Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

  • Anna Balena

    Ascoli Piceno
    04/04/2017 18:45

    Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

    Buonasera,
    vorrei sottoporre la seguente questione:
    In un concordato in continuità aziendale la proposta è subordinata ad un fusione per incorporazione che comporterebbe la messa a disposizione della società incorporante del patrimonio immobiliare della incorporata.
    Siccome trattasi di società facenti capo agli stessi soggetti, i beni dell'incorporata che verrebbero apportati con la fusione, costituiscono la garanzia ipotecaria delle banche creditori della incorporante ammessa al concordato.
    Si è pertanto verificata una situazione in cui la Banche sono creditori chirografi verso il concordato e privilegiati verso la società che verrà incorporata nel caso di omologa.
    Chiedono pertanto di sapere se votando in favore del concordato che prevede per questi la percentuale del 30%, detto voto possa costituire rinuncia al residuo credito (70%).
    Credono sia più conveniente prestare un voto negativo e nell'eventualità della mancata omologa e dunque della mancata fusione, agire per l'intero credito sui beni dell'altra società
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2017 19:12

      RE: Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

      E' principio consolidato di giurisprudenza di legittimità che "il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione o di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti; e con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che è l'unico e diretto obbligato per debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione o incorporazione" (cfr. da ult. Cass. , 11/11/2015, n. 2299).
      Se quindi abbiamo ben capito la costruzione dell'operazione che si vuol mettere in atto, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti di credito nei confronti della società incorporante sui beni alla stessa trasferiti quale credito ipotecario diretto nei confronti della stessa (fermo restando che, comunque, l'ipoteca è un diritto reale di garanzia con diritto di seguito sui beni gravati, per cui, anche se non viene trasferito il debito ma solo gli immobili gravati- ad esempio con una vendita-, i creditori ipotecari potrebbero espropriare gli stessi).
      In queste condizioni, sempre che abbiamo capito bene, i creditori ipotecari, diventando creditori ipotecari diretti verso l'incorporante, devono essere pagati per intero, nel concordato di questa, salvo che non venga disposta perizia ai sensi del secondo comma dell'art. 160 che dimostri l'incapienza; per la parte incapiente potrebbero liberamente esprimere il voto, giusto il disposto dell'art. 177, co. 3.
      Zucchetti Sg srl
      • Anna Balena

        Ascoli Piceno
        06/04/2017 11:10

        RE: RE: Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

        La questione è un'altra:
        la banca creditrice della società x è garantita da ipoteca sui beni della società y.
        La società x è ammessa al concordato che prevede la fusione dopo l'omologa con la società y proprietaria dei beni ipotecati.
        Dunque la banca è creditore chirografario verso la società x ammessa al concordato (il debiotere principale) al quale il piano garantisce il pagamento del 30% del credito.
        Qualora votasse favorevole al piano si chiede se una volta omologato il concordato e fatta la fusione con la società y, la banca che ha mantenuto l'ipoteca sui beni della y ma accettato dal debitore principale società x il 30% ha ancora il diritto al credito residuo o vi ha rinunciato accettando il 30% dal debitore principale?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/04/2017 19:58

