prelazione fino alla vendita del bene medesimo".
      Se attraverso accordi supera questi ostacoli, i canoni costituiscono un provento a disposizione dei creditori, su cui non gravano privilegi speciali o altre prelazioni (a meno che non vi siano altri ipotecari di grado successivo sullo stesso bene).
      Zucchetti SG srl