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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
art. 186 bis comma 2 lett.c -moratoria fino ad un anno dall'omologa per pagamento privilegi
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Marco Bianchi
Varese05/06/2013 12:15art. 186 bis comma 2 lett.c -moratoria fino ad un anno dall'omologa per pagamento privilegi
Sono a chiedere Vostro parere in merito alla disposizione contenuta nell'art. 186 bis comma 2 lett. c.
Nella misura in cui la moratoria per il soddisfacimento dei creditori privilegati ecceda il termine di un anno dall'omologa tali creditori privilegiati possono essere chiamati ad approvare la proposta di concordato previo inserimento in un'apposita classe e senza ovviamente perdere il privilegio?
La normativa nulla dice in merito alla soluzione sopra prospettata anzi. Un'interprestazione molto più restrittiva dell'art. 182 bis comma 2 lett. c è rivolta, nel caso di privilegi che vengono pagati oltre l'anno dall'omologa, all'individuazione di una causa di nullità della proposta di concordato (accertando sostanziamente un "vizio giuridico").
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2013 20:15RE: art. 186 bis comma 2 lett.c -moratoria fino ad un anno dall'omologa per pagamento privilegi
La norma di cui alla lett.c del secondo comma dell'art. 186bis è una delle più tormentate perché si presta a più interpretazioni. La più diffusa è che i creditori muniti di prelazione sui cespiti oggetto di dismissione possano essere soddisfatti dopo una moratoria annuale, per cui, ove sia prevista una liquidazione non immediata, è consentito al debitore di soddisfare i creditori prelatizi a far data da un anno dopo l'omologazione e questo ritardo nel pagamento non genera il diritto di voto per i creditori, in forza dell'ultima parte della stessa norma.
Questa interpretazione a noi non sembra molto convincente. A nostro avviso la disposizione citata consente la moratoria per tutti i creditori preferenziali, posto che il termine annuale è appunto riferito alla proroga e non alla liquidazione, "salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, ove la terminologia utilizzata- "salvo che"- si pone come una eccezione alla proroga nel pagamento considerata nella prima parte della disposizione; ossia il debitore può proporre una proroga fino ad un anno a tutti i creditori preferenziali, compresi quelli forniti di privilegio generale, ma non ai creditori con preferenza specifica (ipoteca, pegno o privilegio speciale) sui beni che nel piano del concordato in continuità sono destinati alla vendita, in considerazione del fatto che le somme ricavate dalla vendita debbono essere immediatamente utilizzate per la soddisfazione dei creditori titolari della prelazione specifica (e, quindi, anche se la vendita avviene prima del decorso dell'anno); esattamente come avviene nei concordati con cessione dei beni, ove la immediatezza della soddisfazione delle cause specifiche di prelazione è riferita, più che al momento dell'omologa del concordato, al tempo della liquidazione dei beni oggetto della prelazione.
L'ulteriore espressione "in tal caso i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non votano" va collegata solo alla eccezione alla proroga generalizzata, per dire, in modo espresso, che i creditori preferenziali per i quali non è consentita la proroga non votano, secondo i principi generali, visto che non subiscono pregiudizio; da cui deve ricavarsi l'implicita affermazione che i creditori preferenziali prorogati possono esprimere il voto, senza con ciò perdere il privilegio.
Costruzione del tutto conforme ai principi generali secondo cui la prima categoria di creditori è esclusa dal voto in quanto la liquidazione concordataria dei beni gravati è temporalmente comparabile con la liquidazione fallimentare, talché i titolari non vantano un interesse all'una soluzione rispetto all'altra e, quindi non hanno interesse al voto; di contro i creditori che subiscono una proroga possono, anzi debbono essere ammessi a votare perché il concordato non è più indifferente per loro.
Zucchetti SG Srl
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