Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto parziale e modifica prelazione

  • Enrico Gessi

    Ferrara
    12/07/2017 10:05

    Riparto parziale e modifica prelazione

    Buongiorno,
    sto predisponendo il primo riparto parziale di un concordato preventivo di cui sono Liquidatore designato dalla Società ex art. 182 L.F., con modalità operativo - procedurali analoghe a quanto previsto dall'art. 110 e segg. L.F., naturalmente senza prevedere il dispositivo ordinatorio del Giudice relativo al deposito del progetto di ripartizione ed il conseguente termine per porre reclamo, in quanto, come noto, nel concordato preventivo non sussiste una automatica applicazione del suddetto articolo.
    Provvederò alla trasmissione del progetto di ripartizione al comitato dei creditori per le eventuali osservazioni e l'approvazione dello stesso (anche ai sensi dell'art. 41 comma 3 L.F.), lo comunicherò a tutti i creditori per eventuali proprie informazioni e ne darò notizia al G.D. al termine della stessa ripartizione.
    Si pone la seguente problematica: nel piano concordatario, in questa fattispecie specifica "fatto proprio" dal Commissario Giudiziale, sono stati individuati diversi creditori in privilegio ex art 2751-bis n. 5 C.C. (artigiani), nell'attività propedeutica ed accessoria del suddetto progetto di ripartizione ho richiesto a detti creditori la documentazione attestante e comprovante le caratteristiche minime dell'impresa artigiana e, per alcuni, anche il fatto che la stessa loro attività non venisse svolta in forza di contratto di appalto d'opera che, da recente Cassazione (Cass. civ. sez. I del 26/8/2015 n. 17396, Cass. VI 23/09/2010 n. 20116, Cass. I del 14/1/95 n. 430), sembrerebbe far venire meno il cd. "privilegio artigiano".
    Ad esito di tale attività propedeutica ed accessoria, sarei giunto alla conclusione che ad alcuni creditori, per proprie caratteristiche soggettive e/o per prestazioni effettivamente facenti parte di un contratto di appalto d'opera, non possa essere riconosciuto il privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 C.C., benché detto titolo di prelazione era previsto nel piano concordatario e fatto proprio dal C.G. nella propria relazione ex art. 172 L.F. Evidenzio che detti creditori sono stati a suo tempo esclusi dal voto, in quanto nel piano concordatario erano appunto privilegiati.
    Per ulteriore informazione, ho potuto verificare che ove tali creditori fossero stati originariamente privati del privilegio ed avessero espresso voto contrario, ciò non avrebbe inciso sulle maggioranze acquisite e conseguentemente il concordato sarebbe stato ugualmente approvato ed omologato.
    Sarei a richiedere Vs. cortese riscontro in merito:
    1) alla modalità procedurale adottanda per il progetto di ripartizione sopra indicata;
    2) alla possibilità in sede di ripartizione di modificare, in questo caso non riconoscere un privilegio artigiano, le prospettate masse passive, e le relative prelazioni, previste nel piano concordatario e fatte proprie dal C.G.
    Ringraziando anticipatamente, saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2017 19:05

      RE: Riparto parziale e modifica prelazione

      Quanto al quesito sub 1) è da capire cosa ha disposto esattamente il decreto di omologa. Invero se in questo è detto che i riparti vanno effettuati con le modalità di cui all'art. 110, lei deve seguire dette modalità; se, invece, il richiamo dell'art. 110 è solo generico per indicare l'attuazione di un sistema proceduralizzato ma non esattamente conforme a quello previsto per il fallimento, la sua linea è corretta.
      Quanto al quesito sub 2, la precedente non contestazione del privilegio artigiano non preclude a lei quale liquidatore, tenuto ad effettuare i pagamenti, di escludere detto privilegio. Sarebbe stato opportuno sollevare la questione prima, in modo da dare agli interessati la possibilità di adire il giudice della cognizione per accertare l'esistenza del privilegio vantato (posto che nel concordato non è prevista una procedura di accertamento dei credito) o che lei stesso avesse iniziato un giudizio di accertamento negativo del privilegio, ma al momento, può limitarsi ad includere gli interessati tra i chirografari, lasciando ad essi l'iniziativa dell'accertamento positivo del privilegio.
      Zucchetti Sg srl