Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Indennità di cessazione di rapporto d'agenzia

  • Arturo Taliani

    Folignano (AP)
    05/11/2014 10:45

    Indennità di cessazione di rapporto d'agenzia

    In un concordato preventivo, un 'agente richiede oltre che le provigioni maturate e l'indennità suppletiva di clientela anche "Indennità in caso di cessazione del rapporto" ed effettua il calcolo del dovuto sulla base della media delle provigioni degli ultimi 5 anni.
    Personalmente ritengo ne abbia diritto ma in merito all'importo non sono sicuro che derivi semplicemente dal calcolo della media degli ultimi 5 anni visto che l'art. 1751 prevede che:
    "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
    1.l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
    2.il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti"
    Ma in un concordato liquidatorio i benefici derivanti dall'avere procurato nuovi clienti non si perdono?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/11/2014 19:18

      RE: Indennità di cessazione di rapporto d'agenzia

      Classificazione: AGENZIA
      Premesso che l'indennità di fine rapporto è dovuta del preponente, qualora questi non abbia accantonato presso l'Enasarco i relativi importi, va detto che, recependo la direttiva comunitaria n. 86/653, l'art. 1751 c.c. è stato modificato con effetto dall'1.1.1993 ed ora prevede la corresponsione di un'unica indennità (cd. indennità meritocratica), sicchè, soltanto ove ricorrano la condizione dello sviluppo di un volume d'affari che abbia apportato vantaggi alla preponente e dell'equità della somma, avuto riguardo alla perdita di provvigioni conseguente al recesso, è dovuta un'unica indennità che raggruppa quella di fine rapporto, quella di clientela e quella di meritocrazia.
      La contrattazione collettiva del 2002 (AEC 26.2.2002 settore commercio e AEC 20.2.2002 settore industria e successiva) ha, poi, fornito un parametro di calcolo della (c.d.) indennità europea prevista dall'art. 1751 c.c., prevedendo che l'indennità di fine rapporto si compone di tre elementi:
      a)-indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (da accantonare annualmente presso l'ENASARCO in apposito Fondo F.I.R.R.);
      b)-indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Ensarco, nonché in caso di decesso);
      c)-indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. (equivalente di un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente) e ricorrano le condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purchè il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (inoltre essa è dovuta in caso di decesso dell'agente, nel qual caso è devoluta agli eredi, ovvero di invalidità permanente e totale dell'agente dovuta a infortunio o malattia).
      Ossia sembrerebbe che l'indennità di fine rapporto sia comunque dovuto alla cessazione del rapporto, nel mentre le condizioni di cui all'art. 1751 c.c. riguardino la indennità di meritocrazia.
      Zucchetti SG Srl