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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
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Lorenzo Prevete
SARNO (SA)14/04/2017 15:28Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
Spett.Le Zucchetti
in una procedura di CP, di cui sono il Commissario giudiziale, dopo la fase preconcordataria, il debitore (A) ha depositato la proposta, il piano, l'attestazione e la Transazione fiscale.
La procedura concordataria non è stata ancora aperta, atteso che il tribunale attende una mia relazione preliminare sulla documentazione depositata.
La proposta prevede un concordato di tipo chiuso, con transazione fiscale e previdenziale (la maggior parte della debitoria infatti è relativa a debiti erariali e previdenziali) in cui
- l'agenzia delle entrate riceverà il 40%
- l'INPS il 42%
- gli altri privilegiati il 40%
- un professionista il 100%
- gli stipendi dei dipendenti ed il relativo TFR verrà accollato dalla società (B) cessionaria già individuata nel concordato con proposta irrevocabile condizionata all'omologa del concordato per 970.000 euro.
L'azienda ha il seguente attivo:
- Opificio industriale valutato 405.000 euro (su cui insiste ipoteca legale di Equitalia)
- Crediti da fatture Pignorati dall'agente della riscossione per circa 300.000 euro
- Mobili vari (macchinari ed autovetture) anche questi Pignorati per un valore di circa 50.000 euro
- rimanenze per 85.000 euro
Il mio dubbio è questo.
La proposta prevede che i creditori privilegiati non vangano soddisfatti per intero ma secondo le percentuali sopra riportate, dunque ai sensi dell' art. 160 c.2 ne deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.
LIQUIDAZIONE BENI MOBILI
Ora ne conviene che in caso vi fosse la liquidazione dei beni mobili pignorati,
l'ordine della liquidazione in base ai privilegi sarebbe:
crediti garantiti da pegno (AE,INPS,INAL,Comune,Prefettura) art. 2784
debiti verso dipendenti e TFR art 2751 bis n.1
debiti verso professionista art 2751 bis n. 2
Debiti vers. dipen. per contr. art 2753 gr.1 priv. gen.
Debiti per impost. non iscritti a ruolo art. 2759 gr.7 priv. gen.
Debiti bollo/registro art. 2758 g.r. 7 priv. gen.
Mentre dalla vendita dei beni mobili non pignorati l'ordine sarebbe quello di cui sopra tranne che per i crediti da pegno di cui all'art. 2748 ?
E' corretto anche pensare che, in caso di transazione fiscale, trattandosi di un accordo, gli enti AE e INPS rinunciano alla loro prelazione (venendo però a votare per il 20% degradato a chirografo) e quindi non è necessario, ai fini della legalità del concordato, necessariamente rispettare l'ordine dei privilegi di cui sopra?
Altro dubbio, sempre nel rispetto di quanto all'art. 160 c.2, in caso di liquidazione dell'opificio, è corretto ritenere che il credito IMU di 12.000 euro, non può essere falcidiato in quanto verrebbe incassato al 100% atteso che i crediti garantiti da Ipoteca sono posposti come grado di privilegio?
Ultimo dubbio, è corretto ritenere dunque che ai fini del corretta impostazione del piano e del rispetto dell'art. 160 c.2 (falcidia dei privilegi) debbano ritenersi valide le prospettazioni sopra proposte mentre è cosa ben diversa la prospettazione da farsi ai sensi dell'art. 172, ovvero nell'ipotesi di liquidazione in sede di fallimento dove non devono essere tenute in conto, ai fini della liquidazione, le ipoteche ed i pegni?
Saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2017 18:03RE: Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
E' sempre difficile, se non impossibile, fare una valutazione di una propsota concordataria articolata e complessa., per cui possiamo limitarci a dare alcune indicazioni di diritto.
In primo luogo diamo per scontato, anche se non lo dice espressamente, che si tratta di un concordato con cessione dei beni. Orbene l'attuale ult. comma dell'art. 160 prevede che "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari", da cui si deduce:
a- che i creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi (che sono quelli in favore dei quali è stato costituito un pegno e non coloro che hanno effettuato un pignoramento su beni o su crediti del debitore verso terzi) devono essere pagati per intero,
b- che i beni ceduti ai creditori devono avere un valore tale, secondo l'attestazione effettuata, da ricavare dalla loro liquidazione una somma tale da consentire il pagfamento dei prelatizi e di almeno il 20% dei chirografari.
Fatte queste premesse in linea generale, vi è la possibilità do soddisfare i creditori prelatizi non integralmente.
Tra questi, i creditori per tributi e per contributi previdenziali tramite il ricorso alla transazione fiscale il cui contenuto minimo, tuttavia, non lasciato alla piena discrezionalità delle parti ma è fissato dall'art. 182ter.
