Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

  • Rolandino Guidotti

    MODENA
    11/04/2013 10:24

    pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

    Scusandomi della forma delle osservazioni che seguono ancora da sistemare mi permetto chiedere una vostra opinione sul problema che espongo e provo a risolvere nel seguito anche se in modo ancora non del tutto lineare.

    Sono opponibili al concordato le cessioni di credito notificate dalle banche prima del deposito della domanda di concordato, ma successivamente al pignoramento del credito stesso ?

    Insomma il pignoramento presso terzi del credito della società che presenterà domanda di concordato può in qualche modo "essere utile" alla procedura.

    Mi pare si possa sostenere che: nel caso in cui il debitore pignorato/cedente abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'art. 168 l. fall. prevede che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
    Prima della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs 5/2006 la presentazione della domanda di concordato preventivo poteva concludersi o con l'omologa o con la dichiarazione di fallimento del debitore, mentre dopo la riforma, la presentazione della domanda di concordato preventivo potrebbe anche non giungere né ad omologa, né a dichiarazione di fallimento.
    Da ciò deriva che l'avvio di una procedura di concordato non può comportare l'estinzione di pignoramenti effettuati precedentemente, ma solo la temporanea "improseguibilità" e/o sospensione ex art. 168 l.f. sino al decreto di omologa del concordato: ciò si traduce in una sospensione della procedura esecutiva individuale in attesa dell'evolversi della procedura concorsuale e di conoscerne le sorti.
    Tale sospensione comporta:
    - da un lato, che il creditore procedente non perde il 'vantaggio' del pignoramento qualora la procedura concorsuale non dovesse giungere all'omologa: in tale caso, infatti, riprenderebbe 'vigore' venendo meno la causa della momentanea improcedibilità;
    - dall'altro lato, in caso di decreto definitivo di omologa del concordato preventivo, l'azione esecutiva individuale ne resterebbe definitivamente travolta (estinta), nel 'superiore' interesse di tutti i creditori concordatari all'attuazione del piano omologato.
    Analizzando il caso in cui il debitore esecutato abbia presentato domanda di concordato preventivo dopo il perfezionamento di un pignoramento presso terzi, con la dichiarazione positiva del terzo pignorato ma con somme ancora non assegnate, e che un istituto di credito in data successiva al pignoramento, ma antecedentemente al deposto della domanda di concordato preventivo, abbia notificato la cessione del credito pignorato:
    - alla luce di quanto esposto, la presentazione della domanda di concordato sospende ex lege la procedura esecutiva (seppure mantenendo il vincolo del pignoramento) sino all'omologa del concordato;
    - la sussistenza del pignoramento (sebbene "sospeso") impedisce alla notifica della cessione di svolgere efficacia e dunque detta cessione rimane inopponibile al creditore pignorante ai sensi dell'art. 2914 c.c. n. 2, analogicamente estensibile al fallimento ed al concordato in ragione dell'espresso richiamo dell'art. 45 l.fall. da parte dell'art. 169 l.fall.;
    - qualora il concordato preventivo pervenga a decreto definitivo di omologa, l'attuazione del piano concordatario diventerebbe vincolante per tutti i creditori: la procedura esecutiva diverrà definitivamente improseguibile ed il pignoramento perderà efficacia ma il vincolo precedentemente creato sui beni si rivolgerà a vantaggio di tutti i creditori nella procedura concorsuale nel frattempo avviata. In tale contesto, il susseguirsi della fase esecutiva ed il sovrapporsi ad essa dell'omologa renderà definitivamente inopponibile la cessione del credito notificata successivamente al pignoramento.
    -
    Tale conclusione è perfettamente in linea non solo con la necessità di preservare il patrimonio del debitore ai fini dell'attuazione del piano concordatario, ma anche con il principio generale espresso dall'art. 168 comma 1 l. fall. e, cioè, che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dell'esecuzione concorsuale. Il divieto posto dall'art. 168 l.fall. non riguarda, infatti, solo le azioni esecutive propriamente dette, ma qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione.
    Una diversa conclusione che vedesse opponibile la cessione del credito al concordato sarebbe del tutto contraria alla ratio della procedura concorsuale in quanto il sacrificio del singolo creditore pignorante non andrebbe a vantaggio dei creditori concorsuali bensì del singolo creditore cessionario.
    Ma non solo: qualora il concordato non venisse omologato, la banca cessionaria perderebbe ogni diritto sul credito pignorato perché la procedura esecutiva proseguirebbe a favore del procedente al quale, ai sensi dell'art. 2914 c.c., la cessione del credito non sarebbe opponibile; viceversa, con l'omologa del concordato la banca parteciperebbe assieme agli altri creditori concorsuali.