          RE: RE: RE: Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

          Non a caso avevamo per ben due volte espresso dubbi sulla esatta individuazione dell'oggetto della domanda, che invece ora, alla luce degli odierni chiarimenti appare più chiara.
          A nostro avviso, le due società X e Y sono, allo stato, distinte tra loro anche se facenti capo agli stessi soci, per cui X è debitrice chirografaria verso la banca e Y è terza datrice di ipoteca a garanzia del debito di X. Poiché il concordato riguarda quest'ultima società, verso la quale la banca è creditore chirografario, riteniamo che la banca possa votare liberamente in questa procedura.
          Il vero problema non è l'espressione del voto, ma, indipendentemente da fatto che la banca esprima o non un voto, se rimane successivamente un credito da azionare verso Y. Ossia a seguito del concordato di X - che potrebbe raggiungere le maggioranze anche senza il voto della banca in questione- la società debitrice è esdebitata dal pagamento del residuo, sicchè, all'atto della fusione per incorporazione, il residuo debito verso la banca, che non esiste più, non passa alla incorporante, con conseguente estinzione dell'ipoteca data a garanzia di quel credito ormai estinto. Si potrebbe ancora dire che, a norma dell'art. 184 l.f., i creditori conservano i loro diritti nei confronti del terzo datore di ipoteca, ma la norma citata parla di conservazione dei diritti contro "i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso" ed è controverso, in dottrina come in giurisprudenza, se tra tali soggetti siano da ricomprendere anche i terzi datori di ipoteca.
          Nel dubbio, la banca sarebbe garantita solo da un accollo del debito di X da parte di Y, o da altro strumento che possa far ricondurre con sicurezza la sua posizione ytra quelle previste dall'art. 184 citato.
          Zucchetti SG srl
          • Anna Balena

            Ascoli Piceno
            07/04/2017 10:43

            RE: RE: RE: RE: Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

            Si, in effetti la questione è stata centrata.
            In ogni caso in ordine all'estensione del principio di cui all'art.184 comma 1 anche al terzo datore di ipoteca, sembra però che nella sentenza Cass.sez. Unite 16 febbraio 2015 n.3022, anche se riferita ad un caso diverso, i Giudici della Corte abbiano in ogni caso sancito il principio che l'art.184 comma 1 L.F.è interpretabile estensivamente ( è preclusa solo l'interpretazine analogica trattandosi di norma eccezionale) e pertanto che la ratio che è alla base dell'art.184 comma 1 u.p. l.f. che è quella per cui " i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estanei alla società che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi, restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti", ricomprenda non solo rapporti obbligatori a carattere personale ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di pegno, ipoteca o in alcuni casi di priviegio..
            E allora, poichè i rapporti obbligatori a carattere personale si estinguono per effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale, così analogamente la garanzia reale si estingue per effetto del pagamento del debito garantito, in tal senso l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobligazione, le garanzia personali e quelle reali e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste dal perimentro normativo dell'art.184 comma 1, u.p. l.fall.
            Ho trovato sul punto anche una decisione conforme del Tribunale di Como 12 ottobre 2015.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/04/2017 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Re: Concordato Fusione per incorporaziione creditori privilegiati.

              Conosciamo bene Cass. sez. un. 16/02/2015, n. 3022, che ha risolto il controverso e dibattuto caso della sorte del credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile. Tale credito- hanno detto le sez. unite- "va riconosciuto come credito ipotecario nell'ambito del concordato preventivo della medesima società, ove va soddisfatto in misura integrale e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato"; e ciò perché "se il debito del socio illimitatamente responsabile è sostanzialmente il medesimo di quello della società, non vi è ragione che l'ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e che è al tempo stesso un debito proprio non possa rientrare nella previsione dell'art. 177 l. fall., comma 2, applicabile ratione temporis, e ritenersi che l'espressione <prelazione sui beni del debitore> riguardi complessivamente sia i beni della società che quelli dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che "l'ipoteca prestata da questi ultimi riguardi ad un tempo il debito proprio e quello della società, per cui, come debito societario, dovrebbe comunque essere soddisfatto integralmente".
              E' applicabile questa decisione al caso da lei descritto? Ne dubitiamo (e per questo non avevamo l'avevamo citata) in quanto tale sentenza focalizza la sua attenzione sul rapporto società socio illimitatamente responsabile e sul secondo comma dell'art. 184, nel mentre nel caso in esame si tratta di vedere se nella previsione del primo comma rientra anche l'ipoteca. Naturalmente ci siamo limitati ad esprimere un dubbio (e su questo è improntata la conclusione della precedente risposta) e il dubbio rimane.
              Zucchetti Sg Srl