Inoltre , come lei giustamente ricorda, altro mezzo è quello della perizia di cui all'art. 160, comma secondo, che è uno strumento abbastanza agevole quando si tratta di stabilire la capienza o l'incapienza di prelazioni specifiche (privilegio speciale, pegno e ipoteca) perché basta fare la stima (ovviamente stiamo semplificando) dei beni gravati: quando invece si tratta di stabilire se possono trovare capienza i privilegi generali bisogna valuare l'intero patrimonio mobiliare. Questo indubbiamente è possibile, ma se l'asse mobiliare è insufficiente a soddisfare i creditori privilegiati generali, vuol dire che nulla rimane di questo asse per i chirografari, di modo che se anche i beni immobili sono ipotecati e vengono destinati interamente alla soddisfazione degli ipotecari o dei privilegiati immobiliari speciali, vuol dire che nulla rimane per i chirografari, i quali, invece, devono essere "assicurati" di poter percepire almeno il 20%.
In queste condizioni il concordato è inammissibile . Se non si supera questo iniziale e dirimente ostacolo, è inutile passare all'esame degli altri quesiti.
Zucchetti Sg srl
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Lorenzo Prevete
SARNO (SA)18/04/2017 21:47RE: RE: Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
Mi viene quindi un dubbio sui crediti per quanto riportato al punto a- della suarisposta, che è questo:
L'agente della riscossione equitalia in forza di crediti affidati dell'agenzia delle entrate e dell'INPS ha pignorato i crediti verso terzi e i beni mobili del debitore concordatario (i macchinari), ebbene questi crediti da pignoramanto non sono crediti speciali ex art. 2784 c.c. da prefererire anche a quelli ex art. 2751bis?
Se non sono quindi crediti che godono del privilegio ex. art 2784 seguirebbero nel piano l'ordine di cui all'art. 2778 c.c. (artt. 2753 2759 2758)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/04/2017 20:01RE: RE: RE: Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
Nella precedente risposta, accennando ai creditori pignoratizi, avevamo precisato che questi "sono quelli in favore dei quali è stato costituito un pegno e non coloro che hanno effettuato un pignoramento su beni o su crediti del debitore verso terzi; questa distinzione merita di essere chiarita perché la sovrapposizione dei due concetti è alla base della sua attuale domanda..
Il pegno è una causa di prelazione mobiliare che si costituisce, in linea di massima, con la consegna della cosa mobile e attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (artt. 2786 e 2787 c.c.), così come la costituzione di una ipoteca (che può essere anche giudiziale e legale, oltre che convenzionale) attribuisce al creditore il diritto a soddisfarsi con prelazione sull'immobile oggetto dell'ipoteca.
Il pignoramento, invece, non è una causa di prelazione e rappresenta l'atto iniziale di ogni espropriazione forzata; per questo motivo il legislatore detta una disciplina generale del pignoramento riguardante il contenuto e gli effetti, salvo poi a ritornare sull'argomento in occasione della regolamentazione dei singoli pignoramenti in relazione al tipo di espropriazione (pignoramento mobiliare presso il debitore, presso terzi e immobiliare). Il contenuto essenziale del pignoramento è costituito da una "ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi" (primo comma art. 492 c.p.c.). L'ingiunzione è fatta dall'Uff. giud., ma, ovviamente, è il creditore precettante che deve rivolgersi a questi esibendo il titolo esecutivo e il precetto notificati, che costituiscono attività preliminari indispensabili. Il pignoramento è l'atto, quindi, che, da un lato, individua i beni o i diritti del debitore che si intendono sottoporre all'esecuzione, con i relativi frutti, e, dall'altro, contiene l'ingiunzione al debitore di non disporre più di quei beni in modo che su di essi il creditore possa soddisfarsi, così concretizzando il principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
I crediti garantiti da pegno sono detti pignoratizi, godono della prelazione che attribuisce il pegno e gli art. 2748 comma primo e 2777 c.c. individuano il rapporto di priorità tra il pegno e i privilegi mobiliari, visto che entrambe queste cause di prelazione hanno ad oggetto beni mobili. Il pignoramento non è una causa di prelazione che assista il credito per il quale il pignoramento viene eseguito, né il credito oggeto di espropriazione presso terzi, ma poiché serve, come detto, a creare un vincolo sui beni del debitore, che si può risolvere nell'interesse di tutti i creditori qualora intervenga il fallimento, il legislatore ha attribuito un privilegio (non al credito per il quale si agisce ma) al credito per le spese dell'esecuzione che viene iniziata con il pignoramento; si tratta di un privilegio speciale che viene prima di tutti gli altri e dello stesso pegno e può esercitarsi su beni mobili, se oggetto del pignoramento sono stati beni mobili (art, 2755 c.c.) o su beni immobili se il pignoramento ha avuto ad oggetto beni appartenenti a questa categoria (art. 2770 c.c.).
In questo sistema si inserisce l'art. 168 che pone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese, norma peraltro applicabile anche nella fase del pre concordato, sicchè, venendo al suo caso, a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato con riserva presentato dal debitore, Equitalia non poteva proseguire l'esecuzione presso terzi e poteva far valere nel concordato il credito con i privilegi cjhe la legge attribuisce alle varie tipologie di tributi (ricordiamo che i privilegi di cui al settimo grado sono speciali e non generali) e il credito per le spese di esecuzione con il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.
Zucchetti SG srl
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Lorenzo Prevete
SARNO (SA)24/04/2017 20:14RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo - Ordine dei privilegi in caso di Liquidazione e di Fallimento
Risposta molto chiara, ringrazio per la cortese sollecitudine.
Saluti
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