Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Cessione crediti pro-solvendo ed incasso del credito

  • Antonio Catalini

    ASCOLI P ICENO (AP)
    08/11/2013 12:38

    Cessione crediti pro-solvendo ed incasso del credito

    Gent.mi,
    vorrei tornare su un argomento già dibattuto per alcuni ulteriori chiarimenti.
    In un concordato preventivo che ha ottenuto l'ammissione ma non ancora l'omologa alcune banche creditrici hanno inviato il loro voto positivo specificando che il loro credito deriva da cessioni pro solvendo a garanzia degli anticipi concessi perfezionate prima della presentazione della domanda di concordato con l'invio al debitore ceduto della comunicazione avente data certa.
    E' da precisare anche che i crediti ceduti, sempre alla data della domanda di concordato, sono scaduti ed insoluti e l'istituto non si è attivato per il loro incasso.
    Cosa che invece ha fatto il cedente che si è attivato attraverso la proposizione di decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti.
    Ulteriore elemento è che il debitore ceduto ha comunicato alla banca la non accettazione della cessione in virtù di u vincolo contrattuale di incedibilità del credito.
    Quale deve essere il comportamento della società in concordato nel caso in cui riceva direttamente l'incasso dei crediti oggetto di cessione visto che ciò avverrebbe dopo l'apertura della procedura concorsuale?
    Le somme eventualmente incassate dalla banca direttamente, sempre relative alle cessioni pro-soluto, sono trattenute in pagamento degli anticipi o devono essere restituite alla procedura?
    Grato invio cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2013 17:13

      RE: Cessione crediti pro-solvendo ed incasso del credito

      Se abbiamo ben capito, la società ammessa al concordato è la cedente di crediti, con cessioni perfezionate, anche con notifica al debitore ceduto, tutte prima della presentazione della proposta concordataria. Inoltre, sempre se non andiamo errati, i crediti ceduti non erano cedibili per espressa pattuizione contenuta nell'atto da cui il credito è derivato.
      Se è così, bisogna in primo luogo stabilire se la banca cessionaria era a conoscenza della esistenza di detta clausola di incedibilità, dal momento che il secondo comma dell'art. 1260 c.c. stabilisce che "Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione". La soluzione di entrambe le questioni prospettate cambia, di conseguenza, a seconda che il patto di non cedibilità sia o non opponibile al cessionario.
      Se non è opponibile perchè il cessionario non ne era a conoscenza all'atto della cessione o comunque non si riesce a provare che ne fosse a conoscenza, il credito deve ritenersi ancora nel patrimonio del cedente, per cui questi può trattenere le somme che i debitori ceduti versino direttamente al cedente; a sua volta la banca cessionaria non può trattenere le somme che riceve e deve restituirle al cedente (ritualmente si dovrebbe dire che il debitore ha pagato male per cui dovrebbe rinnovare il pagamento al cedente, salvo rivalsa sul cessioanrio).
      Al contrario, se il patto è opponibile, le cessioni hanno prodotto il loro effetto traslativo, per cui i crediti, all'atto della proposta di concordato erano già stati trasferiti nella sfera patrimoniale del cessionario, per cui si attua la situazione inversa a quella del caso precedente; e, cioè, il cessionario può trattenere quanto riceve e il cedente deve girare al cessionario quanto eventualmente fosse a lui pagato.
      Zucchetti SG Srl