    Mi permetto chiedere Vostre osservazioni in merito alla dignità di questo ragionamento …. ed ai suoi limiti e/o errori.

    Grazie.

    Rolandino Guidotti

    Modena / Bologna


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2013 19:45

      RE: pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

      A è creditore verso B di una somma di un certo importo ed è, a sua volta, debitore verso C di una somma (diciamo per semplificare) di pari importo. Ad un certo punto C, creditore di A esegue pignoramento presso il terzo B per farsi assegnare la somma che B dovrebbe pagare ad A. Dopo il pignoramento A cede ad una banca il credito verso B e la cessione viene ritualmente notificata al debitore ceduto B; successivamente A presenta domanda di concordato preventivo.
      Se è esatta questa ricostruzione, bisogna procedere per gradi. La prima cosa da vedere sono gli effetti per A della cessione del credito verso B, sottoposto a pignoramento; è pacifico che la cessione è inefficace per il creditore pignorante C per il chiaro disposto dell'art. 2914, comma primo n. 2 c.c., ma tale inefficacia si riversa anche sul cedente A?
      Noi crediamo di no, nel senso che la cessione tra le parti è valida ed efficace, per cui al momento in cui A presenta domanda di concordato quel credito che egli vantava verso B è già uscito dal suo patrimonio e il debitore B, essendogli stata notificata la cessione è tenuto a pagare alla banca cessionaria la somma che già aveva dichiarato di dovere ad A.
      Questo sotto il profilo sostanziale, ma rimane ancora da chiedersi che succede sotto il profilo processuale dell'esecuzione pendente dato che il creditore procedente C, non essendo a lui opponibile la cessione del credito, può, a nostro avviso, continuare l'esecuzione, pur dopo la cessione del credito, per far sì che la somma che B doveva ad A ed ora alla banca cessionaria, sia a lui attribuita in quanto creditore di A non soddisfatto. In questa esecuzione B, terzo pignorato, divenuto a seguito del pignoramento, custode del credito (art. 546 cpc), può opporre al creditore l'esistenza del vincolo derivante dalla misura esecutiva, in quanto custode (Cass. 18/03/2003 n. 3986; Cass. 08/10/1997, n. 9782) ed opporre che non può pagare il debito.
      Non interessa tanto sapere cosa le parti possono fare nel giudizio esecutivo, quanto il fatto che questo, dopo la cessione del credito pignorato effettata successivamente al pignoramento, continua, per cui in questo momento sorge l'ulteriore questione: quali effetti produce su tale procedimento la presentazione della domanda di concordato da parte di A?
      La conseguenza ovvia è la improcedibilità di tale procedimento in forza del disposto dell'art. 168 l.f. , così come sarebbe avvenuto se il credito su cui aveva eseguito il pignoramento non fosse stato ceduto. C, quale creditore, partecipa al concordato e nell'ambito di questo i creditori valuteranno il fatto che il loro debitore si è spogliato di un credito nell'imminenza della procedura, credito che potrebbe eventualmente ritornare a seguito di revocatoria della cessione in caso di dichiarazione di fallimento.
      Quali siano poi gli effetti della improcedibilità, concordiamo con lei che questa non determina l'estinzione ma una momentanea sospensione per le ampie considerazioni da lei svolte.
      Zucchetti Sg Srl
      • Carlo Peracino

        FORLI' (FC)
        28/04/2013 17:02

        RE: RE: pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

        Questa nota, solo per fare una precisazione circa uno dei temi trattati dal collega Guidotti: l'esperibilità del pignoramento presso terzi sui crediti del debitore che abbia già presentato il ricorso per l'ammissione al c. p.
        La Cassazione ha affermato che i limiti di cui all'art. 168 l. f. non si estenderebbero al pignoramento presso terzi: " in tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, comma 1 l. f.(...), non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito" (Cass.26036/2005; idem Cass. 24476/2008). La Cass. motiva la pronuncia sostenendo che nella procedura di concordato preventivo non si applica l'art 44 l. f., nè sono possibili revocatorie.
        Per quanto poco possa contare la mia opinione, mi pare più coerente con il dettato normativo, la prospettiva sopra delineata dal collega Guidotti; del resto i crediti del debitore sono parte del suo "patrimonio" (cfr lettera dell'art 168) e qualora la procedura esecutiva proseguisse dopo l'apertura del concordato sino al pagamento a favore del procedente, ritengo potrebbe essere chiesta la ripetizione delle somme, in quanto nulli i singoli atti della procedura, ivi compreso il decreto di assegnazione del GE.
        Carlo Peracino
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/04/2013 20:48

          RE: RE: RE: pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

          Nel ringraziarla per il suo intervento, precisiamo che noi, nella precedente risposta, abbiamo fatto un discoro su due livelli per vedere, in primo luogo come incide sul processo esecutivo la cessione del credito e, affermato che questo continua, si è passati a valuatre l'incidenza sullo stesso processo dell'ammissione a concordato preventivo del debitore principale esecutato.
          Su quest'ultimo punto lei richiama le due sentenze della Corte del 2005 e del 2008, che conosciamo ma non abbiamo ritenuto opportuno applicare alla fattispecie perché esse attengono alla diversa ipotesi in cui la domanda di concordato sia stata presentata dopo il provvedimento di assegnazione del credito al creditore procedente pignorante, che determina la chiusura della procedura esecutiva; nel caso prospettato il richiedente non ha fatto alcun cenno alla assegnazione, per cui abbiamo dato per scontato che la stessa non ci fosse stata.
          Peraltro, ci pare di capire che lei non sia d'accordo sulla soluzione data dalla Corte della inapplicabilità dell'art. 168 (seppur limitata al caso della già avvenuta assegnazione) in quanto sostiene, così come abbiamo detto anche noi, che la procedura esecutiva non prosegue per il divieto dettato dall'art. 168.
          Zucchetti SG Srl
          • Rolandino Guidotti

            MODENA
            11/01/2014 11:54

            RE: RE: RE: RE: pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato


            Ne mio quesito iniziale avevo chiesto se potevano essere considerate opponibili al concordato le cessioni di credito notificate dalle banche prima del deposito della domanda di concordato, ma successivamente al pignoramento del credito stesso (in un momento precedente alla sua assegnazione)?

            In sintesi avevo concluso, anche si in forma dubitativa, che il vincolo precedentemente creato sui beni si sarebbe rivolto a vantaggio di tutti i creditori nella procedura concorsuale nel frattempo avviata.

            Mi pare che quanto affermato - e cioè il fatto che gli effetti conservativi del pignoramento dei crediti ceduti vadano a vantaggio del concordato preventivo del cedente - trovi espressa conferma anche nel disposto dell'art. 45 l.fall. oggi espressamente applicabile al concordato preventivo in forza dell'art. 169 l.fall.

            Rolandino Guidotti

            Modena / Bologna


            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/01/2014 20:17

              RE: RE: RE: RE: RE: pignoramento crediti + successiva notifica + deposito domanda di concordato

              Abbiamo cercato di rispondere alla sua domanda nella precedente risposta che va in senso contrario alle sue conclusioni per la duplice considerazione che, da un lato, il creditore pignorante non può proseguire la sua esecuzione per il divieto posto dall'art. 168 e che, dall'altro, la cessione del credito, sebbene non opponibile al creditore pignorante in quanto successiva al pignoramento, è valida tra le parti essendo stata attuata prima del deposito della domanda di concordato e notificata prima di tale evento. Proprio perché la notifica della cessione è intervenuta prima del deposito della domanda di concordato ci sembra che non possa farsi valere la inefficacia di cui all'art. 45, richiamato dall'art. 169.
              In sostanza avevamo fatto questo ragionamento: a seguito della domanda di concordato, il creditore esecutante non può più proseguire la sua esecuzione per il divieto dettato dall'art. 168, e del pignoramento fatto, che rendeva a lui inopponibile la cessione del credito precedentemente pignorato, non può avvantaggiarsi la massa dei creditori, che non può proseguire quella esecuzione in corso, per cui rimane valida ed efficace la cessione tra le parti, per essere stata effettuata a notificata prima della presentazione della domanda di concordato.
              Aggiungiamo che nel caso in esame non può essere utilizzato il discorso che si fa in sede fallimentare per l'ipoteca iscritta successivamente al pignoramento del bene che viene poi ipotecato perché nel fallimento l'improcedibilità di cui all'art. 51 non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 c.c.,), giacchè nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall., posto che tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione.
              Zucchetti Sg Srl